PROCESSO BOLZANETO - La sentenza

7. Motivi della decisione

  • SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    Con decreto del G.I.P. presso questo Tribunale, emesso il 16/5/2005, che disponeva il giudizio, venivano tratti nanti questo Collegio, Perugini Alessandro, Poggi Anna, Doria Oronzo, Cimino Ernesto, Pelliccia Bruno, Gugliotta Antonio Biagio, Maida Daniela, Valerio Franco, Tarascio Aldo, Talu Antonello, Turco Mario, Arecco Matilde, Parisi Natale, Ubaldi Paolo, Braini Giammarco, Barucco Piermatteo, Piscitelli Maurizio, Multineddu Antonio Gavino, Russo Giovanni,  Furcas Corrado, Serroni Giuseppe, Foniciello Mario, Avoledo Reinhard, Pintus Giovanni, Romeo Pietro, Mura Ignazio, Mancini Diana, Salomone Massimo, Gaetano Antonello, Pigozzi Massimo Luigi, Amadei Barbara, Cerasuolo Daniela, Incoronato Alfredo, Patrizi Giuliano, Fornasiere Giuseppe, Tolomeo Francesco Paolo Baldassarre, Nurchis Egidio, Mulas Marcello, Amoroso Giovanni, Sabia Colucci Michele, Toccafondi Giacomo Vincenzo, Amenta Aldo, Mazzoleni Adriana, Sciandra Sonia e Zaccardi Marilena, in stato di libertà, per rispondervi dei reati loro rispettivamente in epigrafe ascritti.
    Quindi, dichiarata la contumacia di alcuni imputati, mai comparsi nonostante rituale notificazione del decreto che ne disponeva il giudizio, dichiarato aperto il dibattimento, formulate le richieste di prova delle parti, escussi oltre 300 testi, acquisite, ex art. 513  c.p.p., le dichiarazioni rese in querela e in sede di rogatoria internazionale da varie parti lese residenti all’estero e non reperibili, acquisiti gli interrogatori resi nanti il PM da alcuni degli imputati che non si sono sottoposti all’esame richiesto dalla Pubblica Accusa, udite la requisitoria del PM, le conclusioni dei patroni di parte civile e della difesa dei responsabili civili Ministeri della Giustizia, degli Interni e della Difesa e le arringhe dei difensori degli imputati, il Tribunale, a seguito di rinuncia del PM alla replica per la quale era già stata fissata l’udienza del 14/7/08, si ritirava per deliberare e, rientrato nella sala delle pubbliche udienze, dava lettura del dispositivo di sentenza.

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    Prima di affrontare il merito della decisione, è necessario premettere alcune considerazioni  in ordine alla configurazione giuridica dei fatti ascritti a coloro, tra i vari imputati, che rivestono le qualifiche c.d. “apicali”, in quanto ricoprivano (o, quantomeno, si assume che ricoprissero, nell’impostazione accusatoria), nell’ambito della caserma di Ge-Bolzaneto, vuoi per grado rivestito vuoi, invece, per specifico incarico del magistrato coordinatore dei due siti di “transito” di Bolzaneto e S. Giuliano, Dr. Alfonso Sabella, ruoli di sovraordinazione gerarchica o funzionale, dai quali si fa discendere, a loro carico, una posizione di garanzia, ai sensi dell’art. 40 c.p., nei confronti delle persone arrestate o, comunque, custodite per legittimo titolo nel sito penitenziario provvisorio di Bolzaneto.
    In particolare, due sono le questioni che devono essere qui esaminate: la prima è quella della possibilità di concorso tra le fattispecie previste negli artt. 323 e 608 c.p., circostanza che le difese di tutti gli imputati hanno decisamente contestato in sede di eccezioni preliminari, disattese da questo Collegio e, di conseguenza, riproposte dagli stessi difensori in sede di discussione; la seconda è quella riguardante l’adeguatezza della norma incriminatrice prevista nell’art. 323 c.p. a incasellare le condotte omissive ascritte alle figure qualificate come “apicali” e dirette, secondo il ragionamento dell’Ufficio del PM, a non impedire o, comunque, non  far cessare le  ripetute vessazioni, sia sotto il profilo fisico che morale, patite dalle parti offese presenti in questo processo.
    In ordine alla prima  delle suddette questioni, il Tribunale non ritiene di dover mutare indirizzo rispetto a quanto già affermato in occasione dell’esame della relativa eccezione sollevata dai difensori degli imputati, per le seguenti ragioni:
    il preteso rapporto di specialità tra i reati previsti negli artt. 323 e 608 c.p., affermato dalle difese, non sussiste poiché, secondo la giurisprudenza e la migliore dottrina, la condotta descritta nell’art. 608 c.p. consiste nel sottoporre a misure di rigore non consentite dalla legge le persone arrestate o detenute, in modo da modificare in peggio lo stato di limitazione della loro libertà al quale già sono sottoposte: per la sussistenza di tale delitto, quindi, è necessario che la misura di rigore incida su quel residuo di libertà al quale hanno diritto anche dette persone: qualora, oltre a tale riduzione della libertà personale, risulti, in concreto, offeso anche un altro e diverso bene giuridico ( nel caso di specie, la sfera della personalità, così Cass. Pen. Sez. 6, sent. 6/2/04, imp. Ottaviano), le relative azioni saranno incriminate e punite come autonomi titoli di reato in concorso con il delitto previsto dall’art. 608.
    Quanto al secondo corno del problema, premesso che la mancanza, nel nostro sistema penale, di uno specifico reato di “tortura” ha costretto l’ufficio del PM  a circoscrivere le condotte inumane e degradanti ( che avrebbero potuto senza dubbio ricomprendersi nella nozione di “tortura” adottata nelle convenzioni internazionali ) compiute  in danno delle parti offese transitate nella caserma della P.S. di Ge-Bolzaneto durante i giorni del G8, condotte che questo Collegio ritiene pienamente provate, come meglio si dirà in seguito, in virtù delle risultanze dibattimentali, nell’ambito, certamente non del tutto adeguato, della fattispecie dell’abuso di ufficio, contestata in rapporto all’art. 40 c.p., vanno posti alcuni punti fermi in ordine ai presupposti e alle regole ermeneutiche che presiedono alla configurazione del delitto di cui all’art. 323 c.p. e all’obbligo giuridico di impedire l’evento, previsto nell’art. 40 c.p., contestato, nel presente processo, non soltanto in unione con l’art. 323 attribuito alle figure c.d. “apicali”, ma anche in correlazione con i delitti di ingiurie, percosse, lesioni, violenza privata in danno di diverse parti offese addebitati alle figure c.d. “intermedie” ( per es., i comandanti delle squadre di agenti di P.S. che avevano effettuato la vigilanza alle celle in cui si trovavano custoditi gli arrestati e i fermati per identificazione).
    Orbene, i punti fermi sopra ricordati, che si rinvengono in numerosi arresti giurisprudenziali della Suprema Corte, sono i seguenti:
    per quanto riguarda il reato ex art. 323 c.p., pur essendo pacifico che tale delitto possa essere commesso anche attraverso comportamenti omissivi, tuttavia, precisano i giudici di legittimità, “…è in ogni caso necessario il dolo specifico ( di arrecare vantaggio o, come nella concreta fattispecie, danno, a altri n.d.r.) che non può coincidere con la mera consapevolezza della illiceità della condotta” ( Cass. Pen., Sez. 6, sentenza n. 8292 del 31/5/1996) e, ancora che “in tema di abuso d’ufficio, la prova dell’intenzionalità del dolo esige il raggiungimento della certezza  che la volontà dell’imputato sia stata orientata proprio a procurare…il danno ingiusto” ( così Cass. Pen. Sez. 6, sentenza n. 35814 del 27/6/2007);
    in ordine, poi, al precetto dell’art. 40 c.p., la costante giurisprudenza richiede, oltre la sussistenza del nesso di causalità diretta tra l’omissione e l’evento “…che gli eventi che l’agente non si adopera a impedire siano entrati nella sua sfera di percezione psichica” ( Cass. Pen. Sez. 3, sentenza n. 10556 del 27/6/1995) e che la responsabilità a titolo di condotta omissiva “…richiede la dimostrazione, da parte dell’accusa, della presenza ( e della percezione da parte degli imputati) di segnali perspicui e peculiari in relazione all’evento illecito…” ( Cass. Pen. Sez. 5, sentenza n. 23838 del 4/5/2007; conformi: n. 9536 del 1992; 14745 del 1999; n. 36764 del 2006).
    I metodi interpretativi testè esposti sono quelli ai quali il Collegio si è informato nella valutazione delle condotte criminose ascritte agli imputati sia “apicali” che “intermedi”, avuto costante riferimento al principio sancito dall’art. 27 della Carta Costituzionale, posto che, come in qualsiasi altro procedimento penale, anche  in questo processo, quantunque celebrato in un’atmosfera caratterizzata da forti contrapposizioni politico-ideologiche sia sui mezzi di informazione che nell’opinione pubblica, sono stati portati a giudizio non situazioni ambientali o orientamenti ideologici, bensì, ovviamente, singoli imputati per specifiche e ben individuate condotte criminose loro attribuite nei rispettivi capi di imputazione, che costituiscono la via maestra da cui il giudicante non deve mai deviare, pena la violazione dell’altro cardine del nostro sistema di garanzie processuali rappresentato dall’art. 24 della Costituzione.
    A questo punto, per concludere il capo della presente sentenza dedicato alle premesse metodologiche che hanno sorretto il giudizio di questo Collegio occorre procedere a esporre i criteri ai quali il Tribunale si è conformato per la valutazione delle dichiarazioni che le parti lese hanno reso nel corso dell’istruttoria dibattimentale: premesso che si tratta, nella stragrande maggioranza, di deposizioni assunte nelle forme dell’art. 197 bis c.p.p. , si è avuto riguardo non soltanto alla loro coerenza interna e verosimiglianza ( senza dubbio presente, perché si tratta di dichiarazioni precise, dettagliate e  univoche, inoltre reiterate  nelle varie occasioni di audizione nanti il PM, il  GIP  e questo giudice dibattimentale, senza contraddizioni  o differenziazioni che non riguardassero solo particolari di contorno), alla loro immediatezza e spontaneità ( dette dichiarazioni, infatti, erano già state effettuate davanti al GIP in sede di interrogatori per le convalide dei fermi e degli arresti in flagranza, a pochissimi giorni di distanza dai fatti), alla loro genuinità e prudenza ( i dichiaranti, infatti, sono stati attenti a distinguere sia ciò che ricordavano con certezza da quello che, invece, nel loro ricordo era più sfumato, sia i fatti vissuti direttamente da quelli appresi de relato) ma anche alla circostanza che le dichiarazioni stesse fossero munite di adeguati riscontri e solo nei casi in cui quanto riferito dai testimoni assistiti (casi, peraltro, limitati e riguardanti singoli episodi caratterizzati da una marcata specificità rispetto al contenuto dei racconti di tutte le altre persone offese) non ha trovato riscontro in altre dichiarazioni testimoniali ovvero in risultanze documentali, questo Tribunale ha ritenuto non sufficientemente dimostrata l’esistenza degli episodi riferiti.  
    I racconti delle parti lese hanno trovato puntuale riscontro sia nell’incrocio tra le diverse dichiarazioni sia attraverso le testimonianze di appartenenti alle stesse amministrazioni di cui fanno parte gli attuali imputati (per es, le dichiarazioni degli infermieri Poggi e Pratissoli, dell’Ispettore della P.P. Vacca Mariano) nonché in virtù delle parziali ammissioni di alcuni degli imputati stessi (si vedano gli esami di Perugini, di Gugliotta, di Toccafondi) sia attraverso elementi di carattere esterno vuoi riconducibili all’attività del GIP ( interrogatori di convalida degli arresti, nel corso dei quali le parti offese hanno mostrato al giudice i segni delle lesioni patite) vuoi di tipo documentale ( referti e certificati medici di strutture sanitarie pubbliche dove gli arrestati sono stati medicati-prod. di cui alla cartella 7 del PM- cartelle cliniche relative ai casi di ricovero- vedi stessa cartella 7- diari clinici del sito di transito di Bolzaneto e delle carceri di destinazione degli arrestati- ancora cartella 7- consulenze tecniche  effettuate su incarico del PM e prodotte all’esito delle audizioni dei periti medico-legali Dottori Lomi, sentito il 27/2/07, e Caruso, ascoltato pure il 27/2/07 e il 6/3/07, e, infine, documentazione medica prodotta dalle stesse parti offese durante la loro escussione).
    Dalla messe dei suddetti riscontri sono risultate pienamente provate le seguenti condotte tenute nel sito di Bolzaneto in danno degli arrestati e fermati:       
    1) insulti e percosse inflitti durante gli assembramenti di appartenenti alla varie forze di polizia presenti nella caserma, che si formavano all’arrivo dei gruppi di arrestati, sia pure non con sistematica frequenza, come è emerso in dibattimento, laddove diverse persone offese hanno riferito di non essere state oggetto di tale trattamento;
    2) posizione vessatoria ( consistente nell’imposizione dello stazionamento in piedi, a gambe divaricate e braccia alzate diritte sopra la testa) nel cortile, contro il muro della palazzina dove erano situate le celle o contro la rete di recinzione del campo da tennis a essa prospiciente ovvero nei pressi della attigua palazzina dove si effettuavano le operazioni di fotosegnalamento;
    3) passaggio nel corridoio tra due ali di agenti di diverse forze che percuotevano con schiaffi e calci, tentavano di far cadere a terra gli arrestati sgambettandoli, ingiuriavano e, spesso, sputavano;
    4) posizione vessatoria di stazionamento in cella, che poteva essere o identica a quella che veniva fatta assumere in cortile ovvero in ginocchio con il viso rivolto alla parete e veniva fatta mantenere per ore e ore ( addirittura, in certi casi, per 10, 18, 20 ore e oltre ), senza possibilità di riposo o di sedere, se non per pochi minuti: a proposito dell’antigiuridicità dell’imposizione di siffatta postura, tale da integrare la violazione dell’art. 608 c.p., va osservato che, di per sé, la posizione in piedi non è illegittima, in quanto risponde a esigenze di sicurezza e di efficace esecuzione delle operazioni di perquisizione, purchè venga limitata al tempo strettamente necessario ( di solito, pochi minuti ) a eseguire le perquisizioni personali, tanto è vero che quando il magistrato coordinatore dei siti penitenziari provvisori di Bolzaneto e S. Giuliano, Dr. Sabella, durante una sua visita nella caserma di Bolzaneto, si accorse che  le persone custodite nelle celle venivano tenute in piedi, viso al muro, con le gambe divaricate e le braccia alte, a palme delle mani aperte a contatto delle pareti, ne chiese spiegazioni all’Ispettore Gugliotta, responsabile della sicurezza del sito di Bolzaneto, e, pur appagandosi delle giustificazioni ricevute, invitò, comunque, lo stesso a tenere gli arrestati in quella posizione per non più di 15 minuti; sul punto, merita di soffermarsi sul contenuto delle suddette giustificazioni, quale è stato riferito dall’imputato Gugliotta (e confermato dal teste Sabella) in sede di esame dibattimentale: secondo il Gugliotta, l’imposizione della postura in questione ( fatta adottare, come è risultato provato nel processo, sia dal personale della P.S. che da quello della Polizia Penitenziaria, una volta che gli arrestati  erano stati presi in carico da quest’ultimo Corpo, dopo l’immatricolazione) si sarebbe resa necessaria per assicurare:
    -la possibilità di distinguere le persone da perquisire da quelle già perquisite;
    -l’esclusione di contatti tra arrestati appartenenti a gruppi dell’area “No Global” in contrasto tra loro;
    -la separazione degli uomini dalle donne;
    -l’impossibilità, per i reclusi, di svellere le grate dei finestroni delle celle.
    Si tratta di motivazioni ictu oculi  prive di qualsiasi concreto fondamento e, addirittura, risibili, se l’argomento di questo procedimento non fosse terribilmente serio e grave, poiché la separazione per sessi, situazione “giuridica”  o gruppi avrebbe potuto essere efficacemente assicurata soltanto distribuendo le persone ai due lati della cella e avendo cura che non venissero in contatto tra loro attraverso la vigilanza esterna, senza necessità di imporre una posizione scomoda e dolorosa da mantenere per lungo tempo; quanto, infine, alla possibilità che gli arrestati potessero svellere le grate di ferro installate alle finestre, si tratta di ragione addirittura fantasiosa, solo che si consideri che dette grate, come questo Collegio ha avuto modo di constatare nel corso del sopralluogo compiuto il 2/3/2007, sono e erano anche all’epoca dei fatti, non essendo intervenuta, sotto questo aspetto, alcuna mutazione dello stato dei luoghi, saldamente ancorate alla muratura esterna con staffe metalliche;   
    5) posizione vessatoria di transito, durante i passaggi in corridoio e nel percorso verso l’edificio del fotosegnalamento, consistente nell’obbligare gli arrestati a tenere la testa abbassata sin quasi all’altezza delle ginocchia e/o nel torcere dolorosamente loro uno o entrambe le braccia dietro la schiena;
    6) altre posizioni vessatorie, quali, per es., quella c.d. della “ballerina”, consistente nel restare in piedi, in equilibrio sulle punte dei piedi o su una gamba sola (si vedano, tra le tante , le  dichiarazioni di Borgo, Otero Balado, Rossomando Massimiliano) o quella rappresentata dal restare per ore con le mani strette dai “laccetti”  di plastica (cfr. per es., deposizioni di Mazzoli, Bonnecase);
    7) obbligo di rimanere nelle suddette posizioni imposto anche alle persone ferite o che, comunque, si trovavano in stato di menomazione fisica (per tutti, emblematici i casi della Kutschkau, gravemente sofferente per la frattura della mandibola e di vari denti provocatale nel corso dell’irruzione alla scuola Diaz,   di De Munno, giunto a Bolzaneto con un piede fratturato, di Tabbach, costretto a restare in piedi per diverse ore contro il muro nonostante fosse portatore di protesi a una gamba);
    8) percosse in tutte le parti del corpo, compresi i genitali, ( con conseguenti lesioni in vari casi ) inferte con le mani  coperte da pesanti guanti di pelle nera e con i manganelli, in tutti i locali della palazzina adibita a celle, dall’atrio, al corridoio, alle celle, ai bagni, sia per costringere gli arrestati a mantenere la posizione vessatoria loro imposta ( in cella, in corridoio e nell’atrio ) sia senza apparente motivo ovvero quale reazione a richieste di poter conferire con un magistrato o un avvocato ( si veda il caso di Devoto), di essere accompagnati in bagno con sollecitudine o, ancora, di conoscere il motivo del fermo o dell’arresto;
    9) spruzzi di sostanze urticanti o irritanti nelle celle, che hanno anche comportato, nel caso di Leone Katia, verificatosi nella giornata del sabato 21 luglio, un malore accompagnato da forti conati di vomito ( episodio riferito non soltanto dalla diretta protagonista, ma da numerose parti lese compagne di cella, quali la Grippaudo, la Flagelli, il De Vito, il Gagliastro, l’Amodio e confermato dall’imputato Toccafondi, che era intervenuto per prestare le necessarie cure alla Leone);
    10) insulti di ogni tipo, da quelli a sfondo sessuale, diretti in particolare alle donne ( puttane, troie), a quelli razzisti ( cfr. dichiarazioni di Anerdi, Francisco, dileggiato per il colore della pelle) a quelli di contenuto politico ( comunisti merde, zecche comuniste, rossi bastardi, siete peggio della merda, bastardi comunisti), minacce, che variavano da quelle di percosse e, addirittura, di morte, a quelle di stupro ( cfr. deposizione Subri), costrizioni a pronunciare frasi lesive della proprie dignità personale, quali “sono una merda” ( Rossomando Angelo) e  frasi o inni al fascismo, al nazismo, a Mussolini e Hitler, a sfilare lungo il corridoio facendo il saluto “romano” e il passo c.d. “dell’oca” ( cfr. dichiarazioni, tra le molte, di Subri, Lupi, Aveni, Carcheri Alessandro. Nebot, Percivati), a ascoltare il motivo di “Faccetta nera”, suonato forse con un telefono cellulare, e frasi antisemite  e ineggianti ai regimi fascista e nazista e alla dittatura del generale Pinochet: queste ultime espressioni di carattere politico, già di per sé intollerabili sulla bocca di appartenenti a Forze di polizia di uno Stato democratico, che pone il ripudio del nazifascismo tra i valori della propria Costituzione, sono risultate, nella situazione specifica, tanto più ripugnanti  e vessatorie in quanto dirette contro persone tutte appartenenti, sia pure con sfumature e posizioni differenti tra loro, a un’area politico-sociale che si ricollega ai principi del  pacifismo, dell’antifascismo e dell’antirazzismo;
    11) taglio forzato dei capelli  ( cfr., sul punto, dichiarazioni della Ender e della Hager Morgan) e  distruzione di oggetti personali ( per es. cellulari, monili etc);
    12) sottoposizione degli arrestati a lunghe attese prima di essere accompagnati ai bagni, tanto da costringere molti di loro a urinarsi addosso ( per tutte, dichiarazioni della parte offesa Tangari);
    13) marchiatura su una guancia, con un pennarello colorato, degli arrestati alla scuola “Diaz”, come se non di persone si trattasse, bensì di capi di bestiame o di imballaggi di merci.               
    L’elenco delle condotte criminose poste in essere in danno delle persone arrestate o fermate transitate nella caserma di Bolzaneto nel giorni compresi tra il 20 e il 22 luglio 2001 consente di concludere, senza alcun dubbio, come ci si trovi dinanzi a comportamenti che rivestono, a pieno titolo, i caratteri del trattamento inumano e degradante e che, quantunque commessi da un numero limitato di autori, che hanno tradito il giuramento di fedeltà alle leggi della Repubblica Italiana e, segnatamente, a quella che ne costituisce la Grundnorme, la Carta Costituzionale, e in una particolare ( e si spera irripetibile) situazione ambientale, hanno, comunque, inferto un vulnus gravissimo, oltre a coloro che ne sono stati vittime, anche alla dignità delle Forze della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria e alla fiducia della quale detti Corpi devono godere, in virtù della meritoria attività quotidiana svolta dalla stragrande maggioranza dei loro appartenenti, nella comunità dei cittadini.
    Dalle considerazioni che precedono, tuttavia, non discende automaticamente, in forza dei principi ermeneutici esposti nelle premesse alla presente sentenza, la conseguenza che delle condotte vessatorie sopra specificate e trasfuse nei reati contestati nel capo di imputazione debbano necessariamente rispondere tutti gli odierni imputati e che tutti gli eventi addebitati ai prevenuti come vessazioni debbano effettivamente considerarsi tali: a avviso del Collegio, infatti, non possono ritenersi dolosamente realizzati la mancata somministrazione agli arrestati dei pasti e delle bevande, delle coperte in quantità sufficiente e degli assorbenti igienici per le arrestate di sesso femminile nonchè il fatto che le porte dei servizi igienici restassero aperte durante l’espletamento, da parte delle persone custodite, dei bisogni fisiologici. 
    Per quanto riguarda cibo e bevande, tutte le testimonianze dei dirigenti della Questura di Genova ascoltati in dibattimento, le deposizioni del comandante la caserma di Bolzaneto, Dr. Gaeta, dello stesso magistrato responsabile dell’organizzazione dei siti detentivi provvisori  di Bolzaneto e S. Giuliano, Dr. Sabella, hanno consentito di accertare che non era stato previsto alcun servizio di ristoro per gli arrestati né presso la struttura di Bolzaneto né presso quella di Forte S. Giuliano (cfr. su quest’ultimo punto, la deposizione dell’Ispettore Capo della Polizia Penitenziaria Miglietta, in servizio, all’epoca dei fatti, nel sito di Forte S. Giuliano) sul presupposto che le persone ristrette avrebbero dovuto rimanere nei siti per il tempo strettamente necessario alle operazioni di trattazione degli atti relativi al fermo o all’arresto, di fotosegnalamento e di immatricolazione, tempo che si stimava piuttosto breve, compreso tra i pochi minuti e le poche ore e che solo nel procedere degli avvenimenti venne a dilatarsi in misura intollerabile:  a conferma di ciò vale la considerazione che, come hanno riferito i testi appartenenti al Battaglione CC. Sardegna, che era stato incaricato della vigilanza alle celle nella giornata di sabato 21 luglio, testi da ritenersi, come si dirà in seguito, attendibili, neppure i militari dell’Arma che svolgevano servizio di piantone dinanzi alle celle avevano potuto pranzare, sebbene fossero rimasti ininterrottamente in servizio dalle 17 circa del sabato alle 3-3,30 del mattino della domenica; né la circostanza che al mattino della domenica, la squadra dell’Ispettore Badolati, comandata di guardia alle celle in sostituzione dei CC., si fosse attivata per reperire panini e acqua da distribuire ai detenuti è sufficiente, a parere del Collegio, a ravvisare come dolosa l’omissione di distribuzione di alimenti nelle giornate precedenti, in presenza di una così palese e grave carenza logistica da parte dei responsabili di vertice non solo del sito di Bolzaneto ma anche, come si è visto, di quello di S. Giuliano, il che costituisce evidente conferma del fatto che la mancata somministrazione dei pasti ai fermati e arrestati in Bolzaneto non è stata frutto di una deliberata e preordinata volontà diretta vessare ulteriormente le persone ivi ristrette, bensì va ascritta alla pessima organizzazione dell’intero servizio di ricezione e gestione dei detenuti realizzata dalle strutture di comando delle Forze di Polizia operanti in occasione del G8; identico discorso vale per la mancanza di assorbenti e di coperte, tanto più  che, nonostante la sera della domenica 22 luglio fossero state distribuite le coperte, queste risultarono, comunque, insufficienti rispetto al numero degli arrestati, perché ci si dovette arrangiare con quelle disponibili nel magazzino della caserma.      
    In ordine, infine, all’obbligo, per gli arrestati, di soddisfare i bisogni fisiologici con la porta del servizio igienico aperta, si tratta di situazione che, quantunque sicuramente umiliante e come tale giustamente percepita dalle parti lese di questo processo, tuttavia non può ascriversi a dolosa volontà, da parte degli agenti, di infierire sui soggetti sottoposti alla loro custodia, poiché è precetto regolamentare e comune prassi che una persona arrestata non venga mai persa di vista da chi ne cura la vigilanza anche per garantirne la incolumità fisica sotto il profilo di eventuali gesti autolesionistici ( si veda, in merito, la deposizione del Segretario Generale aggiunto del S.A.P.PE, Martinelli-udienza 17/4/07): del tutto diversi, ovviamente, sono i casi in cui, a questa legittima, seppur sgradita misura di rigore, si sono accompagnati percosse, insulti (come per Lorente Garcia, apostrofato dagli agenti di guardia in bagno con la frase in spagnolo “mea, maricon” (“orina, finocchio”) o atteggiamenti e condotte di scherno e  di  vile violenza ( si veda l’episodio di cui è stato vittima Amodio Massimiliano, fatto uscire a forza dal gabinetto senza aver potuto espletare completamente i suoi bisogni, nonostante fosse stato colto da un attacco di diarrea): tali episodi, evidentemente, si collocano a pieno titolo nel novero dei comportamenti inumani e degradanti contestati in questo processo.    
    In realtà, purtroppo, il limite del presente processo è rappresentato dal fatto che, quantunque ciò sia avvenuto non per  incompletezza nell’indagine, che è stata, invece, lunga, laboriosa e attenta da parte dell’ufficio del P.M., ma per difficoltà oggettive ( non ultima delle quali, come ha evidenziato la Pubblica Accusa, la scarsa collaborazione delle Forze di Polizia, originata, forse, da un malinteso “spirito di corpo”) la maggior parte di coloro che si sono resi direttamente responsabili delle vessazioni risultate provate in dibattimento è rimasta ignota: valga per tutte la figura di un appartenente alla Polizia Penitenziaria, descritto da diverse parti offese come persona di alta statura e corporatura massiccia, soprannominato dai propri colleghi “er Tigre”, che era tra i più esagitati nel colpire e angariare gli arrestati, al quale, tuttavia, non si è riusciti a dare un volto e un nome, così come è rimasto ignoto l’agente di Polizia Penitenziaria altoatesino ( sicuramente identificato come tale da numerose parti lese di provenienti da aree germanofone in virtù del fatto che parlava la loro lingua con accento definito tirolese o, comunque, della Germania meridionale), il quale si era “distinto” per una particolare disposizione a insultare e deridere gli arrestati di lingua tedesca.

    A questo punto si può scendere all’esame delle posizioni dei singoli imputati, iniziando dalle posizioni “apicali” della Polizia di Stato, rappresentate dagli imputati Vice Questore Alessandro Perugini e Commissario capo Anna Poggi: quest’ultima dirigeva l’ufficio trattazione atti, comandata a tale incarico con ordine di servizio dell’allora Capo della Digos di Genova, Dr. Spartaco Mortola (cfr. doc. 2.3 delle produzioni del PM); dalla nota Digos del 3/8/01, parimenti prodotta dal PM, è, altresì, emerso che si aggregarono all’ufficio trattazione atti, nei pomeriggi di venerdì 20 e di sabato 21 luglio 2001, rispettivamente con orario 18-04 e 16-04, il Vice Questore Aggiunto Perugini insieme con l’Ispettore Antonio Del Giacco, il Sovrintendente Capo Sebastiano Pinzone, gli Agenti scelti Enzo Raschellà e Ornella Sciutto, allo scopo di collaborare nella “trattazione” dei fermati (circostanza confermata da numerose testimonianze, tra le quali quelle di Roberto Norville e Pasquale Troisi- ud. 1/12/06, Ivano Tripisciano e Gianpaolo Zanotto- ud. 4/12/06, Franco Zampese e Giuseppe Tammaro-ud. 18/12/06).
    In conseguenza delle suddette circostanze i due appartenenti alla Polizia di Stato più alti in grado presenti con continuità nella struttura di Bolzaneto nei giorni 20 e 21 luglio 2001 sono risultati essere, appunto, il Vice Questore Perugini e il Commissario Capo Poggi, i quali, per la carica e il servizio prestato, dovevano ritenersi titolari di una posizione di garanzia  rispetto ai diritti delle persone ristrette e, quindi, al loro trattamento, posizione di garanzia le cui fonti vanno ricercate nelle seguenti disposizioni normative e amministrative:
    artt. 55 e 57 c.p.p., rivestendo entrambi gli imputati la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria;
    ordinanza del Questore di Genova-Ufficio Gabinetto- n. 2143/R “Vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi G8”-ordinanza di servizio in materia di ordine e sicurezza pubblica del 12/7/01 ( paragrafo 10.2 “attività di trattazione dei fermati”- doc. 2.1);
    L. 121/81 istitutiva del “Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza” all’art. 36 “ordinamento del personale”, capo II, “sulle funzioni attribuite ai vari gradi e poteri conseguenti”, in particolare al punto 5 sul ruolo dei Commissari;
    per il solo Commissario Poggi, infine,  l’ordine di servizio “Vertice G8-Centro Operativo per trattazione arrestati/fermati in occasione delle iniziative contro il vertice G8 presso VI Reparto Mobile Genova”, trasmesso al PM con la succitata nota Digos del 3/8/01 e riguardante l’individuazione del responsabili dell’ufficio trattazione atti e dei componenti le relative postazioni ( doc. 2.3).
    Ulteriore fonte della posizione di garanzia in capo al Perugini e alla Poggi nei riguardi delle persone custodite nella struttura detentiva di Bolzaneto si rinviene nella situazione di fatto in cui i predetti imputati sono venuti a trovarsi, nell’essere, cioè, stati considerati sia dai dirigenti della Questura genovese che da tutti i sott’ordinati in grado appartenenti alla Polizia di Stato in servizio a Bolzaneto come i responsabili e i referenti di detta Forza dell’ordine nella struttura e essersi, loro stessi, ritenuti e comportati come tali: di ciò si trova conferma in varie deposizioni assunte in dibattimento, tra cui quelle del Dirigente del VI Reparto Mobile, Giorgio Gaeta, che ha riferito di aver sempre avuto quali referenti della Digos nella caserma di Bolzaneto  appunto Poggi e Perugini; del Sovrintendente Capo Pinzone, il quale ha dichiarato che, in occasione dello spruzzo di gas in cella, venne informato subito Perugini, che, a sua volta, ne riferì alla Poggi; dell’Ispettore P.S. Giovanetti, il quale ha affermato che gli imputati Perugini e Poggi “avevano la responsabilità della struttura”; del magistrato coordinatore Sabella, il quale ha ricordato che  il Perugini o la Poggi gli avevano chiesto personale femminile del GOM o del SCT per perquisire le donne arrestate.
    Ai suindicati elementi si affianca una presenza sia del Perugini che della Poggi  presso la struttura di Bolzaneto caratterizzata da durata notevole e da continuità, come, peraltro, hanno ammesso gli stessi imputati nel corso dei loro esami dibattimentali, avvenuti, rispettivamente, il 25 settembre e il 1 ottobre 2007 e come hanno confermato diversi testi assunti ( cfr., tra tutte, le già citate deposizioni  Norville, Troisi, Tripisciano, Zanotto).
    Questa presenza temporalmente significativa e continuativa consente di ravvisare, in capo a entrambi i suddetti prevenuti, la sicura consapevolezza di quanto accadeva nella struttura, sotto il profilo della permanenza degli arrestati e dei fermati nelle posizioni vessatorie di stazionamento e di transito nel corridoio descritte in premessa e delle percosse che agli stessi arrestati e fermati venivano inferte al fine di costringerli a mantenere costantemente dette posture.      
    Sia Perugini che la Poggi, infatti, hanno, in sede di esame, ammesso di essersi recati più volte nel corridoio sul quale si aprivano le celle: per quanto riguarda Perugini, questi ha, all’udienza del 25/9/08, addirittura riconosciuto di avere visto gli arrestati in piedi faccia al muro non meno di due volte, di cui una il venerdì, quando li vide “…in piedi, diversi con le mani al muro, con il volto rivolto al muro..non mi sono posto il problema…non mi sono chiesto come mai stavano in quella posizione…” ( cfr. pagg 51 e 52 trascrizione) e, la seconda, nella notte tra sabato e domenica, in occasione dello spruzzo di gas ( cfr. pagg. da 60 a 62 trascr.), ammettendo anche di non avere, in entrambe le occasioni, disposto che gli arrestati fossero fatti sedere (pag. 94 trascr.)
    In ordine alla Poggi, anche quest’ultima ha riconosciuto di essere andata presso le celle almeno due volte, pur tentando di sminuire la portata di queste sue visite, attribuendole al desiderio di “fare una passeggiata” e di salutare la collega Giannini: siffatte giustificazioni non sono credibili, poiché, come giustamente nota il PM nella propria requisitoria, non è verosimile che una persona, con il grado di responsabilità rivestito dalla Poggi, che ha operato stabilmente nel sito, non sia mai andata per ragioni di lavoro nelle celle e, comunque, quand’anche si volesse prestar fede alle dichiarazioni dell’imputata, non è pensabile che, mentre “passeggiava” o discorreva con la Giannini, non si avvedesse della posizione che gli arrestati erano costretti a tenere all’interno delle celle e di quella, a testa premuta verso il basso sin quasi a sfiorare le ginocchia, che ai medesimi veniva imposta durante i transiti nel corridoio per essere condotti in bagno o al fotosegnalamento.
    Nonostante l’imputata avesse avuto, quindi, piena contezza delle posizioni vessatorie nelle quali erano costrette le persone custodite nella struttura di Bolzaneto, anch’essa, tuttavia, come già il coimputato Perugini, si astenne dall’intervenire per far cessare tali illegittime misure di rigore.         
    Conseguentemente, entrambi i prevenuti Perugini e Poggi devono essere ritenuti responsabili del delitto di cui agli artt. 110, 40 cpv, 81, 608 c.p., loro contestato, rispettivamente, ai capi  2) e 7) della rubrica, con la sola esclusione, per le ragioni già esposte in premessa, della contestazione relativa alla mancata somministrazione di cibo e bevande, e condannati; per la misura della pena si rimanda a un successivo capitolo della presente sentenza dedicato esclusivamente alla quantificazione delle pene da infliggersi a coloro che sono stati dichiarati colpevoli, in tutto o in parte, dei reati loro contestati nel presente processo. 
    A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi in relazione al delitto di cui agli artt. 81 cpv  e 323 c.p., ascritto ai suddetti imputati Perugini e Poggi, rispettivamente ai capi 1) e 6) del decreto che dispone il giudizio: detta fattispecie criminosa richiede, per la sua configurazione, come già si è osservato in premesse, una forma di dolo particolarmente qualificata e specifica, consistente nella coscienza e volontà di arrecare, attraverso la condotta dell’abuso di ufficio, danno alla persona offesa dal reato: orbene, sulla scorta delle argomentazioni che qui di seguito si andranno a esporre, sembra a questo Collegio che sussistano fondati motivi per dubitare dell’esistenza, in capo a entrambi i prevenuti, dell’elemento psicologico del delitto loro addebitato: ambedue gli imputati, infatti, sono ripetutamente intervenuti, sia direttamente che su segnalazione di loro subordinati, per far cessare situazioni suscettibili di mettere in pericolo l’incolumità fisica dei fermati e arrestati ovvero di lederne la dignità e/o il decoro:
    per quanto riguarda Perugini, quest’ultimo (cfr. deposizione Vice Questore P.S. Cipriano, teste “puro” e, quindi, completamente attendibile e come tale ritenuto anche dal PM) ha ordinato, verso le ore 20,00 del venerdì 20/7/01, al teste di provvedere a eliminare una situazione “che non gli piaceva”, consistente nella presenza di un assembramento di qualche centinaio di agenti, reduci dal servizio di ordine pubblico, che attorniava, con atteggiamento che il testimone ha definito “ostile”, 4/5 arrestati che si trovavano tra la struttura adibita a celle e il locale destinato al fotosegnalamento  e che presentavano fasciature: il Cipriano disperde la folla di poliziotti, e, dopo essersi assicurato che la situazione si fosse normalizzata, si reca dall’allora suo superiore Perugini e gli riferisce di avere eseguito il suo ordine.
    Inoltre lo stesso Perugini, il giorno successivo, sabato 21 luglio, intorno alle ore 18,00, su segnalazione dell’Ispettore di P.S. La Rosa ( che, nella sua deposizione, pienamente attendibile come quella del V.Questore Cipriano, per le stesse ragioni, conferma in toto la circostanza, così come il coimputato Barucco) circa l’avvenuto spruzzo, dall’esterno di una cella, di una sostanza urticante che aveva provocato bruciore agli occhi e malesseri in alcuni dei fermati, interviene personalmente invitando il Tenente dei CC. che comandava il primo contingente del Battaglione “Sardegna”, incaricato della vigilanza dei fermati nella giornata del 21/7/01 ( Barucco) a predisporre un servizio di vigilanza all’esterno del locale ove si trovavano le celle al fine di evitare il ripetersi di analoghi episodi; a proposito di questa condotta dell’imputato, la Pubblica Accusa fa derivare, tra l’altro, l’esistenza del dolo dell’art. 323 c.p. in capo al prevenuto dalla circostanza, ammessa dallo stesso Perugini nel corso del suo esame dibattimentale, di avere, egli, omesso di segnalare il fatto alla Procura della Repubblica: l’argomentazione non può essere condivisa, poiché siffatta omissione, a fatto già avvenuto e danno già subito dalle parti offese attinte dal gas urticante, può, semmai, integrare gli estremi del delitto di cui all’art. 361, cpv, c.p., data la qualifica di ufficiale di P.G. rivestita  dall’imputato (reato, peraltro, mai contestato al Perugini né in capo di imputazione né nella forma di contestazione suppletiva in dibattimento), ma non, certamente, realizzare l’elemento soggettivo dell’abuso di ufficio.     
    Infine, l’imputato, nello stesso giorno di venerdì 20 luglio, prestò il proprio telefono cellulare alla parte offesa Ferrazzi per consentirgli di avvisare il padre anziano dell’arresto e di tranquillizzarlo sulle sue condizioni di salute, circostanza, questa, puntualmente confermata dallo stesso Ferrazzi nella sua deposizione: tali condotte di Perugini, pur valutate in relazione  al fatto che, come è emerso da varie testimonianze di ufficiali e agenti di P.S. assunte in dibattimento ( vedi Raschellà, Pinzone, Del Giacco, La Rosa), il prevenuto non è rimasto costantemente nell’ufficio trattazione atti, ma, in qualità di funzionario più alto in grado della P.S. presente, in quel momento, a Bolzaneto, girava per la struttura dove si trovavano le celle ( circostanza ammessa dallo stesso Perugini, laddove ha riconosciuto di avere visto gli arrestati in cella nella posizione che in premesse si è definita “vessatoria”) e coordinava l’operato dei suoi uomini, consentono, tuttavia, di nutrire il ragionevole dubbio che egli abbia effettivamente assistito, in occasione dei suoi spostamenti all’interno dell’edificio, a atti di violenza, ingiuria e derisione in danno degli arrestati e dei fermati senza intervenire per impedirli o, se già in atto, per porvi fine, a fronte del fatto per cui, come si è visto, ogni volta che ha avuto contezza del compimento di condotte antigiuridiche in danno delle persone tradotte nella caserma e/o custodite nelle celle, è prontamente intervenuto per far cessare siffatti comportamenti, tanto più che, secondo le risultanze dell’istruttoria dibattimentale, le violenze e le offese nei confronti dei fermati e arrestati non erano, a differenza delle posizioni di rigore imposte all’interno delle celle e nel corridoio, sistematiche e senza soluzione di continuità per diverse ore, bensì episodiche, sia pure, purtroppo, assai frequenti: diversamente opinando, invero, ci si troverebbe di fronte a un comportamento palesemente e inspiegabilmente contraddittorio di una stessa persona che interviene per far sciogliere un raggruppamento di persone che tiene un atteggiamento soltanto minaccioso verso alcuni fermati, senza ancora tradurlo in atti di violenza e, per contro, resta inerte o addirittura connivente davanti all’inflizione concreta e attuale, in sua presenza, di percosse, lesioni o gravi ingiurie in danno delle persone custodite nelle celle.
    Pertanto, questo Tribunale  ritiene conforme alle risultanze dibattimentali mandare assolto l’imputato Perugini dal delitto ascrittogli a titolo di violazione degli artt. 81 e 323 c.p. per insufficienza degli elementi di prova in ordine alla sussistenza, in capo al suddetto, dell’elemento psicologico del reato contestatogli.    
    A questo punto si deve passare all’esame delle specifiche condotte di reato attribuite al Perugini ai capi 3), 4) e 5) della rubrica, rappresentate dalla violazione degli artt. 110, 40 e 610 c.p. in danno di Rossomando Angelo e Massimiliano ( capi 3) e 4)) e degli artt. 81 cpv, 40, 110, 581 c.p. in danno di Nencioli Nicola ( capo 5)): in ordine a tutte le suddette contestazioni già il PM ha chiesto, nella propria requisitoria, l’assoluzione del prevenuto perché non vi è prova sufficiente della sua presenza nella stanza adibita a trattazione atti della DIGOS nel momento in cui, rispettivamente, il Rossomando Angelo veniva costretto, con percosse, a dire la frase “sono una merda”, il fratello Rossomando era costretto, con schiaffi, a firmare il verbale di arresto e il Nencioli veniva colpito in varie parti del corpo: in proposito, questo Collegio condivide le argomentazioni della Pubblica Accusa, poiché  né dalle dichiarazioni delle parti lese al dibattimento né da altri elementi di riscontro esterni a esse è emersa la sicura prova che l’imputato fosse presente ai fatti e avesse direttamente commesso o rafforzato, mantenendo un atteggiamento inerte o corrivo, i propositi criminosi degli autori materiali dei delitti contestatigli ai capi 3), 4) e 5) del decreto che dispone il giudizio: ne consegue l’assoluzione del prevenuto da tutte le suddette fattispecie delittuose, ai sensi dell’art. 530, cpv, c.p.p., per non aver commesso i fatti.
    Per ciò che concerne l’imputata Poggi, valgono, in ordine al delitto contestatole al capo 6) della rubrica ( violazione degli artt. 81 e 323 c.p.) le medesime osservazioni in merito alla presenza del ragionevole dubbio sulla sussistenza dell’elemento psicologico del reato in  capo alla prevenuta già svolte per il coimputato Perugini, attesa l’identità delle due posizioni processuali: anche in questo caso, infatti, a fronte della circostanza che anche la Poggi, per sua stessa ammissione, ebbe a recarsi non meno di due volte presso le celle, sta il fatto che, anche a voler ritenere che dette visite siano state più frequenti, si è, pur sempre, trattato di episodi sporadici e di non lunga durata, in quanto pressochè tutte le deposizioni dei funzionari e agenti di P.S. ascoltate in dibattimento ( e da ritenersi pienamente attendibili, non provenendo da persone indagate o imputate di reati connessi)  concordano nell’affermare che la Poggi ha passato quasi tutto il periodo del suo servizio presso la caserma di Bolzaneto all’interno dell’ufficio trattazione atti, del quale era stata nominata responsabile, impegnata in conversazioni telefoniche con i vertici della Questura di Genova, i responsabili degli Uffici Giudiziari e altre autorità e i consolati per gli  arrestati stranieri: è quindi ragionevole nutrire un dubbio, in forza delle argomentazioni esposte in ordine alla posizione di Perugini, sul fatto che, durante i suoi rari accessi al corridoio, l’imputata non abbia potuto percepire alcun episodio violento o di ingiuria nei confronti delle persone ristrette nelle celle.
    Inoltre, a rafforzare il dubbio sull’esistenza del dolo dell’art. 323 c.p. in capo alla Poggi contribuiscono le seguenti circostanze acquisite agli atti del dibattimento:
    in primo luogo il fatto che l’imputata fu la prima ( e l’unica, in verità, con la sola eccezione del comandante della caserma di Bolzaneto, Dr. Gaeta, non avendolo previsto neppure il magistrato coordinatore dei siti di detenzione provvisoria di S, Giuliano e Bolzaneto, Dr. Alfonso Sabella, come da lui stesso riconosciuto nella sua deposizione, e i più alti dirigenti della Questura- cfr. testimonianze dell’allora Capo di Gabinetto del Questore, Dr. Crea e del Dr. Salvo-) a porsi il problema della vigilanza degli arrestati, tanto è vero ( e il fatto ha trovato integrale conferma nelle già ricordate deposizioni Crea e Salvo) che, già poco dopo il suo arrivo  a Bolzaneto, intorno alle ore 9-10,00 del venerdì 20 luglio, ebbe numerosi colloqui telefonici appunto con il Crea, il Salvo e tale Dr. De Bellis al fine di rappresentare il problema dell’inesistenza di personale di polizia specificamente destinato a vigilare le celle  e di ottenere istruzioni in merito, istruzioni che consistettero, infine ( cfr. dichiarazioni teste Crea) nella  indicazione di incaricare della sorveglianza gli stessi agenti che avevano compiuto i fermi e gli arresti durante gli scontri di piazza;
    in secondo luogo la circostanza che la Poggi intervenne direttamente, sabato 21 luglio, per far cessare una condotta minacciosa e derisoria tenuta, sul piazzale della caserma, da agenti in danno della parte lesa Bersano Davide ( cfr. deposizione del Bersano, il quale descrive il funzionario di polizia che intervenne in suo favore come una donna, in borghese, alta 1,70-1,75, capelli lunghi castani, caratteristiche fisiche perfettamente coincidenti con quelle dell’imputata, che questo Collegio ha avuto modo di vedere in persona durante l’esame da lei sostenuto in dibattimento: inoltre il teste ha precisato che la funzionaria disse che non voleva violenze  e che avrebbe dovuto esserci un agente per ogni persona fermata: a seguito de questo intervento, ha aggiunto la parte lesa, i poliziotti cessarono la loro condotta e entrarono nell’edificio ove si trovavano le celle).
    Questi comportamenti tenuti dalla Poggi contrastano, evidentemente, come già si è notato a proposito della posizione di Perugini, con la presenza, in lei, di una deliberata volontà di non impedire la perpetrazione di atti di violenza e umiliazione nei confronti delle persone trattenute nelle celle allo scopo di arrecare loro un danno, vuoi sotto il profilo dell’integrità fisica che della dignità e del decoro personali: si giustifica, quindi, l’assoluzione della Poggi dal delitto ascrittole al capo 6) della rubrica per insufficienza della prova dell’esistenza dell’elemento psicologico di detta fattispecie criminosa e, conseguentemente, perché il fatto non costituisce reato ex art. 530, cpv, c.p.p.     
    Tra le figure che nel presente procedimento vengono definite “apicali”, in virtù del loro grado e della loro affermata posizione di comando e coordinamento rientrano gli allora Capitani ( oggi Tenenti-Colonnelli) del Disciolto Corpo degli Agenti di Custodia Cimino ErnestoPelliccia Bruno  e l’allora Colonnello del medesimo Corpo ( oggi Generale) Doria Oronzo.
    Preliminarmente va affrontata la questione relativa all’eccezione di nullità del decreto che dispone il giudizio, limitatamente alle posizioni degli imputati Cimino e Pelliccia, per pretesa irritualità della notificazione a questi ultimi del decreto stesso, sollevata dalla difesa dei prevenuti nella fase delle formalità di apertura del  dibattimento (e in quella sede rigettata dal Collegio) e ribadita nel corso della discussione finale: si tratta di eccezione irrilevante, nella concreta fattispecie, poiché, come verrà illustrato in seguito, le risultanze dibattimentali hanno consentito di pervenire a una pronuncia assolutoria per entrambi i prevenuti: di conseguenza appare ultroneo scendere all’esame del contenuto dell’eccezione suddetta. 
    Nel merito, le posizioni degli imputati Doria, Cimino e Pelliccia possono essere esaminate congiuntamente, quanto meno in relazione alla questione  dell’esistenza o mancanza, in capo a esse, del potere di sovraordinazione gerarchica sugli appartenenti alla Polizia Penitenziaria, situazione da cui deriverebbe una loro “posizione di garanzia” rispetto alle persone detenute, sulla quale l’Ufficio del PM fonda la loro penale responsabilità, per i reati rispettivamente contestati, a titolo di violazione dell’art. 40 cpv c.p., mentre, per quanto riguarda la qualifica di Ufficiali di P.G. ( pacificamente posseduta da tutti e tre i prevenuti), che li avrebbe  obbligati a intervenire per prevenire condotte rivestenti gli estremi di reato in danno delle persone arrestate e/o detenute o, comunque, per impedire che dette condotte fossero portate a conseguenze ulteriori ovvero per individuare gli autori delle stesse, ove già consumate, le posizioni dei due Capitani, da un lato, e quella del Colonnello Doria, dall’altro, presentano singole particolarità che verranno analizzate separatamente.
    Questione del potere gerarchico sul personale della Polizia Penitenziaria in capo  gli imputati Cimino e Pelliccia e Doria:
    l’esito dell’istruttoria condotta in dibattimento, sia documentale che testimoniale, ha provato che i suddetti ufficiali del Disciolto Corpo degli Agenti di Custodia non erano (e non sono) superiori gerarchici della Polizia Penitenziaria, ma avevano un semplice rapporto di direzione c.d. “funzionale” esclusivamente con gli 8 sottufficiali ( di cui 5 Ispettori, tra cui l’ Ispettore Olla, e 3 Sovrintendenti ) della Polizia Penitenziaria firmatari dell’ordine di servizio 6/G8/01, acquisito agli atti, come emerge sulla scorta delle seguenti considerazioni:
    la Legge 395/90 ha, con gli artt. 1 e 2, rispettivamente, istituito il Corpo, di natura civile, della polizia penitenziaria e disciolto il preesistente Corpo degli agenti di custodia, che era inquadrato militarmente: tale riforma, tuttavia, non ha riguardato anche gli ufficiali del Corpo disciolto, poiché nella neo-istituita Forza di Polizia  non esistevano qualifiche equivalenti ai gradi militari, con la conseguenza che detti ufficiali hanno continuato a appartenere, sino a esaurimento, al Corpo militare disciolto, privi, in forza di ciò, di potere gerarchico su personale appartenente a un Corpo regolato da un ordinamento completamente diverso: la conferma della correttezza di questa impostazione è offerta dalla lettura del combinato disposto degli artt. 6 e 9 della citata L.395/90, laddove, nel disegnare i ruoli gerarchici della Polizia Penitenziaria (art.6) e elencare i conseguenti doveri di subordinazione ( art.9), non si menzionano gli ufficiali:
    art. 6, comma 3:
    il personale del Corpo di polizia Penitenziaria è suddiviso nei seguenti ruoli, secondo l’ordine gerarchico:
    A. ruolo degli ispettori;
    B. ruolo dei sovrintendenti;
    C. ruolo degli agenti e degli assistenti;
    art. 9:
    Doveri di subordinazione.
    1. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria hanno doveri di subordinazione gerarchica nei confronti:
    A. del Ministro di grazia e giustizia;
    B. dei Sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia quando esercitano, per delega del Ministro, attribuzioni in materia penitenziaria;
    C. del direttore generale dell’Amministrazione penitenziaria;
    D. del direttore dell’ufficio del personale del Corpo di polizia penitenziaria;
    E. del provveditore regionale;
    F. del direttore dell’istituto;
    G. dei superiori gerarchici  (così come individuati nel succitato art. 6, n.d.r.).
    Tale quadro normativo non esclude che un ufficiale del disciolto Corpo degli agenti di custodia possa utilizzare personale della Polizia Penitenziaria per adempiere a uno degli specifici compiti  tassativamente elencati nell’art. 25, comma 6, della stessa L.395/90: in questo caso, tuttavia, detto personale non è sottoposto gerarchicamente all’ufficiale bensì ha, con quest’ultimo, un semplice rapporto di dipendenza funzionale, come si evince dal tenore dell’art. 7 D.P.R. 82/99, che ha regolato la materia in conformità a un parere espresso dal Consiglio di Stato  in data 22/11/94:
    art. 7 Subordinazione gerarchica e funzionale
    1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 9 e 10 della legge 15 dicembre 1990 n. 395, e dall’art. 2 del decreto legislativo 30 ottobre 1992 n. 443, il personale del Corpo di polizia penitenziaria che presta servizio presso gli uffici centrali del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, presso i provveditorati regionali dell’Amministrazione penitenziaria, gli istituti ed i servizi penitenziari, le scuole e gli istituti di istruzione è gerarchicamente subordinato ai dirigenti, rispettivamente, degli uffici centrali, dei provveditorati regionali, degli istituti o servizi penitenziari, delle scuole o istituti di istruzione cui è addetto.
    2. il personale del Corpo di polizia penitenziaria che presta servizio presso gli uffici centrali e periferici di cui alla comma 1 è tenuto inoltre ai doveri di subordinazione nei confronti del personale di qualifica superiore  a quella rivestita dal personale stesso, verso il quale si determini un rapporto di dipendenza in ragione della funzione esercitata.
    3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche nei confronti del personale di altre amministrazioni dello Stato, compresi gli appartenenti alle altre Forze di polizia ed alle Forze armate, in servizio presso il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria.
    Da ciò discende che non esiste alcun vincolo di subordinazione gerarchica ma solo una dipendenza funzionale tra personale della Polizia Penitenziaria e Ufficiali del Disciolto Corpo Agenti di Custodia,  con la conseguenza  per cui,  mentre in caso di subordinazione gerarchica il sottoposto non può rifiutarsi di eseguire un ordine impartitogli dal superiore in grado, tranne, ovviamente, nell’ipotesi che si tratti di ordine manifestamente illegittimo, ove ci si trovi in situazione di dipendenza funzionale, il sottoposto ha il dovere di eseguire soltanto gli ordini attinenti alla funzione per la quale è stato posto a disposizione del superiore: quest’ultima osservazione ha, peraltro, trovato puntuale conferma proprio nel presente dibattimento, in occasione della deposizione del teste Ispettore della P.P. Olla, dalla quale è emerso che, quando uno dei due Capitani del D.C.A.C. gli ordinò di subentrare nel piantonamento presso gli ospedali, l’Olla rifiutò di eseguire l’ordine, poiché non aveva uomini a sufficienza per effettuare tale servizio, senza che, tuttavia, venisse preso alcun provvedimento nei suoi confronti: ora, è evidente che se l’Olla fosse stato in posizione di subordinazione gerarchica rispetto al Capitano, non avrebbe potuto tenere un simile comportamento, senza rischiare una sanzione disciplinare.
    La disciplina dei rapporti tra Ufficiali del D.C.A.C. e Polizia Penitenziaria, così come dettata nelle norme di legge sopra ricordate, comporta che l’Amministrazione Penitenziaria, allorché assegna determinate funzioni a un Ufficiale D.C.A.C., emani un ordine di servizio che fa sottoscrivere al personale della P.P. destinatario della disposizione, così che questo sia reso edotto della funzione  in relazione alla quale viene a instaurarsi la dipendenza dall’Ufficiale: questa procedura è stata seguita anche nel caso di specie, come risulta dagli ordini di servizio n. 2/G8/01 e n. 6/G8/01, acquisiti agli atti del dibattimento, nei quali si indicava lo specifico incarico assegnato ai Capitani Cimino e Pelliccia, e che appaiono sottoscritti, in calce, dagli Ispettori e Sovrintendenti posti alle dipendenze funzionali dei due suddetti Ufficiali, ma non anche dal personale non graduato del N.C.T., che, per le ragioni sin qui esposte, non era destinatario dei succitati ordini di servizio, ma rimaneva gerarchicamente subordinato ai soli Sottufficiali firmatari.       
    L’inesistenza di un rapporto di subordinazione gerarchica tra Ufficiali D.C.A. C. e Polizia Penitenziaria ha trovato ampio riscontro anche in numerose testimonianze assunte nel corso dell’istruttoria dibattimentale:
    deposizione 26/2/07 del Dr. Sabella, Magistrato coordinatore dell’attività dell’Amministrazione penitenziaria nei siti di S. Giuliano e Bolzaneto, pagg. 23, 31, 124,125 della trascrizione;
    testimonianza 9/1/07 del Generale D.C.A.C. Ricci , pagg. 8, 9, 10,11;
    dichiarazioni testimoniali rese all’udienza 15/1/07 dall’allora Capitano D.C.A.C. Coletta, omologo per il sito di S. Giuliano degli attuali imputati Cimino e Pelliccia, pagg. 24, 25;
    deposizione 17/4/07  di Martinelli Roberto, segretario generale aggiunto del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria ( SAPPE), pagg. 12, 13, 14, 15. 
    A questo punto, per completare il ragionamento, occorre scendere all’esame degli specifici compiti che erano stati assegnati agli imputati Cimino e Pelliccia con gli ordini di servizio ricordati in precedenza, onde accertare se, comunque, una loro posizione di garanzia nei confronti delle persone ristrette nella caserma di Bolzaneto potesse farsi discendere dalle funzioni loro concretamente attribuite con i suddetti provvedimenti: dal tenore di questi ultimi risulta (e sul punto non vi è contestazione tra le parti) che agli allora Capitani D.C.A.C. Cimino Ernesto e Pelliccia Bruno era stato conferito l’incarico di “coordinatori responsabili delle traduzioni”,”con il compito di dirigere le relative operazioni”: sull’interpretazione dell’esatta estensione di questo compito vi è una profonda distanza tra l’accusa pubblica e privata e la difesa, laddove la prima sostiene che l’incarico comprendesse anche la responsabilità della custodia dei detenuti dal momento in cui questi, immatricolati e già sottoposti a visita medica,  erano pronti per essere tradotti alle carceri di destinazione, mentre la seconda ritiene che le funzioni attribuite ai Capitani fossero limitate all’organizzazione, sotto il profilo esclusivamente logistico, con esclusione di qualsiasi intervento sull’aspetto operativo e delle modalità esecutive, dell’attività di traduzione.
    A parere del Collegio deve ritenersi corretta l’impostazione offerta dalla difesa dei prevenuti, poiché trova sostegno e riscontro sia nel dato normativo che nelle risultanze dibattimentali:
    sotto il primo profilo viene in questione il disposto dell’art. 31 del D.P.R. n. 82/99, che ha disciplinato i compiti del personale della P.P., assegnandogli tutta l’attività penitenziaria: così recita il suddetto articolo ai commi 1 e 4, i quali assumono rilievo nel caso concreto:
    1.Il personale del Corpo di polizia penitenziaria in servizio in ogni istituto o servizio penitenziario, scuola o istituto di istruzione costituisce un reparto.
    4. Il comandante del reparto assicura il mantenimento dell’ordine e della sicurezza dell’istituto e garantisce la scrupolosa osservanza, da parte del personale dipendente, dei detenuti ed internati, nonché di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, entrano nell’istituto penitenziario, delle norme legislative e regolamentari vigenti, delle direttive del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e del provveditore regionale  e delle disposizioni impartite dal direttore, vigilando affinché il trattamento dei detenuti e degli internati sia improntato ad assoluta imparzialità, sia conforme ad umanità ed assicuri il rispetto della dignità della persona.
    Come si vede, detta norma, da un lato, non prevede la possibilità che gli Ufficiali del D.C.A.C. possano svolgere qualsivoglia attività all’interno di un sito detentivo e, dall’altro, dispone che tutto il personale di P.P. in servizio in un istituto forma un unico reparto, per cui anche gli appartenenti al N.C.T., quando operano in tale sito, dipendono gerarchicamente e funzionalmente dal comandante, il quale è l’unico responsabile dell’ordine e della sicurezza dei detenuti e del personale penitenziario;
    dal secondo punto di vista, l’istruttoria dibattimentale ha consentito di accertare ( si veda, in particolare, la deposizione del Dr. Sabella) che, in effetti, presso il sito detentivo provvisorio di Bolzaneto esisteva una figura analoga a quella del comandante di reparto prevista dall’art. 31 D.P.R. 82/99, incarnata dall’Ispettore Gugliotta Antonio, nominato, con ordine di servizio del Magistrato coordinatore  Dr. Sabella, “responsabile della sicurezza”  della struttura  e, quindi, come tale, incaricato di assicurare l’ordine e garantire il rispetto dell’incolumità fisica e della dignità delle persone ristrette in tale ambito.
    Inoltre, lo stesso teste Sabella ( pagg. 40 e 41 della trascrizione della deposizione) ha ribadito, riportando un brano di una conversazione da lui stesso avuta con l’Ispettore Gugliotta, che la responsabilità della sicurezza delle persone che dovevano essere tradotte passava dal personale alle dipendenze del Gugliotta a quello appartenente al N.C.T. solo nel momento successivo a quello in cui i detenuti erano stati fatti salire sull’automezzo destinato alla traduzione : più precisamente il Dr. Sabella ha riferito: “sì, sicuramente di quella per vigilare ma c’era un problema anche di fare le perquisizioni, c’era un problema di tenere… sì perché credo che mi fu segnalato, ecco, adesso sì mi ricordo, mi fu segnalato il problema dice ( Gugliotta, n.d.r.) “Dottore non li possiamo tenere nel pullman”, perché nel momento in cui poteva venire…ecco, venivano messi nel pullman a questo punto venivano pigliati in carico dal Servizio Centrale delle Traduzioni quindi non era più un problema tra virgolette  di questo fittizio comandante di…cioè fittizio reparto carcerario che c’era a Bolzaneto, ma dovevano essere pigliati in carico da…”     
    In virtù delle considerazioni sin qui svolte deve concludersi che nessuna posizione di garanzia nei riguardi della sicurezza e del trattamento delle persone ristrette nel sito di Bolzaneto può ravvisarsi in capo agli imputati Cimino e Pelliccia e, quand’anche, la si volesse individuare ( quantunque non del tutto correttamente, gravando, pur sempre, le responsabilità della materiale esecuzione delle traduzioni sui capi-scorta ) limitatamente al periodo di tempo necessario al tragitto tra la caserma di Bolzaneto e gli istituti detentivi di destinazione, tuttavia, anche in questo caso, nessun addebito potrebbe essere mosso ai prevenuti, posto che nessuna delle parti offese ha lamentato di aver subito vessazioni di qualsivoglia natura durante la traduzione.
    Identiche considerazioni, per quanto riguarda il difetto di una posizione giuridica “di garanzia” nei riguardi di coloro che erano ristretti nella caserma di Bolzaneto, valgono nei confronti dell’imputato Doria Oronzo e, anzi, appaiono tanto più fondate in quanto (si veda la deposizione del Magistrato coordinatore, Dr. Sabella) detto Ufficiale del D.C.A.C. non ricopriva alcun incarico che potesse avere immediati riflessi sul funzionamento operativo dei servizi dell’Amministrazione Penitenziaria apprestati per i siti detentivi di transito, ma aveva finito per occuparsi, di fatto, soltanto di tenere i contatti tra e con le varie autorità interessate allo svolgimento del vertice G8 (Autorità Giudiziaria, Prefettura, Questura, Comandi dei CC.): ha, infatti, precisato il teste Sabella che, in origine, l’allora Colonnello Doria avrebbe dovuto assumere il ruolo che, in seguito, fu affidato al teste stesso e, precisamente, quello di coordinatore di tutta l’attività dell’Amministrazione Penitenziaria  relativa al G8, ma che, a causa di contrasti personali tra il Doria e l’allora Provveditore regionale dell’A.P., D.ssa Sanò, i vertici del D.A.P., ritennero opportuno individuare una figura, per così dire, “terza” e neutrale rispetto al Doria e alla Sanò, alla quale affidare il surricordato compito di coordinamento: ora, vero è che, come ha spiegato il teste, il provvedimento di nomina del Doria non venne mai formalmente revocato, tuttavia, in via effettiva, secondo quanto dal teste stesso  precisato, la veste di coordinatore che avrebbe dovuto essere del Doria venne “indossata” dal Sabella, al quale l’imputato Doria finì, non avendo più un suo distinto e determinato incarico da espletare, con il fare da “supporto” sostanzialmente per le attività di contatto con i vertici della Magistratura locale  e delle Forze di polizia e di  sorveglianza e ispezione degli istituti penitenziari predisposti fuori della Regione Liguria per l’accoglienza degli arrestati nel corso delle manifestazioni anti-G8 ( così teste Roiati, addetta alla scorta del  Doria, la quale, deponendo all’udienza del 25/9/07, ha dichiarato che l’imputato seguiva “principalmente le carceri esterne che sono state predisposte…”  : del ruolo defilato del Doria si trova conferma anche nelle seguenti deposizioni, tutte da ritenersi attendibili in quanto provenienti da persone mai indagate né imputate ex art. 210 c.p.p.:
    testimonianza dell’allora Ispettore P.P. Chessa Antonio, il quale, al tempo del G8, era comandante del carcere di Marassi e che, nella sua deposizione resa il 20/3/07, ha riferito di non aver avuto contatti con il Doria  e di aver, invece, più volte parlato telefonicamente con Sabella, che conosceva come responsabile dei servizi penitenziari per il G8, per problemi di reperimento di personale;
    dell’assistente P.P. Blanco, escussa il 26/3/07, all’epoca dei fatti addetta al carcere di Pontedecimo, la quale ha riferito di aver preso servizio in vista del G8 il giorno 7 luglio 2001 e che, in quel momento, il suo capo era Doria, mentre, dopo l’arrivo del Dr. Sabella, 4 o 5 giorni prima dell’inizio del Vertice, “da quel momento gli ordini venivano da Sabella”;
    del Commissario P.P. Patti ( deposizione 2/4/07), il quale, all’epoca del G8  anello di congiunzione tra l’A.P. e i vari uffici, ha ricordato che, ai primi di giugno 2001, venne convocato a Roma dal Generale Ricci a una riunione, alla quale era presente anche Doria, attesa la sua veste, all’epoca, di responsabile regionale delle traduzioni, finalizzata alla descrizione dell’organizzazione dei servizi dell’A.P. ; che intorno alla fine di giugno arrivò il Magistrato Sabella e, dai primi di luglio, iniziò a rapportarsi con quest’ultimo e i rapporti con Doria all’arrivo di Sabella cessarono; 
    dell’Ispettore Superiore P.P. La Rocca, sentito anch’egli il 26/3/07, che ha dichiarato di non ricordare eventi particolari riferibili a Doria.
    A questo punto, accertato che gli Ufficiali D.C.A.C. Doria, Cimino e Pelliccia non rivestivano, sotto il profilo giuridico, alcun ruolo di garanzia nei riguardi degli arrestati presenti a Bolzaneto, occorre, tuttavia, valutare se un siffatto ruolo avessero, comunque, assunto in linea di fatto, con l’impartire ordini, disposizioni e/o istruzioni operative a personale della Polizia Penitenziaria, posto che l’Ufficio del PM ipotizza che, a prescindere dal rispetto delle norme, nei fatti gli imputati avrebbero svolto attività di comando e coordinamento, traendo indizi di questo dalla richiesta all’Ispettore Olla di fornire personale del N.C.T., formulata da uno dei due Capitani e dall’intervento del Doria diretto a non far entrare personale dello N.C.T. nella struttura adibita a celle e far allontanare, da tale edificio, la squadra comandata dall’Ispettore Agati, che stazionava nel corridoio con fare aggressivo, per adibirla a altro servizio di piantonamento in ospedale.
    Tali risultanze, sebbene provate in dibattimento, non sono, a parere di questo Collegio, sufficienti per inferirne l’assunzione di un ruolo di garanzia, sia pure di fatto, assunto dai suddetti imputati; per quanto riguarda, infatti, l’”episodio Olla” si è già rilevato, nel paragrafo dedicato all’analisi della esistenza o meno di rapporto  gerarchico tra gli Ufficiali D.C.A.C e il personale della P.P., che l’Ispettore rifiutò di eseguire quello che, evidentemente, non considerava un rituale ordine di un superiore, in quanto attinente a materia che esulava dal rapporto funzionale instauratosi tra lui stesso e l’Ufficiale in forza degli specifici ordini di servizio in precedenza esaminati: del resto, nessun altro teste ha riferito di ordini ricevuti o uditi impartire dagli imputati Cimino e Pelliccia; in merito, poi, al presunto “ordine” di Doria di non entrare nella struttura, lo stesso PM, nella propria requisitoria, riconosce ( confortato, sul punto, dalle risultanze dibattimentali e, in particolare, dall’esito dell’esame della coimputata Amadei) che si è trattato, più che di un vero e proprio comando, di “una raccomandazione di carattere generale”; rimane la circostanza dell’allontanamento della squadra di Agati e la sua destinazione a altro incarico: questo fatto isolato, tuttavia, posto in relazione alla serie di testimonianze precedentemente esaminate (prima di tutte, per rilevanza, quella del Magistrato coordinatore Sabella), che hanno concordemente riferito come la figura del Doria fosse rimasta praticamente svuotata di contenuto con l’arrivo di Sabella, non può ritenersi determinante per configurare un ruolo di garanzia “ di fatto” in capo al prevenuto;  al riguardo, non va trascurata la circostanza che il Colonnello Doria era, pur sempre, un Ufficiale superiore, quantunque di un Corpo diverso da quello di cui faceva parte l’Ispettore Agati, Ufficiale  al quale, se non altro per ragioni di rispetto per il grado e l’anzianità di servizio, non era facile opporre un netto rifiuto o mostrare indifferenza.
    Occorre, infine, prendere in considerazione  l’ultimo aspetto riguardante le posizioni degli Ufficiali del D.C.A.C. Doria, Cimino e Pelliccia, e, precisamente, la loro qualifica di ufficiali di P.G., la cui sussistenza deve ritenersi pacifica sulla scorta delle risultanze dibattimentali e che avrebbe fatto sorgere a loro carico l’obbligo di intervenire per impedire e/o reprimere o denunciare qualsiasi fatto costituente reato che venisse commesso ai danni delle persone ristrette nel sito di Bolzaneto: ciò, tuttavia, comporta la necessità di rispondere  al quesito su che cosa i suddetti imputati possano aver visto quando erano presenti nella caserma.
    Esaminiano, per prima, la posizione del prevenuto Doria, in quanto più alto in grado:
    si è già evidenziato, analizzando le testimonianze dedotte dalla difesa Doria, sopra riportate, quale fosse il ruolo ricoperto dall’imputato nell’organizzazione predisposta della Amministrazione penitenziaria per il Vertice G8, ruolo che consisteva, essenzialmente, nell’occuparsi delle carceri di destinazione degli arrestati e del piantonamento dei feriti negli ospedali genovesi ( teste Roiati); per quanto riguarda il sito di Bolzaneto, il dibattimento ha fornito la prova che la presenza dell’imputato in tale luogo è stata molto intermittente e, ogni volta, di modesta durata: sul punto la citata teste Roiati (sicuramente bene informata data la sua già ricordata veste di appartenente alla scorta del Doria) ha precisato che  Doria, quando lo accompagnavano a Bolzaneto, vi si tratteneva poco tempo e che i periodi più lunghi di permanenza dell’imputato nella caserma  sono stati nel pomeriggio di venerdì 20 luglio, quando il Doria si è trattenuto circa un’ora per parlare con il comandante della caserma  e nell’occasione della visita del Ministro della Giustizia, in cui erano presenti anche il Dr. Sabella e i Generali del D.C.A.C. Mattiello e Ricci;  in proposito giova ricordare che la giornata del venerdì, come si è osservato trattando delle posizioni degli imputati addetti alla vigilanza, è stata, quanto meno sino alle ore 19,00 circa, sostanzialmente tranquilla, sia per l’esiguo numero di arrestati sia perché non si è  raggiunta la sicura  prova che le persone che già si trovavano ristrette nel sito prima delle ore 19,00 ( cfr. testi Mapelli, Callaioli, Vie) fossero state sottoposte a posizioni vessatorie e/o percosse e insultate.
    Un altro teste ( Cordia, Assistente Capo P.P., che, durante il G8, era incaricato di accompagnare gli arrestati feriti in ospedale ) ha riferito di aver visto Doria  a Bolzaneto, ma non  ha saputo indicare in quale punto della caserma e per quanto tempo, aggiungendo di non avergli mai parlato; il testimone Bartolo ( Assistente P.P.), all’epoca dei fatti autista a Bolzaneto, ricorda di aver visto Doria nella caserma una o due volte e sempre presso lo spaccio; il Sovrintendente P.P. Pintus, in allora addetto al servizio automezzi a Bolzaneto ha dichiarato di aver visto Doria “ogni tanto” : come si ricava da queste deposizioni, non smentite da altre di segno contrario, non soltanto il Doria si  tratteneva a Bolzaneto, ogni volta che vi si recava, per periodi brevi e, comunque, di gran lunga inferiori alla durata di un turno di servizio ( 6 ore), assunto dalla stessa Pubblica Accusa come parametro per dedurne la piena consapevolezza, in capo agli imputati, della situazione di vessazioni e trattamenti degradanti che nella caserma veniva posta in essere, ma, per di più, non è mai stato visto da alcuno all’interno  della palazzina dove erano ubicate le celle né, tantomeno, inoltrarsi nel corridoio sul quale dette celle si affacciavano, salvo nell’occasione, dallo stesso imputato ricordata in sede di esame dibattimentale, della visita effettuata con il Dr. Sabella nella serata del venerdì 20 luglio: è vero, perché lo ammette Doria stesso, che in quel frangente vide, all’interno della cella di competenza della P.P., gli arrestati in piedi, faccia al muro, gambe divaricate e mani alzate contro la parete, tuttavia è anche risultato provato, perché riscontrato dalla deposizione del Sabella, che il Magistrato coordinatore, dopo aver ricevuto, su sua richiesta, spiegazioni dall’ispettore Gugliotta, responsabile della sicurezza del sito, in merito alle ragioni che richiedevano, a dire del Gugliotta stesso, l’imposizione di tale postura agli arrestati, ritenne giustificato siffatto provvedimento, purchè si limitasse a una durata non superiore a 15 minuti, ritenuta necessaria per il compimento delle operazioni di perquisizione: ora, è evidente che se non è stata contestata al Sabella ( la cui posizione è stata archiviata), la violazione dell’art. 323 o dell’art. 608 c.p. in ragione della postura vessatoria da lui direttamente constatata, proprio perché diede disposizioni dirette a limitarne il più possibile la durata ( si tratta, peraltro, come si è ricordato nelle premesse alla sentenza, di posizione che non è di per sé illegittima, purchè venga contenuta nei tempi strettamente indispensabili alla perquisizione della persona arrestata) a eguale conclusione deve pervenirsi in relazione all’imputato Doria, che si trovava insieme con il Sabella e udì anch’egli sia le precisazioni a questi fornite dal Gugliotta che l’ordine impartito dal suddetto magistrato e aveva, quindi, come il teste Sabella, fondate ragioni di presumere che le disposizioni date da quest’ultimo fossero puntualmente eseguite dall’Ispettore Gugliotta.
    A ravvisare la responsabilità del Doria per il delitto ascrittogli non può, neppure, valere il fatto che, almeno in un’occasione ( l’arrivo degli arrestati provenienti dalla Scuola “Diaz”) ( cfr. esame Doria) l’imputato ebbe a assistere, sul piazzale della caserma, a un assembramento di agenti  che insultavano gli arrestati con vari epiteti, tra cui, secondo quanto riferisce il prevenuto, “pezzo di merda”, poiché il fatto durò poco tempo, a causa dell’intervento dell’imputata Commissario Poggi, che disperse la folla dei poliziotti, cosicché il Doria non ebbe neppure il tempo e la necessità di intervenire direttamente nella sola veste ufficiale di P.G. e con i limitati poteri a essa connessi ( e non, certamente, in veste di superiore gerarchico degli agenti che si assiepavano intorno agli arrestati, dato che si trattava, nella specie, di appartenenti alla P.S. , nei confronti dei quali l’imputato non aveva, per le ragioni già esposte, alcuna potestà di gerarchia né alcun rapporto di sovraordinazione funzionale).
    Passando, poi, all’esame delle posizioni degli imputati Cimino e Pelliccia, va premesso, innanzitutto, che gli stessi non si trovavano mai contemporaneamente presenti a Bolzaneto, bensì effettuavano una turnazione ( cfr. deposizioni 15/1/07 dell’allora Capitano D.C.A.C. Coletta, 2/2/07  dell’Assistente Capo P.P. Bandinu e  7/5/07 del Sovrintendente P.P. Pintus), per cui già non appare agevole distinguere ciò che possa aver visto l’uno da quello che, invece, possa aver percepito l’altro, posto che non appare logico ipotizzare che entrambi possano aver visto la stessa situazione nell’identico momento.
    Inoltre, numerose testimonianze hanno riferito che i due Capitani, quando si trovavano nella caserma di Bolzaneto, stazionavano in prevalenza sul piazzale e, soprattutto,  nei pressi dello spaccio ( si vedano le deposizioni dell’Ispettore Superiore P.P. Reale-udienza 9/1/07, dell’Assistente P.P. Massa-udienza 7/5/07, del già citato Capitano Coletta, del Capitano D.C.A.C. Zito-udienza 15/1/07, dell’Assistente Capo Vacca-udienza 23/1/07, dell’Ispettore Superiore P.P. Papa-udienza 29/1/07, dell’Assistente Capo P.P. Sotgiu, parimenti escusso all’udienza del 29/1/07, dell’ex Sovrintendente P.P. Sanna-udienza 13/2/07, del Vice-Commissario P.P. Tosoni-udienza 5/6/07 ): sul punto, deve osservarsi che, come rilevato da questo Collegio in occasione del sopralluogo presso la caserma della P.S. di Bolzaneto, effettuato il 2/3/07, la palazzina che ospita lo spaccio dista circa 50 metri  dalla costruzione dove, all’epoca dei fatti, erano sistemate le celle e, quantunque l’ingresso di quest’ultima sia visibile, come è stato verbalizzato in sede di sopralluogo, dalla zona dello spaccio, tuttavia deve porsi attenzione alla situazione  quale appariva durante i tre giorni del G8: al riguardo, il già citato teste Vacca, all’epoca autista di uno dei pullman destinati al trasporto dei detenuti da tradurre alle carceri, ha riferito che nel tratto di piazzale compreso tra lo spaccio e la struttura delle celle venivano parcheggiati gli autobus di grosse dimensioni (lunghi 12 metri, ha precisato il teste) che servivano per le traduzioni, con l’ovvia conseguenza di intercludere, almeno in parte, la visuale; comunque, anche a voler ritenere che residuasse uno spazio visivo bastante per poter scorgere con sufficiente chiarezza l’ingresso della palazzina adibita a celle, resta il fatto che, molto spesso, come provato nel corso dell’istruttoria dibattimentale attraverso le deposizioni di numerose parti offese e di alcuni appartenenti alle Forze dell’ordine ( si veda, tra le altre, la testimonianza Cipriani)  e gli esami di diversi imputati ( cfr. esami Perugini, Poggi e Doria), dinanzi all’ingresso del suddetto edificio si formavano, spesso, assembramenti composti da agenti di vari Corpi di polizia ( definiti “comitato di accoglienza” da quasi tutte le parti lese)  che circondavano gli arrestati appena scesi dai mezzi che li avevano condotti a Bolzaneto per insultarli e percuoterli: orbene, poiché detti assembramenti erano sovente formati da alcune centinaia di poliziotti ( cfr. ancora la deposizione Cipriani), i Capitani Cimino e Pelliccia potevano scorgere dalla loro posizione presso lo spaccio, situata, come si è visto, a 50 metri di distanza, soltanto una massa di persone vocianti che si agitava in modo indistinto, percependo, forse, al massimo, qualche insulto, ma non, sicuramente, in modo preciso, tutto quanto stava accadendo ai singoli soggetti sottoposti a angherie, poiché questo veniva coperto e nascosto  dalla folla di agenti  assiepata sul posto.
    Parimenti sfornita di prova è risultata la circostanza per cui gli imputati Cimino e Pelliccia abbiano sicuramente visto quanto accadeva nel corridoio e all’interno delle celle: le emergenze dibattimentali, infatti, hanno permesso di escludere che i suddetti prevenuti si siano inoltrati nel corridoio, salvo che nell’occasione, risalente alla sera della domenica 22 luglio, quando la situazione era ormai piuttosto tranquilla, della distribuzione di coperte alle persone arrestate provenienti dalla Scuola “Diaz”: tutti i testi escussi sul punto, invero, hanno riferito che, ogni volta che avevano visto i Capitani del D.C.A.C. all’interno della palazzina dove erano situate le celle, questi non hanno mai oltrepassato la stanza ubicata accanto all’ufficio matricola, denominata “Ufficio Pol.Pen.personale PS”, adibita a deposito del materiale in dotazione alla P.P. e al riposo del personale, in quanto dotata di sedie, di un letto e di un televisore ( cfr. deposizioni dell’Ispettore Superiore P.P.Olla- udienza 2/2/07,  dell’Ispettore  P.P. Spilla-udienza 16/1/07, dell’Agente P.P. Greco-udienza 22/1/07, che ha precisato di aver visto almeno uno dei Capitani ( senza, tuttavia, poter specificare quale dei due ) “…all’ingresso” ( pag.75 della trascrizione): ora, premesso che è pacifico che all’interno della stanza destinata alle operazioni di immatricolazione non sono stati commessi atti di violenza, né fisica né morale ( tanto che a nessuno degli addetti alla matricola è stato contestato alcunché al riguardo) e, tantomeno, siffatte condotte hanno avuto luogo nella stanza attigua, dove gli arrestati non avevano accesso, resta la situazione dell’atrio, dove molte parti offese hanno riferito di essere stati posti nella “posizione vessatoria di stazionamento” e/o di essere stati insultati e percossi: per quanto riguarda la posizione, non va dimenticato che, come è risultato pacifico in dibattimento, nell’atrio si eseguivano le prime sommarie perquisizioni, durante le quali gli arrestati venivano posti contro le pareti a gambe divaricate e braccia alzate,  per cui il fatto che i due Capitani abbiano potuto vedere persone in tale posizione non ha alcun significato negativo relativamente alla loro situazione processuale ( detta postura, come già notato parlando della posizione del coimputato Doria, non è, infatti, tout court  illegittima, se limitata al tempo indispensabile al compimento delle operazioni di perquisizione); in merito, poi, agli insulti e alle percosse, non è stato possibile accertare chi e che cosa abbia visto o percepito ciascuno degli imputati  ovvero  entrambi, posto che, come hanno riferito i testi, i due Capitani effettuavano una turnazione nella loro presenza presso la caserma di Bolzaneto, si trattenevano, inoltre, poco tempo all’interno della struttura che ospitava le celle, restando, per la maggior parte della loro permanenza nel sito, all’esterno, sul piazzale e , infine, secondo le stesse dichiarazioni delle parti lese, le violenze e le vessazioni non venivano compiute in modo continuo, in quanto si trattava di una situazione assai fluida, che mutava di momento in momento, soprattutto con l’alternarsi delle diverse squadre e dei differenti Corpi di polizia.
    Al riguardo, non può invocarsi, a sostegno della penale responsabilità dei prevenuti Cimino e Pelliccia, neppure la circostanza, che ha formato oggetto  di confronto, in dibattimento, tra i testi Olla e Bandinu, relativa a un calcio inferto nell’atrio, all’altezza dell’ufficio DIGOS, a un arrestato sdraiato a terra, circostanza che, secondo il teste Olla ( contraddetto da Bandinu), gli sarebbe stata riferita dal Bandinu, al quale lo stesso Olla avrebbe detto di informarne il Capitano Pelliccia: invero, anche a voler prescindere dal fatto che, comunque,  la vicenda potrebbe involgere la penale responsabilità del solo Pelliccia, l‘unico Capitano del D.C.A.C. presente a Bolzaneto in quel momento, secondo i testi, resta, in ogni caso, dimostrato che il Pelliccia non assistette all’episodio, tanto è vero che, secondo la versione del teste Olla, avrebbe dovuto esserne reso edotto; inoltre, quand’anche si voglia ritenere maggiormente attendibile la deposizione dell’Olla (apparso più preciso e meno reticente rispetto al Bandinu)  e concluderne, quindi, che il Bandinu riferì al Pelliccia del calcio sferrato al detenuto, senza che il Capitano ne facesse rapporto all’Autorità Giudiziaria, non per questo  l’imputato dovrebbe essere ritenuto responsabile  in forza dell’art. 40 c.p., poiché nella fattispecie potrebbero, semmai, ravvisarsi gli estremi dell’omissione di rapporto e non, certamente, la violazione dell’art. 40 c.p. in relazione a un reato alla cui perpetrazione il Pelliccia non ha assistito e che non poteva, quindi, impedire.                
    Dalle considerazioni sin qui svolte consegue l’assoluzione, ex art. 530, comma 1°, c.p.p., degli imputati Doria Oronzo, Cimino Ernesto e Pelliccia Bruno dai reati loro rispettivamente ascritti ai capi 12), 13), 14), 15), 16) e 17) della rubrica perché i fatti non sussistono.

  • Gugliotta Antonio Biagio
    All’imputato si addebitano, nella prospettazione accusatoria, diversi reati e precisamente, in qualità di responsabile della sicurezza del sito penitenziario provvisorio di Bolzaneto, sub 18) l’abuso di ufficio continuato, sub 19) l’abuso di autorità, sempre in forma continuata, contro arrestati o detenuti, sub 20) i reati continuati di percosse, lesioni, ingiurie, minacce e violenze private nonché gli episodi specifici sub 21), 22) e 23) in danno di Persico Marco, sub 24) in danno di Lupi Bruno e sub 25) in danno di Sassi Daniele.
    Vanno richiamate, anche per la posizione del Gugliotta, le osservazioni svolte nelle premesse della presente sentenza nella parte in cui sono stati esaminati i criteri di valutazione della prova, necessariamente correlati, laddove le deposizioni sono state rese da soggetti imputati di reati connessi o collegati, al disposto dell’art. 192 co. 3 c.p.p. dovendo la valutazione considerare, in tal caso, anche gli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità. Già si è detto pure della complessiva affidabilità, salvi casi particolari in cui la prova non ha raggiunto l’idoneità richiesta, delle dichiarazioni rese dai soggetti escussi ex art. 197 bis e 210 c.p.p. quali persone offese dai fatti rappresentati a carico degli imputati.
    E’ quindi superfluo ribadire, in questa sede, i concetti già esposti nelle motivazioni pregresse, che si richiamano ad ogni effetto e sono da considerarsi validi anche per la posizione del Gugliotta.
    Gugliotta Antonio Biagio, all’epoca dei fatti, era Ispettore di Polizia penitenziaria, nominato, a seguito di ordine di servizio emesso dal dr. Sabella (doc. 4.40) responsabile della sicurezza presso il sito penitenziario provvisorio di Bolzaneto, con l’eccezione del servizio sanitario e dell’ufficio matricola che facevano capo ad altri soggetti.
    Come è emerso dall’istruttoria dibattimentale, il Gugliotta, oltre alla qualifica formalmente attribuita, è anche stato presente sul posto in modo protratto (tra le h. 8,00 di venerdì 20.7.01 e le h. 8,00 di sabato 21.7.01; dalle h. 12,00 di sabato 21.7.01 alle h. 21,00 dello stesso giorno; nella notte tra sabato 21.7.01 e domenica 22.7.01 intorno alle h. 2,00 in occasione della visita del Ministro; dalle h. 23-23,30 di domenica 22.7.01 alle h. 14,00 di lunedì 23.7.01).
    Dalle stesse dichiarazioni dell’imputato in sede di esame si evince che il Gugliotta, durante la permanenza nel sito di Bolzaneto, stava in matricola, in infermeria e nel corridoio, in particolare occupava per gran parte del tempo del proprio servizio un piccolo tavolinetto, con una sedia, posto davanti alla porta della matricola.
    Il Gugliotta, per quanto emerso, era sicuramente il referente funzionale e naturale, nei rapporti con il dr. Sabella e con i sottoposti (si vedano al riguardo i rilievi, in fatto e in diritto, formulati nell’esaminare la posizione dei coimputati Cimino e Pelliccia), per ogni questione attinente le operazioni devolute a chi era preposto alla custodia di coloro che erano già stati immatricolati.
    In taluni casi sono stati addebitati al Gugliotta anche fatti relativi a soggetti fermati per l’identificazione quando i comportamenti illeciti sono risultati commessi da agenti che indossavano le divise della Polizia penitenziaria, perfettamente riconoscibili, per le caratteristiche distintive, rispetto a quelle della Polizia o dei Carabinieri.
    A carico del Gugliotta il compiuto quadro istruttorio ha fatto emergere, per la maggior parte delle contestazioni, un panorama di qualificata efficacia probatoria, il che ha indotto il Collegio, considerando la pregnante valenza di garanzia assegnata al suo ruolo, ad estendere l’ambito di responsabilità in presenza di una situazione soggettiva, caratterizzata da una significativa presenza sul posto, abitualmente nella postazione posta nel corridoio, che gli consentiva precisa contezza di quanto avveniva nella struttura e relative adiacenze, peraltro con specifica posizione sovraordinata, onde è da ritenerlo responsabile e consapevole anche per fatti avvenuti in sua assenza.
    Dalle risultanze dibattimentali può evincersi che il Gugliotta effettivamente sovrintendeva ad ogni attività di competenza, dava disposizioni ai sottoposti (si è già detto che tali non potevano essere considerati, come sostenuto difensivamente, i soli Incoronato e Moraschi addetti alle perquisizioni in infermeria bensì anche gli altri operanti appartenenti istituzionalmente alla Polizia penitenziaria in forze al GOM o SCT allorchè venivano comandati, come è risultato provato in dibattimento, a svolgere attività di vigilanza delle celle o di accompagnamento ai bagni), si manteneva in contatto, quando si assentava, con gli addetti della Polizia penitenziaria e interloquiva, su questioni attinenti la struttura, con il dr. Sabella.
    La testimonianza del predetto teste dr. Sabella (udienza 26/2/07), coindagato la cui posizione è stata archiviata, ha infatti messo in luce con chiarezza che, a fronte di una presenza, di natura non continuativa, del dr. Sabella stesso, impegnato altresì in altri compiti istituzionali, la responsabilità in termini di sicurezza della struttura di Bolzaneto gravava, come del resto esplicitato nell’apposito ordine di servizio, sul Gugliotta il quale gestiva il flusso interno degli immatricolati, consegnati alla Polizia penitenziaria e destinati ad essere tradotti agli Istituti detentivi di destinazione.
    Come è stato evidenziato durante l’istruttoria dibattimentale, la circostanza che i mezzi per provvedere alla traduzione fossero di notevoli dimensioni (veri e propri autobus, i c.d. “Cacciamali”, come riferito sia da coimputati – es. Cimino e Pelliccia – sia da testi – per es. Vacca – addetti alla conduzione di tali veicoli) e, perciò, dotati di un numero elevato di posti per i detenuti, con la necessità quindi di completarne il carico prima di procedere alla trasferta, ha comportato l’allungamento dei tempi di permanenza degli arrestati presso il sito penitenziario provvisorio di Bolzaneto anche in considerazione, in taluni periodi, del maggior afflusso dei soggetti in custodia per i quali l’immatricolazione prevedeva l’espletamento di una serie di attività, fra cui la visita medica di primo ingresso.
    Premesso che, come già evidenziato in altra pregressa parte della sentenza, era proprio il Gugliotta il soggetto preposto ad assicurare l’ordine e a garantire presso il sito penitenziario provvisorio di Bolzaneto il rispetto dell’incolumità fisica e della dignità delle persone ristrette in tale ambito, i comportamenti illeciti emersi a suo carico a seguito dell’istruttoria dibattimentale denotano che costui ha male utilizzato il potere conferitogli, consentendo ai sottoposti di compiere abusi e violenze di ogni genere, talora perpetrandoli personalmente, e contribuendo, con il suo operato, a creare un clima greve e oppressivo in cui le vittime erano prive di difese ed esposte alla prepotenza e violenza di coloro che avrebbero dovuto tutelarne invece la sicurezza personale.
    La prevalenza delle dichiarazioni ha infatti confermato che, anche dopo l’immatricolazione, i soggetti in custodia  hanno dovuto mantenere la forzata posizione di stazionamento in cella soggiacendo alle angherie del personale di Polizia penitenziaria.
    Vi è poi da dire che, in capo al Gugliotta, è individuabile un preciso atteggiamento soggettivo, e ciò distingue, a parere del Collegio, la sua posizione da quella di altri imputati per i quali non è stata ravvisata, con riguardo all’elemento psicologico, l’ipotesi di reato di cui all’art. 323 c.p., in termini di adeguata consapevolezza in merito al trattamento inumano e illecito inflitto ai detenuti.
    Circa la posizione vessatoria, che gli stessi dovevano obbligatoriamente osservare,  per la gran parte del periodo di permanenza presso la struttura, si evince, dal complesso delle risultanze, fra cui le dichiarazioni del Magistrato coordinatore dr. Sabella, la forte determinazione del Gugliotta nel far mantenere tale posizione, ponendo in soggezione i detenuti coartati nello stazionamento in cella e nel transito in corridoio, nonostante il dr. Sabella lo avesse esplicitamente diffidato dal protrarre tale posizione oltre il necessario.
    Risulta infatti, dalle dichiarazioni del dr. Sabella, che al Gugliotta, il quale aveva tentato di giustificare il proprio operato adducendo le argomentazioni pretestuose già esaminate in precedenza e destituite di ogni fondamento (si consideri la particolare collocazione del luogo di detenzione provvisoria all’interno degli spazi di una Caserma protetta da limiti di accesso, ove non potevano fare ingresso estranei civili e peraltro particolarmente sorvegliata per la concentrazione di numerosi appartenenti alle Forze dell’Ordine che ivi si recavano per usufruire del servizio mensa), era stato ordinato di far cessare la posizione vessatoria; al contrario di quanto disposto dal dr. Sabella, non vi furono apprezzabili modifiche di una condizione soggettiva che perdurò, per taluni, per svariate ore, altresì nel caso di soggetti che presentavano evidenti ferite o menomazioni.
    Deve dedursene che il Gugliotta, munito di appropriata esperienza nel settore, come tale ben a conoscenza di leggi e regolamenti in materia, non si attivò per il corretto comportamento degli operatori e non agì, come avrebbe dovuto per il ruolo rivestito, al fine di prevenire condotte illecite da parte di chi indossava la divisa della Polizia penitenziaria (foto D2).
    Venendo ad esaminare le singole imputazioni, si richiamano le osservazioni svolte nella premessa in tema di contestualità delle condotte di cui agli artt. 323 e 608 c.p., non potendosi applicare secondo il Collegio, per i motivi già esposti, il principio di specialità nella fattispecie.
    Quanto al reato di cui all’art. 323 c.p. sub 19), l’abuso di ufficio, relativo alle condotte prospettate in epigrafe, poste in essere in violazione di norme di legge e regolamento (art. 1 co. 1-2-5 L. 26/7/75 n. 354; art. 8 co. 1 e art. 9 co. 1 L. 26/7/75 n. 354; art. 1 co. 3 e art. 11 D.P.R. 230/00; artt. 3 e 5 par. 2 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4/11/50 e ratificata con L. 848/55; art. 27, comma 3, Cost.), è consistito in comportamenti illeciti volti a sottoporre le persone ristrette ad un trattamento inumano e degradante, obbligandole a posizioni coatte, mantenute a lungo, e sottoponendole ad umiliazioni, offese, insulti e percosse non conformi alla dignità umana, azioni compiute con l’intento, da parte degli esecutori materiali, di cagionare un danno ingiusto.
    Esula dall’ambito punibile, secondo quanto emerso, l’aspetto relativo alla mancata somministrazione di cibo, bevande e dei pasti, dovuta, come confermato dalla deposizione del dr. Sabella, a disguidi organizzativi (non era stato previsto tale servizio nella prospettiva iniziale che i tempi di permanenza degli arrestati presso la struttura sarebbero stati contenuti) e non al concreto intento di sottoporre ad ulteriore afflizione i detenuti.
    Come è noto, l’art. 323 c.p. ha carattere sussidiario, destinato in questo caso ad operare laddove la condotta illecita non rientri nell’ambito di applicazione del meno grave reato di cui all’art. 608 c.p., che tutela la materialità della condizione fisica; quindi, nell’ipotesi in esame, esplica i suoi effetti laddove viene meno la protezione normativa data dall’art. 608 c.p., sostanzialmente quanto ai profili morali della personalità.
    Quest’ultima norma è volta a prevenire, nello specifico, gli eccessi attuati nell’infliggere al detenuto un trattamento, deteriore e più gravoso, rispetto a quello tipico dell’insorta limitazione della libertà personale. Tale disposizione è infatti destinata ad evitare che le persone, private della libertà personale, possano patire un’ulteriore afflizione e quindi a proteggerle, pur in una situazione complessiva nella quale non sono più libere, da abusi ingiustificati di coloro che sono preposti alla custodia.
    Quanto ai capi 19) e 20), la disamina finora compiuta ha già messo in luce la situazione del sito penitenziario provvisorio, quale accertata, e la sfera di responsabilità attribuibile al Gugliotta (si veda in proposito la parte della motivazione in cui, esaminando la posizione dei coimputati Cimino e Pelliccia, è stata analizzata la problematica della posizione di garanzia ascrivibile al Gugliotta che, come confermato dal dr. Sabella, aveva in carico la responsabilità della sicurezza delle persone detenute fino al momento in cui le stesse erano consegnate al personale del N.C.T. e caricate sul mezzo per la traduzione agli Istituti penitenziari di destinazione).
    Le altre disposizioni di cui si assume l’inosservanza garantiscono beni individuali, quali la persona nella sua incolumità fisica e nella libertà morale (capi sub 20, 21, 22, 23, 24 e 25).
    Occorre a questo punto riepilogare le singole contestazioni di cui ai capi sub 20) e seguenti e gli elementi di prova in tale sede considerati.

    VENERDI’ 20/7/01
    Arculeo Carlo: l’interessato ha confermato di avere subito minacce, ingiurie (anche a sfondo politico) e percosse ad opera di agenti della Polizia penitenziaria; è stato poi costretto a dire: “Viva il duce” (udienza 30/1/06).
    Aveni Simone: ha affermato di essere stato costretto anch’egli a dire “Viva il duce” e a fare il saluto romano al momento della traduzione (udienza 20/3/06).
    Benino Andrea: la condotta da lui riferita ricalca quella narrata dall’Aveni che ha patito la medesima costrizione (udienza 31/1/06).
    Borgo Matteo: anche in questo caso la costrizione lo ha indotto a dire “Viva il duce” all’atto della traduzione (udienza 31/1/06).
    Cairoli Alessandro: è stato costretto similmente ad inneggiare al duce mentre si trovava in corridoio  (udienza 31/1/06).
    Carcheri Alessandro: coartato a dire “Viva il duce” e ad effettuare il saluto romano (udienza 6/2/06).
    Chicharro Sanchez Pedro: ha confermato le percosse in corridoio durante il transito e in cella (udienza 9/6/06).
    Delfino Gianluca: ha confermato le percosse, attuate in più occasioni nei suoi confronti, e le ingiurie a sfondo ideologico (udienza 7/2/06).
    Ender Taline: anch’ella è stata costretta a gridare “Viva il duce” mentre era in attesa in corridoio (udienza 9/6/06). 
    Ferrazzi Fabrizio: è stato pure percosso in cella e in corridoio (udienza 13/2/2006).
    Ghivizzani Federico: nel suo caso non è presente in atti la querela, dunque difetta la condizione di procedibilità per i  reati di percosse e lesioni di lieve entità (udienza 13/2/2006).
    Larroquelle David Thomas Arnaud: è stato percosso, più volte, in corridoio e costretto a gridare frasi inneggianti al fascismo e di acclamazione della Polizia penitenziaria (udienza 12/6/06).
    Laval Alban Sebastian: anche lui è stato percosso, mentre transitava in corridoio, ma la querela risulta tardivamente proposta oltre il termine posto dall’art. 124 c.p. (udienza 5/6/06).
    Lorente Garcia Luis Alberto: a parte le lesioni in suo danno in infermeria (trattate in altra parte della presente sentenza), anch’egli è stato percosso, ingiuriato e minacciato da agenti di Polizia penitenziaria (udienza 16/10/06).
    Lupi Bruno: similmente ad altre situazioni, è stato percosso e ingiuriato (udienza 14/2/06).
    Manganelli Danilo: ha confermato le percosse e le lesioni lievi cagionate in suo danno ma non risulta in atti la necessaria querela (udienza 28/2/06).
    Nebot Cesar: ha confermato di essere stato percosso sia in cella che durante il transito in corridoio (udienza 12/6/06).
    Nencioli Nicola: anche nel suo caso, vi sono state percosse in cella e in corridoio ed altresì la costrizione di gridare “Viva il duce” (udienza 27/2/06).
    Otero Balado Carlos Manuel: ha confermato di avere subito percosse sia in cella che durante il transito in corridoio (udienza 9/6/06).
    Percivati Ester: ha confermato le ingiurie a sfondo sessuale, le percosse e l’azione di schiacciarle la testa verso il basso in bagno  e la frase “Viva il duce” che è stata costretta a dire accompagnandola con il saluto romano (udienza 12/6/06).
    Rossomando Angelo: ha subito lo spruzzo di gas urticante in faccia ed è stato percosso con il manganello quando è stato condotto alla doccia per la decontaminazione (udienza 13/3/06).
    Rossomando Massimiliano: è stato percosso nel corridoio  da un agente della Polizia penitenziaria che gli aveva ordinato di raccogliere gli effetti suoi e del fratello da terra (udienza 13/3/06).
    Sassi Daniele: percosso da agenti della Polizia penitenziaria all’interno della cella e in corridoio; ha sentito le frasi, a sfondo ideologico, che i suoi compagni erano costretti a dire (udienza 28/2/06).
    Sesma Gonzales Adolfo: percosso in corridoio e in bagno dalla Polizia Penitenziaria (udienza 13/6/2006).
    Subri Arianna: ingiuriata con epiteti a sfondo sessuale e ideologico, è stata costretta al momento della traduzione a sfilare con il braccio alzato facendo il saluto romano (udienza 7/3/06).
    Ulzega Pietro: percosso in corridoio durante il passaggio (udienza 10/3/06).
    Valguarnera Antonino: percosso in cella, insultato e costretto a gridare “Viva il duce, viva la Polizia penitenziaria”, scottato con un accendino avvicinato alle mani (udienza 10/3/06).

    SABATO 21/7/01
    Alfarano Mauro: percosso in cella e in corridoio, costretto ad ascoltare la suoneria di un cellulare con il motivo “Faccetta nera” ed una cantilena inneggiante a Pinochet nonché a dire, con gli altri, “Che Guevara figlio di puttana” (udienza 14/3/06)
    Anerdi Francisco Alberto: percosso durante il passaggio in corridoio e in infermeria (udienza 14/3/06).
    Arrigoni Luca: ingiuriato, percosso in cortile, in corridoio e in cella (udienza 14/3/06).
    Battista Alessandra: insultata e minacciata mentre si trovava in cella (udienza 31/3/06).
    Benetti Claudio: percosso in corridoio sul volto e sul collo, costretto con percosse a pronunciare frasi contro il comunismo (udienza 21/3/06).
    Bersano Davide: percosso e ingiuriato (udienza 20/3/06).
    Berti Alessandro: percosso in corridoio e in cella, insultato (udienza 19/5/06).
    Bistacchia Marco: percosso ripetutamente, insultato e minacciato, costretto a quattro zampe e a dire “Viva la Polizia” (udienza 10/4/06).
    Bussetti Brando: percosso sul piazzale e nel corridoio al passaggio (udienza 17/10/06).
    Camandona Sergio: colpito all’ingresso e in cella (udienza 9/5/06).
    Crocchianti Massimiliano: si è avvalso in dibattimento della facoltà di non rispondere e perciò, in assenza delle dichiarazioni dell’interessato, manca prova adeguata della contestazione (udienza 22/5/06).
    Cuccomarino Carlo: minacciato, ha subito in cella l’esalazione di gas urticante (udienza 24/3/06).
    De Florio Anna: ha ricevuto percosse, minacce e insulti a sfondo ideologico e sessuale (udienza 31/3/06).
    De Munno Alfonso: percosso in corridoio e in cella, minacciato e insultato (udienza 3/4/06).
    De Vito Stefano: costretto con minaccia ad urlare “Polizia penitenziaria” (udienza 3/4/06).
    Della Corte Raffaele: percosso in corridoio e in cella, insultato (udienza 4/4/06).
    Devoto Stefano: percosso in corridoio e in cella, riceve una strizzata ai testicoli, insultato e costretto a gridare “Viva il duce” (udienza 4/4/06).
    Faverio Christian: percosso nell’atrio, in corridoio e in cella, insultato (udienza 3/4/06).
    Flagelli Amaranta Serena: insultata nel cortile e in cella e minacciata con espressioni a sfondo sessuale e politico (udienza 11/4/06).
    Fornasier Evandro: costretto a chinarsi per raccogliere i documenti che gli agenti buttavano in terra (udienza 26/4/06).
    Gagliastro Maurizio: percosso e insultato in cella e in corridoio, fatto oggetto di uno spruzzo di gas urticante al volto (udienza 10/4/06).
    Guidi Francesco: percosso e insultato anche con sputi (udienza 21/4/06).
    Ighina Cristiano: percosso in cella e in corridoio (udienza 21/4/06).
    Iserani Massimo: percosso all’arrivo e costretto in cella con percosse a gridare “Che Guevara bastardo” (udienza 21/4/06).
    Junemann Sebastian: risultano solo le  dichiarazioni  al GIP 24/7/01, troppo generiche e perciò inidonee a chiarire sufficientemente l’episodio che lo riguarda.
    Lungarini Fabrizio: percosso in cella e in corridoio, insultato e minacciato (udienza 19/5/06).
    Maffei Marcello: percosso nell’atrio (udienza 11/4/06).
    Manganaro Andrea: percosso in cella e ingiuriato, colpito da spruzzo di gas urticante (udienza 10/4/06).
    Marchiò Milos: percosso in cella (udienza 11/4/06).
    Massagli Nicola: percosso in corridoio al passaggio (udienza 21/4/06).
    Menegon Elisabetta: percossa in corridoio e minacciata (udienza 28/4/06).
    Morozzi David: percosso in corridoio e in cella, deriso perché quel giorno festeggiava il suo compleanno (udienza 24/3/06).
    Morrone Maria Addolorata: percossa in corridoio e ingiuriata in cella (udienza 2/5/06).
    Nadalini Roberto: percosso in cella, ingiuriato e minacciato (udienza 11/4/06).
    O’ Byrne Mark Thomas: non risultano dichiarazioni rese dall’interessato, dunque non vi è prova del fatto;
    Passiatore Angelo: percosso in cella (udienza 5/5/06).
    Pfister Stephan: percosso in cella e insultato, costretto a dire “Che Guevara stronzo” (udienza 29/5/06).
    Pignatale Sergio: percosso nella cella vigilata dalla Polizia Penitenziaria così come altri arrestati (udienza 5/5/06); quanto al contestato episodio del denudamento e costrizione in posizione fetale, si tratta di fatto  caratterizzato da peculiari modalità vessatorie che non ha trovato riscontro estrinseco nelle dichiarazioni di altre parti lese.
    Repetto Davide: insultato, anche con epiteti a sfondo politico, e percosso (udienza 29/9/06).
    Ruber Stefan Andreas: percosso in corridoio e in cella, insultato e costretto a mettersi nella posizione del cane (udienza 29/5/06).
    Santoro Marco: insultato, minacciato e percosso (udienza 20/3/06).
    Schatti Andreas Pablo: ingiuriato con epiteti fascisti e percosso in cella (udienza 30/5/06).
    Sergi Costantino: percosso in corridoio al passaggio (udienza 16/5/06).
    Spingi Massimiliano: percosso in cella con calci alle gambe (udienza 28/4/06).
    Susara Sergio: percosso in cella e in corridoio (udienza 5/12/06).
    Tabbach Mohamed: percosso in cella nonostante l’arto artificiale (udienza 6/11/06).
    Urbino Gerardo: percosso in corridoio (udienza 16/5/06).
    Zincani Sabatino: percosso in corridoio (udienza 23/5/06), fatto improcedibile in mancanza di querela.

    DOMENICA 22/7/01
    Balbas Ruiz Aitor: percosso in corridoio al passaggio (udienza 16/10/06).
    Barringhaus Georg: percosso in corridoio (udienza 26/9/06).
    Bartesaghi Gallo Sara: percossa in corridoio e insultata (udienza 24/10/06).
    Baumann Barbara: gli agenti in corridoio fanno il gesto di colpirla (udienza 26/9/06).
    Blair Jonathan Norman: percosso in bagno con un calcio (udienza 7/11/06).
    Bodmer Fabienne Nadia: percossa in corridoio al passaggio (udienza 7/7/06).
    Brauer Stefan: percosso in corridoio ad ogni passaggio (udienza 29/9/06).
    Gattermann Christian: percosso in corridoio (udienza 3/10/06).
    Haldimann Fabian: percosso in corridoio (udienza 7/7/06), fatto improcedibile essendo la querela sporta dalla p.o. tardiva.
    Hermann Jens: percosso in corridoio e minacciato (udienza 3/10/06).
    Hinrichsmeyer Thorsten: sgambettato e insultato in corridoio (udienza 2/10/06).
    Hubner Tobias: colpito all’arrivo in cortile e in corridoio, insultato e minacciato in cella (udienza 2/10/06).
    Kutschkau Anna Julia: insultata nel piazzale e in cella (udienza 23/10/06).
    Samperiz Francisco Javier: percosso nell’atrio e in cella, insultato (udienza 25/9/06).
    Schleiting Mirco: percosso in corridoio al passaggio (v. dich.ni al G.I.P. 25/7/01).
    Schmiederer Simon: percosso in corridoio (v. rogatoria 22/5/02).
    Treiber Teresa: insultata in corridoio e percossa (udienza 21/11/06).
    Von Unger Moritz: percosso al passaggio in corridoio (udienza 17/10/06).
    Wagenschein Khirsten: insultata in corridoio (udienza 27/10/06).
    Zehatschek Sebastian: manca il racconto della persona offesa su Bolzaneto (v. dich.ni al G.I.P. 25/7/01).

    Quanto ai capi sub 21), 22) e 23), gli stessi si riferiscono alla persona offesa Persico Marco. Al riguardo il Collegio ritiene raggiunta la prova della colpevolezza del Gugliotta, esclusa, per i motivi che si esporranno a proposito della posizione Gaetano, l’aggravante dei motivi abietti e futili ed escluso il riferimento per il capo 23) allo sputo. Le imputazioni attengono ai reati di lesioni personali volontarie aggravate dall’uso di un mezzo idoneo all’offesa (manganello o bastone), percosse e ingiurie.
    Persico Marco, fermato per l’identificazione, è arrivato a Bolzaneto venerdì 20 luglio 2001 intorno alle h. 17-17,30 ed è stato liberato lo stesso giorno in orario serale. Già nella querela del 7 agosto 2001 il Persico aveva esposto i fatti descrivendo di essere stato colpito con un manganello o un bastone dietro le reni da un agente che “sembrava il capo e aveva i baffi” solo perché l’aveva guardato in faccia. Era colui che dava ordini cui gli altri si attenevano, posizione effettivamente riconducibile a quella del Gugliotta. Fu lo stesso soggetto, riconosciuto dal Persico nel Gugliotta a seguito di individuazione fotografica (foto n. 37 dell’album della Polizia penitenziaria), a prendergli il braccio dolorante ed a scostarlo con violenza nonché a dirgli in modo offensivo, dato che la vittima si lamentava per il dolore, “Siete senza dignità” (udienza 6/3/06).
    Il teste non è stato in grado invece di indicare, dato il tempo trascorso, il responsabile dell’azione di sputo, il che, se nello specifico rende carente la prova al riguardo, in generale denota l’assenza di un atteggiamento preconcetto ed evidenzia la genuinità della deposizione della persona offesa (udienza 6/3/06).
    Non vi è motivo di disconoscere le dichiarazioni del Persico che, in questo caso, ha deposto come testimone ed è apparso, nel corso della sua deposizione, attento a narrare i fatti evidenziando i particolari memorizzati, fornendo una descrizione somatica dell’autore dei reati riferibile alle sembianze del Gugliotta all’epoca dei fatti e mostrandosi certo dell’eseguito riconoscimento fotografico.
    Nel capo sub 24) si contesta al Gugliotta un episodio di violenza privata relativo alla persona di Lupi Bruno che sarebbe stato costretto a marciare in corridoio alzando il braccio destro nel gesto del saluto fascista. Nel corso dell’esame reso come teste assistito il Lupi ha confermato il fatto ricordando che un agente della Polizia penitenziaria molto giovane si era rivolto ad un altro (intorno ai quarant’anni, capelli ricci, con il pizzetto e un fazzoletto al collo), che appariva essere il superiore, il quale, su sollecitazione del primo, aveva ordinato al Lupi e ad altri di alzare il braccio camminando nel corridoio in fila. Il Lupi ha ricordato che, a causa del dolore dovuto alla protratta posizione vessatoria in cella con le braccia alzate, il gesto fu particolarmente disagevole; nonostante ciò, gli venne fatto percorrere un tratto in corridoio nella posizione imposta (udienza  14/2/06).
    Il Lupi, in sede di individuazione fotografica, ha riconosciuto il Gugliotta nell’album mostratogli appuntando l’attenzione sulle di lui fattezze e notando che la foto non raffigurava il pizzetto rammentato dal teste. In effetti, come si evince dalla fotografia n. 37, il Gugliotta portava i capelli ricci e i baffi, non il pizzetto; tuttavia lo stesso imputato ha ricordato che in quei giorni aveva tenuto un po’ di barba in più, dunque il riconoscimento è comunque riferibile alle fattezze, all’epoca, del Gugliotta presente nel sito in orario compatibile.
    Va rilevato che, similmente, Persico Marco e Sassi Daniele hanno lamentato analoghi comportamenti nella stessa fascia oraria. Peraltro numerosi fra gli arrestati transitati nella struttura hanno riferito di vessazioni del medesimo tipo per pronunziare frasi inneggianti al fascismo o fare il saluto romano (v. in particolare Delfino Gianluca che in udienza ha mimato il gesto).
    Ulteriore riscontro del riconoscimento è dato dalle dichiarazioni del teste Pratissoli Ivano, infermiere presso la struttura, il quale ha precisato che il comandante di reparto di Taranto, dunque il Gugliotta, che appunto proveniva da quella zona, aveva i capelli ricci e indossava un fazzoletto al collo di colore azzurro (udienza 6/2/07).
    Al capo 25) si contesta al Gugliotta di avere percosso Sassi Daniele facendogli sbattere la testa contro il muro.
    Il Sassi ha riferito di avere subito colpi, insieme ad altri, mentre si trovava in corridoio in posizione vessatoria ad opera di un uomo sui trentacinque anni, capelli brizzolati ricci, da lui riconosciuto nell’album fotografico della Polizia penitenziaria nella foto n. 37, corrispondente al Gugliotta. Tale persona aveva ironizzato sulla provenienza del Sassi, originario di La Spezia, dicendogli che anche lui era di Spezia mentre, dall’accento, pareva piuttosto ciociaro o romano a detta del Sassi.
    Per quanto gli orari di presenza nel sito del Gugliotta risultino compatibili con l’episodio in questione, non pare esservi  in questo caso una prova esaustiva della responsabilità del predetto imputato per tale capo. Invero, pur dovendosi dare atto che il Gugliotta, per il ruolo rivestito, aveva il compito di compilare modulistica del settore (particolare rammentato dal Sassi), il riconoscimento da parte del Sassi non è in questo caso avvenuto, in sede dibattimentale, con sufficiente certezza onde non appare di univoca lettura tanto più che la persona offesa ha individuato il suo interlocutore come soggetto di provenienza laziale quando invece il Gugliotta ha origini pugliesi.
    Pertanto, affermata la penale responsabilità dell’imputato Gugliotta Antonio Biagio per i fatti per cui vi è adeguata prova di colpevolezza come da dispositivo, si rimanda per le pene alla parte specifica dedicata al trattamento sanzionatorio delle condotte in esame.

    Esaurita la disamina delle posizioni degli imputati c.d. “apicali”, occorre, ora,  scendere alla valutazione delle posizioni di quegli imputati che l’Ufficio del PM ha definito “intermedie” e, cioè, degli Ispettori e Sovrintendenti della P.S., rispettivamente, comandanti dei contingenti e delle “sottosquadre” avvicendatesi nei turni, incaricati della materiale esecuzione della vigilanza alle celle: le prime posizioni che vengono alla ribalta sono, in virtù della fascia temporale nella quale hanno operato ( dalle ore 17,00 alle ore 19,00 del 20/7/01), quelle dell’Ispettore Superiore Valerio Franco, comandante del contingente, e dell’Ispettore Tarascio Aldo e del Sovrintendente Talu Antonello, alla direzione delle singole squadre,  accusati, tutti, del delitto di cui agli artt 110, 40 cpv e 608 c.p. ( capi 26), 33) e 34) della rubrica) in danno, in particolare, delle parti offese Mapelli Roberto, Micheli Roberto, Neitzer Eva, Munch Sibille, Bourquin Pascal, Harrison Mark Cristopher, Callaioli Giacomo e Meucci Alessio; in proposito va premesso che, nonostante il PM, nella propria requisitoria, abbia anticipato l’inizio del servizio di vigilanza del contingente al comando del Valerio alle ore 16,00 del 20 luglio, non ha, tuttavia, modificato il capo di imputazione e, peraltro, dalle risultanze dibattimentali non sono emersi elementi che consentano di ritenere sicuramente dimostrato il fatto che il gruppo diretto dall’imputato Valerio abbia effettivamente iniziato la vigilanza alle celle alle ore 16, 00 anziché alle ore 17,00, per cui questo Collegio deve attenersi, nell’esaminare le posizioni degli imputati, al contenuto del capo di imputazione, nel quale si contesta, appunto, ai prevenuti, di avere operato tra le ore 17,00 e le 19,00 del venerdì 20/7/01.
    Ciò premesso, va rilevato come l’istruttoria dibattimentale non abbia consentito di raggiungere la sicura prova della responsabilità del Valerio, del Tarascio e del Talu in ordine al reato loro ascritto: delle otto parti offese menzionate nei capi di imputazione, infatti, ben cinque ( Neitzer, Munch, Bourquin, Harrison e Meucci) non hanno potuto essere ascoltate in udienza, perché non rintracciate, né è stato possibile acquisire al fascicolo del dibattimento loro precedenti dichiarazioni, non avendone rese; per quanto, poi, riguarda le altre tre, Callaioli, Mapelli e Micheli, tutte queste hanno riferito di essere rimaste sedute in cella per non meno di  ¾ d’ora/ 1 ora, senza che alcuno dei guardiani imponesse loro di assumere posizioni “di rigore” e di essere state costrette soltanto in seguito a restare in piedi, con il viso alla parete, le gambe divaricate e le braccia alzate con le mani a contatto del muro : a tali deposizioni si aggiunge quella della Vie Valerie, la prima donna a essere stata tradotta a Bolzaneto e presente in cella nella fascia oraria contestata agli odierni imputati, la quale, pur non essendo precisa nell’indicazione dei tempi, ha, comunque, ricordato di aver potuto rimanere seduta per un  lungo periodo, al termine del quale un agente, entrato in cella, la sollevò di peso e la mise in piedi nella posizione di rigore descritta dalle altre parti offese Callaioli, Mapelli e Micheli: ora, confrontando le succitate deposizioni con il breve lasso di tempo ( 2 ore) durante il quale il Valerio, il Tarascio e il Talu hanno disposto e effettuato il servizio di vigilanza davanti alle celle, è ragionevole dubitare che siano stati loro ( e/o gli agenti sotto il loro comando) a costringere le parti lese a restare in piedi a gambe divaricate e mani alzate e che, invece, tale imposizione non sia stata effettuata dai componenti del contingente che subentrò a quello al quale appartenevano i suddetti imputati e, cioè, quello al comando dell’Ispettore Superiore Maida Daniela, che effettuò la vigilanza dalle ore 19,00 del 20 luglio alle ore 3/3,30 del 21.
    Pertanto, gli imputati Valerio, Tarascio e Talu devono essere assolti dal reato loro rispettivamente ascritto ai capi 26), 33) e 34) della rubrica per difetto di prova sufficiente che lo abbiano commesso, a termini dell’art. 530, cpv, c.p.p.            
    Viene, a questo punto, in esame la posizione dell’imputata Maida Daniela, Ispettore Superiore della P.S., comandante della squadra che effettuò il servizio di custodia delle camere di sicurezza del sito di Bolzaneto  nella fascia di turno 19,00 del 20/7/01 – 3/3,30 del 21/7/01; alla Maida vengono contestate due distinte fattispecie di reato: l’una, al capo 27), consistente nella violazione degli artt. 110, 81cpv, 40 cpv e 608 c.p. per aver consentito che le persone ristrette nelle celle sorvegliate dal contingente sotto il suo comando venissero tenute nelle ingiustificate posizioni di rigore già descritte nella premessa alla presente sentenza e costrette e restarvi con minacce, percosse e insulti e che gli arrestati che venivano fatti passare nel corridoio fossero costretti a camminare con la testa abbassata sino alle ginocchia e venissero colpiti e insultati da due “ali” di agenti di varie Forze dell’ordine che stazionavano ai lati del corridoio nonché per aver tollerato che i fermati e gli arrestati restassero senza cibo e bevande; l’altra, al capo 28), recante la contestazione della violazione degli artt. 110, 81 cpv, 40 cpv, 61 nn. 1, 5 e 9, 581, 582, 585, 594, 612, 610 c.p., per aver tollerato che gli arrestati, tra cui le numerose parti lese elencate nel capo di accusa, fossero colpiti e alcuni subissero lesioni, minacciati, costretti  a  ascoltare e dire frasi inneggianti al fascismo.
    Prima di scendere all’esame delle singole imputazioni addebitate alla Maida, occorre premettere come, per entrambe, risulti corretto il richiamo compiuto dal PM all’art. 40 cpv c.p., poiché è pacifica la posizione di garanzia  ricoperta dall’imputata nei confronti delle persone ristrette nelle celle sorvegliate dal contingente da lei comandato, in forza del suo grado (Ispettore Superiore) e del suo effettivo ruolo di comandante del nucleo di agenti della P.S. incaricato di effettuare la vigilanza delle camere di sicurezza del sito di Bolzaneto nella fascia oraria specificata nei capi di accusa.
    Passando, quindi, a valutare la prima delle contestazioni mosse all’attuale imputata ( quella di cui al capo 27)) occorre, innanzitutto, sgombrare il campo dall’ipotesi accusatoria riguardante l’omissione di segnalazione del fatto che gli arrestati mancassero di cibo e bevande, poiché di tale omessa somministrazione la Maida non può, a avviso di questo Collegio, essere ritenuta responsabile per le stesse ragioni già esposte a proposito delle posizioni dei coimputati Perugini e Poggi, ai quali è stata mossa analoga contestazione, ragioni alle quali tutte, per brevità,  si rimanda.              
    Quanto al resto dell’ìmputazione, le numerose, precise e concordanti deposizioni delle parti offese che sono transitate nelle celle durante il periodo di vigilanza del contingente diretto dalla Maida, testimonianze che si integrano e si riscontrano vicendevolmente, sì da ritenersi del tutto veritiere e genuine-valgono, al riguardo, le considerazioni svolte in premesse circa la attendibilità dei testi- ( cfr. tra le altre, le dichiarazioni di Arculeo Carlo, Chicharro Sanchez, Otero Balado, Delfino Gianluca, Laval Alban, Larroquelle David, Le Bouffant Gwendal, Lorente Garcia, Malara Giovanni, Misitano Francesco, Nebot Cesar, Nencioli Nicola, Percivati Ester, Persico Marco, Schenone Giorgio, Subri Arianna, Valguarnera Antonino, Vie Valerie) hanno provato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che, durante il turno di guardia del “gruppo Maida”, le persone ristrette in cella erano costrette a rimanere per ore e ore in piedi contro le pareti a gambe divaricate e braccia alzate o in ginocchio con il viso al muro e subivano minacce, insulti e percosse ogniqualvolta, a causa dello sfinimento, tentavano di assumere una postura meno sfiancante e coloro che venivano fatti transitare in corridoio per essere condotti al bagno o al fotosegnalamento ovvero all’ufficio trattazione atti, venivano sistematicamente insultati, sia con espressioni di contenuto sessuale ( es. “puttana” e “troia” rivolte alle donne) che di tipo politico (  “zecca comunista”, “comunisti bastardi”) o inneggianti al fascismo ( quali “viva il duce”)  e percossi durante il tragitto con calci  e pugni da agenti assiepati ai lati del corridoio e costretti a camminare con il capo premuto tanto verso il basso da sfiorare quasi le ginocchia, in posizione estremamente scomoda e umiliante.   
    Che di tali episodi debba rispondere l’imputata a titolo di concorso con i suoi sottoposti che materialmente piantonavano le celle e in virtù dell’art. 40 cpv c.p., data la sua posizione di garanzia nei riguardi delle persone affidate alla sua custodia non è revocabile in dubbio, per le seguenti considerazioni: sebbene, infatti, sia emerso dalle deposizioni rese dai testi a difesa (Asti e Bondesan) che la Maida non era materialmente presente davanti alle celle, bensì stazionava soprattutto sul piazzale esterno alla struttura dove erano situate le camere di sicurezza ( cosa del tutto ragionevole, dati il suo grado e la sua funzione, che era quella di coordinare e predisporre i turni di servizio degli agenti sotto il suo comando), tuttavia, le medesime testimonianze (in particolare quella dell’agente Bondesan) hanno consentito di accertare che la prevenuta entrava, di tanto in tanto, nell’edificio per dire al personale dipendente, intento alla vigilanza,  che era sempre in attesa di istruzioni dalla Questura sul da farsi, cioè se il suo contingente avesse dovuto continuare nell’attività di sorveglianza delle celle ovvero tornare alla postazione della Fiera del Mare da cui proveniva o essere destinato a altro servizio: orbene, durante queste visite alle squadre addette al piantonamento, la Maida non poteva non vedere e non rendersi pienamente conto dell’antigiuridicità delle posizioni di rigore in cui erano tenute le persone in cella e quelle che transitavano in corridoio, con tutto il sopradescritto corollario di insulti, percosse e minacce, data la durata e la sistematicità di siffatti episodi, che si verificavano senza apprezzabili soluzioni di continuità per diverse ore nei confronti di pressoché tutti i soggetti ristretti nelle camere di sicurezza  
    Conseguentemente, l’imputata deve essere ritenuta colpevole del delitto così come contestatole al capo 27) della rubrica e condannata; quanto alla misura della pena da infliggere, questa sarà oggetto di apposito capo della presente sentenza.
    A conclusione opposta deve, invece, pervenirsi in relazione al reati di concorso in percosse, lesioni, ingiurie, minacce e violenza privata ascritti alla stessa imputata al successivo capo 28) in danno, tra gli altri, di ben individuate parti offese elencate nel capo di imputazione: in questo caso sono proprio le sporadiche visite dell’imputata al corridoio delle celle a far ragionevolmente dubitare che, in ognuna di dette occasioni, ella abbia potuto assistere a quel singolo e  determinato episodio di percossa, lesione, ingiuria o minaccia o violenza privata che veniva commesso in danno di una ben individuata parte offesa tra quelle nominativamente elencate nel capo di imputazione: né, in contrario, può condividersi l’osservazione del PM secondo cui l’indicazione delle generalità delle parti lese avrebbe carattere meramente esemplificativo, poiché, per ciò che concerne le persone offese individuate, occorre, perché possa operare la previsione normativa dell’art. 40 cpv c.p., che il soggetto agente possa, secondo l’insegnamento giurisprudenziale ricordato nella premessa a questa sentenza, esattamente percepire il fatto antigiuridico che altri stanno commettendo e, ciononostante, omettere di  intervenire per impedirlo e, per quanto riguarda i soggetti passivi non specificamente indicati, la indeterminatezza del riferimento impedisce di poter far risalire all’imputata una qualsivoglia tra le condotte criminose contestate nel capo di imputazione. 
    Ne discende l’assoluzione dell’imputata dai reati addebitatile al capo 28) della rubrica ex art. 530 cpv c.p.p., per non aver commesso il fatto. 
    Restano, ora, da esaminare le posizioni dei capi delle “sottosquadre” in cui era diviso il contingente comandato dalla Maida e, cioè, quelle degli imputati Vice Sovrintendente P.S. Arecco Matilde, Vice Sovrintendente  P.S. Parisi Natale  e Ispettori Turco Mario e  Ubaldi Paolo, ai quali viene contestato il solo reato di cui all’art. 110, 40 cpv e  608 c.p. precisato ai capi 35), 36), 37) e 38) della rubrica: anche in questo caso nessun dubbio è possibile in ordine all’esistenza, in capo a tutti i suddetti prevenuti, della posizione di garanzia prevista dall’art. 40 cpv c.p., posizione derivante dal fatto di essere stati posti a capo delle singole squadre che si sono avvicendate nella sorveglianza delle celle nel periodo 19,00-3,30 del 20 e 21 luglio 2001 e che non viene elisa dal fatto che titolare di analoga posizione fosse il funzionario più alto in grado al comando dell’intero contingente e, cioè, l’Ispettore Superiore Maida: sul punto, infatti, la Suprema Corte ( Cass. Pen. , Sez. IV, sent. 46515 del 19/5/2004) ha precisato che “se più sono i titolari della posizione di garanzia ovvero dell’obbligo di impedire l’evento, ciascuno è per intero destinatario dell’obbligo di tutela impostogli dalla legge…”
    Ciò premesso, la responsabilità dell’Arecco, del Parisi, del Turco e dell’Ubaldi per il reato loro rispettivamente ascritto è evidente, sulla scorta delle stesse considerazioni svolte in merito alla posizione della coimputata Maida, rese ancora più pregnanti dalla circostanza che i suddetti prevenuti, come è emerso dalle loro stesse dichiarazioni ritualmente acquisite agli atti del dibattimento e da quelle della Maida, non smentite dagli imputati medesimi, stazionavano con continuità, salvi brevi intervalli per riposare o fumare una sigaretta ( Ubaldi) dinanzi alle celle da sorvegliare, per cui non potevano non percepire, in tutta la loro gravità, le situazioni di posizioni vessatorie in cui versavano le persone all’interno delle camere di sicurezza e nel corridoio e i continui insulti, percosse e minacce delle quali venivano fatte oggetto: sul punto, esiste addirittura un’esplicita ammissione dell’imputato Ubaldi, laddove, nel suo interrogatorio in sede di indagini acquisito in udienza, riconosce che l’atmosfera nei confronti degli arrestati era caratterizzata da durezza e di aver anche visto “volare qualche schiaffone…”     
    Per questi motivi tutti e quattro gli imputati devono essere riconosciuti colpevoli del reato così come loro contestato, rispettivamente, ai capi 35), 36) 37) e 38) dell’imputazione e condannati: la misura delle pene da irrogare a ciascuno dei predetti verrà determinata in un successivo capo della presente sentenza.

    Passando ora ad esaminare le contestazioni mosse agli appartenenti all’Arma dei Carabinieri, si deve premettere che è stato accertato a dibattimento che, a seguito della morte di Carlo Giuliani, avvenuta la sera di Venerdì 20 luglio, ai Carabinieri non furono più affidati compiti di ordine pubblico ed alcuni contingenti furono inviati nel sito di Bolzaneto.
    La circostanza è stata riferita a dibattimento dal dott. Salvatore Salvo, allora Vice capo Gabinetto del Questore (sentito all’udienza del 23.1.2006, pag. 45/47), dal Tenente Colonnello Salvatore Graci (sentito all’udienza del 10.1.2006) e dal Tenente Colonnello Filippo Ulandi (sentito all’udienza del 23.1.2006) ed è confermata dagli stessi imputati Barucco e Braini, oltrechè dai sottufficiali componenti i due contingenti.
    In particolare il dott. Salvo ha riferito che la Questura aveva disposto di impiegare i contingenti dei Carabinieri a Bolzaneto ed aveva comunicato lui personalmente la decisione presa al Maggiore Ulandi, che si era dichiarato d’accordo.
    E’ stato, così, accertato che sabato 21 luglio furono inviati due contingenti appartenenti al 9° Battaglione Carabinieri Sardegna, cui venne affidata la vigilanza dei fermati ed arrestati a disposizione della Polizia di Stato (nella fase precedente all’immatricolazione).
    Le due unità erano composte da trenta uomini ciascuna (si veda il documento 3.2 anche con riferimento alla composizione) e, fra questi, sono stati chiamati a giudizio i Comandanti dei contingenti ed i rispettivi sottufficiali (ad eccezione di Murtas, Doddo e Uscidda).
    In particolare per il primo contingente, che ha prestato servizio con turno 08,00/19,00: il Sottotenente Barucco ed i sottufficiali, Maresciallo Capo Multineddu Antonio Gavino, Maresciallo Capo Piscitelli Maurizio, Maresciallo Russo Giovanni e Vice Brigadiere Furcas.
    Per il secondo contingente, che ha prestato servizio con turno 19,00/01,00: il Tenente Braini Giammarco ed i sottufficiali Maresciallo Capo  Pintus Giovanni, Vice Brigadiere Serroni Giuseppe, Vice Brigadiere Romeo Pietro, Vice Brigadiere Mura Ignazio, Vice Brigadiere Foniciello Mario e Vice Brigadiere Avoledo Reinhard.
    Di fatto il primo contingente è stato impiegato solo nel pomeriggio ed il secondo contingente ha protratto il servizio fino alle ore 08,00 della domenica (si vedano le deposizioni dell’Ispettore Badolati, le dichiarazioni degli imputati Poggi, Braini e Barucco).
    Il Sottotenente Barucco, ha riferito, nella propria relazione di servizio e nell’interrogatorio reso davanti al PM di cui è stata data lettura, di essere giunto a Bolzaneto con il proprio contingente verso le otto e di essersi presentato al funzionario responsabile, rimanendo in attesa di disposizioni per effettuare il servizio. Solo nel pomeriggio il funzionario aveva richiesto dapprima due e poi quattro uomini per la vigilanza alle celle e, intorno alle ore 17, l’intero contingente, in considerazione del previsto arrivo di un numero consistente di arrestati che effettivamente era poi sopraggiunto. Poco dopo le ore 19 aveva ricevuto il cambio dal Tenente Braini.
    Questi ha riferito nella propria relazione di servizio di essere effettivamente giunto a Bolzaneto con il proprio contingente intorno alle 19,15 e, dopo essersi presentato al funzionario responsabile ed avere ricevuto le necessarie direttive in ordine al servizio, di essere subentrato al contingente comandato dal sottotenente Barocco e di avere protratto il servizio fino alle ore 8,15 quando era giunto personale della Polizia di Stato che aveva dato loro il cambio.
    Le dichiarazioni degli ufficiali risultano riscontrate da quanto riferito dagli altri imputati appartenenti all’Arma, dai testi indicati dalla difesa (sulla cui attendibilità si dirà in seguito) dall’Ispettore Badolati e dalla dott.ssa Poggi
    Il servizio di vigilanza è stato in concreto organizzato, secondo le direttive dei Comandanti dei due contingenti, dai sottufficiali comandanti le sottosquadre, i quali hanno dato le disposizioni operative circa le modalità della vigilanza ed i relativi turni, operando un avvicendamento delle sottosquadre e dei componenti di ciascuna sottosquadra davanti alle celle a disposizione della Polizia di Stato (si vedano in questo senso le relazioni di servizio Braini, doc. 6.15 e Barucco doc. 6.16 e quanto dichiarato dai sottufficiali nei rispettivi interrogatori di cui è stata data lettura in dibattimento).
    In ordine ai reati contestati, occorre, quindi, anche qui, distinguere le posizioni di coloro che sono stati responsabili, al comando dei rispettivi contingenti, della vigilanza dei fermati e arrestati, che i Pubblici Ministeri hanno qualificato come “persone incaricate della vigilanza” e coloro che, con il grado di sottufficiale, componevano le suddette squadre in immediato sottordine e, dando esecuzione alle direttive dei comandanti, hanno organizzato la vigilanza, definiti “livello intermedio”.
    Entrambi sono chiamati a rispondere per periodi di tempo limitati, corrispondenti al rispettivo turno di servizio.
    Ai primi - Sottotenente Barucco e Tenente Braini – sono stati contestati il reato di abuso di autorità su detenuti ed in continuazione i reati di percosse, lesioni personali, ingiurie, minacce e violenza privata, da chiunque commessi (appartenenti all’Arma, alla Polizia di Stato ed alla Polizia Penitenziaria) durante il rispettivo turno di servizio all’interno delle celle soggette alla loro vigilanza.
    Le contestazioni sono state mosse sul presupposto che la posizione di comandante il contingente, l’affidamento dell’incarico di operare la vigilanza e la qualifica di ufficiale di Polizia Giudiziaria, con il potere di impartire ordini e il dovere di vigilare sulle condizioni del trattamento e sull’operato dei sottoposti e di impedire la commissione di reati, comportava una posizione di garanzia in capo ai comandanti in relazione al trattamento delle persone sottoposte a vigilanza.
    Tale posizione, secondo la prospettazione dell’accusa, unitamente alla consapevolezza di quanto stava accadendo, configura una responsabilità diretta dei Comandanti dei contingenti sia per i maltrattamenti che per le omissioni nel controllo ed una responsabilità a titolo di concorso morale o ai sensi dell’art. 40 c.p. per i reati commessi dai sottufficiali o da chiunque altro e da questi non impediti.
    La contestazione è stata estesa, quindi, al trattamento vessatorio imposto in modo generalizzato ed agli specifici reati commessi ai danni delle singole persone offese durante il rispettivo turno di servizio all’interno delle celle sottoposte alla sorveglianza del contingente da loro rispettivamente comandato.
    Anche ai sottufficiali, è stato contestato il reato di abuso di autorità su detenuti sulla base dei medesimi presupposti e con riferimento alla loro posizione di comandanti le squadre che hanno operato in concreto la vigilanza alle celle, seppure limitatamente al profilo di tutela dell’integrità fisica e morale e delle posizioni vessatorie imposte (la contestazione non riguarda la mancata somministrazione di cibo e bevande ritenuta dai Pubblici Ministeri estranea alla competenza meramente esecutiva del “livello intermedio”).
    Non sono stati, invece, contestati ai sottufficiali, gli specifici reati di percosse, lesioni, ingiurie, minacce e violenze, poiché, in quanto responsabili, non dell’intero contingente, ma della singola sottosquadra sono stati ritenuti titolari di un obbligo di garanzia limitatamente al trattamento delle persone sottoposte alla loro diretta vigilanza e, poiché durante ciascun turno erano presenti contemporaneamente diverse sottosquadre e non è stato possibile accertare quale fosse l’abbinamento fra la cella in cui era presente la parte offesa degli specifici reati e la sottosquadra addetta alla vigilanza, non è stato possibile individuare il sottufficiale di riferimento e procedere alla relativa contestazione.
    Come già detto, dall’istruttoria dibattimentale è emersa la prova del trattamento vessatorio imposto alle persone transitate nel sito di Bolzaneto.
    Con riferimento alle condotte contestate agli imputati in esame – posizione vessatoria di stazionamento nelle celle e di transito nel corridoio accompagnate da percosse, ingiurie, derisioni e minacce - sono numerose le persone offese che ne hanno riferito per la giornata di sabato e per periodi ricompresi in entrambi i turni di servizio, rendendo dichiarazioni precise e concordanti che si sono riscontrate vicendevolmente e che debbono ritenersi del tutto attendibili.
    Si richiamano, a questo proposito, le considerazioni già svolte in ordine alla valutazione delle dichiarazioni delle parti lese, con riferimento specifico, fra le molte altre, alle deposizioni di Ferrara Raffaele (arriva verso le ore 16, immatricolato alle 02,45), Faverio Christian (arriva con la luce, immatricolato alle 03,00), Flagelli Amaranta (arriva verso l’ora di pranzo, immatricolata alle 03,45), Fornasier Evandro (arriva verso le 17,30, immatricolato alle 02,45), De Florio Anna (arriva verso le 14, immatricolata alle 03,45), De Munno Alfonso (arriva verso le 17,30, immatricolato alle 01,00), Di Maddalena Raffaele (arriva verso le 17, immatricolato alle 00,40), Della Corte Raffaele (arriva verso le 14, immatricolato alle 03,50), Devoto Stefano (arriva verso le 14, immatricolato alle 02,45), Dubreuil Pier Romaric (arriva verso le 15,30, immatricolato alle 01,35), Callieri Valerio (arriva verso le 13,30, immatricolato alle 03,50), Castorina Emanuele (arriva nel tardo pomeriggio, circa le 17, immatricolato alle 00,30), Cuccadu Roberto (arriva nel pomeriggio con la luce, immatricolato alle 19,55), Chiango Antonio (arriva verso le 17, immatricolato alle 0,40), Camandona Sergio (arriva nel primo pomeriggio, immatricolato alle 03,50), Cuccomarino Carlo (arriva nel primo pomeriggio, immatricolato alle 03,50), Massagli Nicola (arriva verso le 18, immatricolato alle 03,00), Morrone Maria Addolorata (arriva verso le 15, immatricolata alle 03,45).
    Anche per la giornata di sabato le deposizioni delle parti lese hanno trovato riscontri reciproci e conferme ulteriori nelle dichiarazioni di alcuni imputati fra cui il dott. Perugini, la dott.ssa Poggi e il dott. Toccafondi e di persone appartenenti alla stessa amministrazione come l’ispettore Badolati, oltrechè riscontri documentali in ordine alle lesioni (verbali di convalida dell’arresto e referti e certificazioni mediche).
    Sennonché, per la giornata di sabato, le deposizioni raccolte hanno riportato un elemento fortemente dissonante in relazione alla condotta tenuta dai Carabinieri, poiché molte delle parti offese hanno riferito di comportamenti umani e comprensivi da parte dei Carabinieri e di attenuazione delle vessazioni, seppure limitate a brevi periodi, ma in ogni caso espressivi di un atteggiamento incompatibile con la volontà di imporre il trattamento vessatorio.
    Sono stati descritti carabinieri che tranquillizzavano e confortavano, che procuravano acqua, che davano consigli durante il transito in corridoio per evitare le percosse, che lasciavano sedere anche per periodi relativamente lunghi.
    Si vedano, in particolare le deposizioni rese da Aalfarano, Benetti, Bistacchia, Brachini, Callieri, Camandona, Cuccomarino, De Florio, Della Corte, De Munno, Devoto, Dubreuil, Ferrara, Flagelli, Fornasier, Grippaudo, Guidi, Iserani, Maffei, Manganaro, Marchiò, Marraffa, Massagli, Morrone, Murari, Nadalini, Partesotti, Passiatore, Pfister, Pignatale, Repetto, Rostellato, Ruber, Ruggiero, Scordo, Seitz, Sergi, Tabbach, Tangari.
    Particolarmente significativa al riguardo è la deposizione di Massimiliano Spingi, che di seguito si riporta nei tratti più significativi al riguardo.
    Il teste, che appartiene alla polizia municipale e, avendo vissuto in una caserma, in quanto figlio di un militare, è buon conoscitore delle divise, dopo avere descritto le percosse, le minacce e le ingiurie subite ad opera della Polizia - presente al suo arrivo sul piazzale e posizionata in modo da formare un tunnel attraverso il quale gli arrestati ed i fermati dovevano passare e lungo il corridoio – ha ricordato la posizione che gli era stata fatta assumere in cella sbattendogli la testa contro il muro e che aveva dovuto tenere fino all’arrivo dei Carabinieri.
    P.M.: <<Ecco, poi proseguendo il suo racconto, dice che lei verso sera colloca l’arrivo dei Carabinieri?>>
    Teste SPINGI: <<Sì. Dal tramonto o poco prima del tramonto o dopo il tramonto.>>
    P.M.: <<Lei da che cosa lo ha desunto l’arrivo dei Carabinieri? Li ha visti?>>
    Teste SPINGI: <<Che erano arrivati i Carabinieri?>>
    P.M.: <<Sì, si.>>
    Teste SPINGI: <<Perché i Carabinieri quando sono arrivati hanno preso il posto dei Poliziotti, mi ricordo le parole adesso più o meno, dell’Ufficiale dei Carabinieri...>>
    P.M.: <<“Hanno preso il posto dei Poliziotti” che erano situati dentro la cella o...>>
    Teste SPINGI: <<I Poliziotti stavano sempre… adesso non… perché comunque stavo di spalle, comunque ci controllavano, erano… entravano e uscivano in continuazione, invece quando sono arrivati i Carabinieri, l’Ufficiale ha detto… erano sotto la sua responsabilità, ha dato l’ordine a questi sottoposti, erano ragazzi più giovani, di chiudere le celle e di fare entrare solamente o personale della Digos o persone autorizzate da lui.>>
    P.M.: <<Ma lei queste espressioni dell’Ufficiale, lei l’Ufficiale l'ha visto?>>
    Teste SPINGI: <<Sì, era… diciamo più giovane di me, diciamo non giovanissimo, quindi io c'avevo 35 anni, lui ce ne avrà avuti, adesso non so, tra i 25 e i 30.>>
    P.M.: <<E com’era? Lo saprebbe descrivere?>>
    Teste SPINGI: <<Più o meno fisicamente c’aveva la mia altezza, più o meno, perché poi l'ho visto, poi ha chiuso le celle e quindi è andato via, quindi l'ho visto per poco tempo.>>
    P.M.: <<Ecco, lei è molto esperto di gradi e di divise...>>
    Teste SPINGI: <<Dell’Esercito sì.>>
    P.M.: <<Lei ha detto che era un Ufficiale da che cosa?>>
    Teste SPINGI: <<Era un Tenente dei Carabinieri.>>
    P.M.: <<Era un Tenente? Lo ha desunto dal grado?>>
    Teste SPINGI: <<Dal grado.>>
    P.M.: <<Quindi è riuscito a vedere bene il grado?>>
    Teste SPINGI: <<Sì, aveva due stellette, grado da Tenente. Mio padre è militare e sono vissuto dentro una caserma.>>
    P.M.: <<Sì, capisco la sua… ecco, il Tenente, e poi non l'ha più visto dopo questa fase?>>
    Teste SPINGI: <<Poi il Tenente mi sa comunque passava, davanti c'erano due militi più giovani.>>
    P.M.: <<Ecco senta...>>
    Teste SPINGI: <<Infatti questi molto spesso dovevano impedire ai Poliziotti che inveivano contro questi giovani Carabinieri perché non li facevano più entrare.>>
    P.M.: <<Lei ha sentito questo tipo di protesta?>>
    Teste SPINGI: <<Sì, anche battibecchi tra i Carabinieri e la Polizia, ho sentito, probabilmente forse avevano lanciato in una cella un lacrimogeno che si sentiva un po' l’odore, e i Carabinieri discutevano con i Poliziotti per dirgli di non fare certe cose.>>
    P.M.: <<Ecco, lei ha sentito...>>
    Teste SPINGI: <<Non mi ricordo, comunque discutevano animatamente tra di loro.>>
    P.M.: <<Ma ecco, quindi diciamo così, lei ha sentito di persona queste discussioni?>>
    Teste SPINGI: <<Sì. Logicamente venivano da un'altra cella.>>
    P.M.: <<Invece una cosa che non ho capito, il lancio del gas avviene nella sua cella o in un'altra cella?>>
    Teste SPINGI: <<No, probabilmente in quest’altra cella.>>
    P.M.: <<Quindi lei lo ha percepito l’odore del...>>
    Teste SPINGI: <<Si sentiva debolmente l’odore acre.>>
    P.M.: <<Ha sentito in corrispondenza di questo odore...>>
    Teste SPINGI: <<Sì, c'è stato poi in corrispondenza il battibecco...>>
    P.M.: <<Il battibecco, ma ha sentito anche lamenti, grida oppure no?>>
    Teste SPINGI: <<Lì era tutto un lamento, un grido.>>
    P.M.: <<Cioè, era costante questo?>>
    Teste SPINGI: <<Sì. Era abbastanza costante, infatti io ho capito subito di non chiedere di andare in bagno perché si capiva che… lì dentro fortunatamente avevo trovato un angolo, fortunatamente dove stavo più riparato e nascosto, diciamo.>>
    P.M.: <<Ecco, e quindi diceva, il battibecco… uno legato al gas...>>
    Teste SPINGI: <<Il battibecco, sì.>>
    P.M.: <<Nel senso che...>>
    Teste SPINGI: <<Che i Carabinieri dicevano ai Poliziotti di non lanciare questi gas all’interno delle celle.>>
    P.M.: <<E invece un altro che ha detto prima, di una sorta di lamentela di Poliziotti verso i Carabinieri?>>
    Teste SPINGI: <<Sì. Diciamo, ogni volta che arrivavano… quando diciamo i Carabinieri hanno chiuso le celle, quindi questi Poliziotti, questo in borghese che le ho detto prima si è lamentato e inveiva contro i Carabinieri che non gli permettevano più di entrare.>>
    P.M.: <<Ho capito.>>
    Teste SPINGI: <<E chiedeva la motivazione, diciamo...>>
    P.M.: <<E i Carabinieri replicavano a questo?>>
    Teste SPINGI: <<I Carabinieri replicavano dicendo che avevano un ordine superiore.>>
    P.M.: <<Ho capito. Ecco, con l’arrivo dei Carabinieri lei ha sempre dovuto mantenere questa posizione?>>
    Teste SPINGI: <<Naturalmente con l’arrivo dei Carabinieri, io a questo punto mi sono lasciato andare perché proprio non ce la facevo più fisicamente, mi sono proprio buttato perché io proprio, cioè, praticamente mi reggevo solo sul fascio di nervi, freddo, mi sono lasciato lì andare. Poi all’Ufficiale, ecco, ho richiesto le medicine, dopo un po' quindi mi sono chiaramente state portate queste medicine e ho fatto notare che mi serviva per prenderle, un po' d’acqua, uno dei Carabinieri è andato a riempire una bottiglietta d’acqua, credo dal bagno, infatti io ho preso questa bottiglietta, poi ho bevuto e ho passato anche agli altri perché erano ore che non… io avevo la gola secca e quindi immaginavo anche gli altri. E con i Carabinieri si poteva discutere un po' di più, infatti ogni tanto chiedevamo se ci andavano a riempire… anche se loro dicevano “mica faccio da cameriere”, però magari capiva la situazione e diciamo, ogni tanto quella mezza bottiglia d’acqua, perché a quel punto eravamo una quindicina, venti persone dentro.>>
    P.M.: <<Ecco, quindi lei si è seduto, ma si sono seduti...>>
    Teste SPINGI: <<Io mi sono proprio sdraiato perché proprio non ce la facevo più.>>
    P.M.: <<Si sono seduti tutti?>>
    Teste SPINGI: <<Sì, poi dopo seduto io poi alla fine si sono seduti tutti, dopo un po', non subito. Più che altro ho ceduto io e a questo punto hanno ceduto anche tutti gli altri.>>
    P.M.: <<Ecco, e mi diceva, le medicine lei le ha chieste all’Ufficiale?>>
    Teste SPINGI: <<Sì, le ho richieste all’Ufficiale, perché infatti dopo un po' me le ha portate.>>
    P.M.: <<Gliele ha portate lui di persona?>>
    Teste SPINGI: <<Questo in realtà non me lo ricordo.>>
    P.M.: <<Ma ha portato anche le medicine o anche lo zaino? Solo le medicine?>>
    Teste SPINGI: <<No, ha portato lo zaino, ha portato lo zaino, ho preso le medicine perché in quel caso mi sembra ho recuperato i calzini perché mi stavo congelando i piedi, ho fatto in tempo a recuperare i calzini.>>
    P.M.: <<E gli occhiali no, però.>>
    Teste SPINGI: <<E gli occhiali no.>>
    P.M.: <<Ecco senta, le chiedo uno sforzo di memoria per quello che lei può ricordare, questo momento in cui è stato possibile stare seduti in quanto tempo… innanzitutto quando lo collochiamo? Verso sera?>>
    Teste SPINGI: <<Verso sera, sicuramente, quindi a questo punto si parla 10.00 o 11.00 di sera.>>
    P.M.: <<Ma era già buio fuori?>>
    Teste SPINGI: <<Era già notte, fuori.>>
    P.M.: <<Ecco, e per quanto tempo è stato possibile stare seduti?>>
    Teste SPINGI: <<Fino a quando non è arrivata di nuovo la Polizia Penitenziaria, quindi all’alba, più o meno… o poco dopo dell’alba o poco prima dell’alba.>>
    P.M.: <<Quindi se lei dovesse quantificarla, mi rendo conto della difficoltà, ma...>>
    Teste SPINGI: <<Sei ore, cinque ore.>>
    P.M.: <<Lei ricorda degli spostamenti da questa cella?>>
    Teste SPINGI: <<Sì, con i Carabinieri mi hanno portato in un edificio limitrofo, all’identificazione.>>
    P.M.: <<Fuori?>>
    Teste SPINGI: <<Fuori. Siamo usciti...>>
    P.M.: <<Mi scusi, la facciamo riprendere subito, ma ho una domanda sennò poi me ne dimentico, nella sua cella c'erano anche donne o solo uomini?>>
    Teste SPINGI: <<No, solo uomini, comunque si sentivano donne, probabilmente nell’ultima cella, quella che voi chiamate 9… 9 o 7, dal rumore.>>
    P.M.: <<Diceva, scusi, che si sentivano le donne?>>
    Teste SPINGI: <<Si sentivano voci femminili.>>
    P.M.: <<Provenire dalla cella?>>
    Teste SPINGI: <<Più o meno poteva essere o la 9 o la 7, consideri che però questa è una cosa a orecchio, non è che le ho viste.>>
    P.M.: <<Lei ha detto che era nella cella sulla destra, 6.>>
    Teste SPINGI: <<6. E quindi più o meno i rumori, diciamo da dove ero io, venivano o poco di fronte o poco spostato sulla destra, nelle celle di fronte, però questa è una cosa...>>
    P.M.: <<Certo, una sua percezione. Diceva, quindi durante il periodo dei Carabinieri lei è stato… diceva un trasferimento?>>
    Teste SPINGI: <<Alla identificazione.>>
    P.M.: <<Che è avvenuta, dove?>>
    Teste SPINGI: <<Sono uscito sul piazzale, andato… ecco, spalle alle scale sulla sinistra e c'era un altro edificio dove c'era il fotosegnalamento.>>
    P.M.: <<Quindi è stato portato in un altro edificio?>>
    Teste SPINGI: <<A fare il fotosegnalamento, impronte, foto...>>
    P.M.: <<Da chi è stato scortato?>>
    Teste SPINGI: <<Dai Carabinieri. C'era un Appuntato, uno molto alto, credo che fosse più un Sottufficiale che un Appuntato, e venivo portato da un milite.>>
    P.M.: <<Quindi ha dovuto percorrere di nuovo il corridoio?>>
    Teste SPINGI: <<Sì.>>
    P.M.: <<Ecco, il percorso lungo il corridoio doveva assumere una certa posizione?>>
    Teste SPINGI: <<Sì, giù la stessa lì, con le mani dietro e piegato.>>
    P.M.: <<E ha subìto colpi lungo il corridoio oppure no?>>
    Teste SPINGI: <<Allora, lungo il corridoio no, perché probabilmente diciamo, i Poliziotti… e i Carabinieri li frenavano, però mentre aspettavano fuori, diciamo inginocchiato davanti a questa specie… è passato a un certo punto un Poliziotto in borghese che praticamente mi è salito sul piede dietro, proprio con tutto il peso.>>
    P.M.: <<Dunque ecco, vediamo di ricostruire...>>
    Teste SPINGI: <<E i Carabinieri poi l'hanno allontanato prima che me lo rompesse.>>
    P.M.: <<Senta dunque, percorre tutto il corridoio, esce e viene portato in una palazzina...>>
    Teste SPINGI: <<Sì, ma prima aspettiamo davanti a questo piazzale, probabilmente avevano portato più di una persona quindi diciamo, c'era da fare la fila.>>
    P.M.: <<C'era un'attesa.>>
    Teste SPINGI: <<Non fila, perché stavamo comunque inginocchiati lì davanti.>>
    P.M.: <<Ecco, l'hanno fatta collocare in ginocchio?>>
    Teste SPINGI: <<Sì. No, prima seduti e poi in ginocchio… no, anzi no, mi sembra prima in ginocchio e dopo questo evento che le ho detto ci hanno fatto mettere seduti.>>
    P.M.: <<Quindi lei era in ginocchio davanti all’altra palazzina?>>
    Teste SPINGI: <<Davanti all’altra palazzina.>>
    P.M.: <<O in mezzo alle due?>>
    Teste SPINGI: <<No, davanti all’altra palazzina, era una specie di… diciamo, di gradino.>>
    P.M.: <<Lei ricorda per caso se c'era da quelle parti, un lavandino, una fontanella?>>
    Teste SPINGI: <<No, anche perché comunque la posizione soprattutto...>>
    P.M.: <<Con la testa bassa. Ecco, invece questo episodio di colui che le sale sul piede, come è avvenuto? Lei è in ginocchio in questo momento?>>
    Teste SPINGI: <<Certo, diciamo stavo in ginocchio su questo gradino guardando verso il muro della palazzina e i Carabinieri che erano più o meno alle mie spalle, è passato questo signore, poi l'ho visto più che altro quando mi sono girato per il… è passato, ha cercato di salirmi sul piede, come ho detto, per rompermelo, e mi sembra che l’abbia fermato questo Sottufficiale alto.>>
    P.M.: <<E cosa gli ha detto?>>
    Teste SPINGI: <<Non mi ricordo, comunque l'ha mandato via. Questo signore inveendo contro di me, adesso non mi ricordo se mi ha detto “bastardo, frocio o comunista”, questo è venuto contro di me, inveendo, ha fatto questa cosa abbastanza repentinamente e poi è stato allontanato.>>
    P.M.: <<Ho capito.>>
    Teste SPINGI: <<Anche perché le cose… sono avvenute abbastanza repentinamente.>>
    P.M.: <<Ecco, ma quindi lei lo aveva visto o...>>
    Teste SPINGI: <<Io quando mi sono girato l'ho visto, era abbastanza… in borghese e alto, con i capelli brizzolati, mi sa.>>
    P.M.: <<Quindi ma, essendo lei in ginocchio le è salito sulla… come ha fatto?>>
    Teste SPINGI: <<Mi è salito qua praticamente, sulla parte dietro.>>
    P.M.: <<Sul tallone?>>
    Teste SPINGI: <<Sì.>>
    P.M.: <<Piede destro o sinistro?>>
    Teste SPINGI: <<Credo sia il destro.>>
    P.M.: <<E poi il Carabiniere l'ho allontanato?>>
    Teste SPINGI: <<Sì.>>
    P.M.: <<E poi lei ha potuto sedersi? Cioè, da in ginocchio siete passati seduti?>>
    Teste SPINGI: <<Sì, a questo punto ci hanno messo seduti. D’altra parte perché era più facile per loro, a questo punto non dovevano più controllare noi, dovevano controllare i Poliziotti, un altro po'.>>
    P.M.: <<Poi è stato fotosegnalato in questa altra palazzina?>>
    Teste SPINGI: <<Certo, preso le impronte, fotosegnalato, le generalità.>>
    P.M.: <<Ed è stato riportato poi nella stessa cella di prima?>>
    Teste SPINGI: <<Sono stato riportato nella stessa cella che era sempre chiusa, comunque.>>
    P.M.: <<Poi ricorda qualche altro spostamento?>>
    Teste SPINGI: <<Poi diciamo, verso l’alba, invece ai Carabinieri si sono alternate le Guardie Carcerarie. Ci hanno presi e portati tutti in una cella grande...>>
    Il teste Devoto ha confermato la deposizione di Spingi e, dopo avere riferito le percosse ricevute nella discesa dal pullman, nell’attraversamento del piazzale e del corridoio ed ancora in cella ad opera della Polizia, ha ricordato che con l’arrivo dei Carabinieri la cella era stata chiusa impedendo le intrusioni di personale estraneo ed era stato consentito loro di sedere e di bere.
    Le deposizioni hanno trovato un riscontro nella deposizione dell’infermiere Poggi, recatosi nella struttura fuori dal servizio la sera del sabato, che ha riferito che il clima era molto cambiato, i ragazzi erano seduti e, quando aveva chiesto agli agenti della Polizia di Stato come mai fossero presenti i Carabinieri quelli gli avevano risposto"perché noi siamo troppo cattivi e sono arrivati loro che sono più buoni".
    Ulteriori riscontri emergono dalle deposizioni di appartenenti all’Amministrazione, fra cui gli agenti e funzionari di Polizia che si recavano nelle celle ove erano presenti gli arrestati ed i fermati a loro disposizione per la redazione degli atti (sottoscrizione verbali, nomina difensori ecc.).
    In particolare l’ispettore capo Del Giacco ha dichiarato:
    DOMANDA - Quando lei è andato in questa cella in che posizione erano gli arrestati?
    RISPOSTA - Beh, taluni erano in piedi, taluni erano seduti con le spalle appoggiate alla parete. Ricordo che quelli in piedi fossero in piedi nell’atto della perquisizione, cioè ovvero per poter essere ovviamente meglio perquisiti. Ricordo comunque che le posizioni erano queste.
    DOMANDA - Ma quelli in piedi, nell’atto della perquisizione in che senso? Erano con il volto contro il muro?
    RISPOSTA - Alcuni erano appoggiati con il volto contro il muro; ricordo che altri erano appoggiati di spalle, sempre comunque...
    Il sovrintendente capo Pinzone ha dichiarato:
    DOMANDA - Senta, un chiarimento su un particolare che lei ha riferito relativamente alla volta in cui lei si è recato in questa cella per far nominare questo difensore di fiducia a un fermato, a un arrestato. Io non ho capito bene quando lei è entrato in che posizione erano le persone che stavano dentro la cella.
    RISPOSTA - Erano all’in piedi rivolti verso il muro.
    DOMANDA - No, perché l’altra volta, quando è stato sentito nell’occasione dell’audizione davanti al Pubblico Ministero del 1 aprile 2003, lei ha detto: “Ricordo che era verso sera, la cella era chiusa con un Carabiniere davanti che su mia richiesta me l’aprì. All’interno della cella c’erano 10 15 persone circa, metà che erano seduti a terra, altri erano in piedi, appoggiati con le spalle al muro. Le mani mi sembra che fossero normali, in tasca; non c’era nessuno che si lamentava”. Quindi una deposizione...
    RISPOSTA - Io guardi non mi ricordavo questo particolare perché è passato tanto tempo, lo posso confermare per il fatto però... io vi chiedo scusa perché non mi potevo ricordare tutti i particolari...
    DOMANDA - Infatti non è una polemica, è in aiuto alla memoria, le raccontavo...
    RISPOSTA - Mi ricordo il discorso che erano in piedi e anche qualcuno seduto adesso me lo ricordo. Però non me lo ricordavo. Peraltro non ho letto neanche le mie dichiarazioni che ho fatto prima.
    L’agente scelto Raschellà, che si è recato più volte nelle celle, occupandosi anche egli accompagnamenti per il fotosegnalamento, ha dichiarato:
    DOMANDA - Ecco, più o meno quante volte si sarà recato nelle celle?
    RISPOSTA - In media una volta per ogni arrestato, perché per ognuno facevo la trafila, il controllo, il numero di telefono, l’avvocato... la richiesta di un eventuale difensore di fiducia, il controllo sommario... se aveva qualche zainetto, che non ci fossero occultate...
    DOMANDA - Quindi più volte?
    RISPOSTA - Ma sì, 5, 6 volte, perché poi appunto... dopodiché magari ritornavo, quelle 5, 6 volte per ognuno diventavano 12 perché poi li andavo a prendere in un secondo tempo e li portavo appunto a fare questa trafila alla scientifica e li riportavo lì.
    DOMANDA - Le chiedo... delle volte che è andato in cella, per quello che sono i suoi ricordi, in che posizione erano le persone presenti nella cella?
    RISPOSTA - Diverse posizioni.
    DOMANDA - Ci può indicare quali? Come stavano nella cella?
    RISPOSTA - Qualcuno era seduto, qualcuno era in piedi... per quello che concerne la posizione dei detenuti che (inc.)?
    DOMANDA - È quello che ricorda come stavano le persone nella cella dove lei è andato per ragioni del suo servizio.
    RISPOSTA - Dunque, quando siamo arrivati noi, mi sembra che l’ultima cella fosse ancora vuota... o l’ultima o la penultima, insomma quella... perché quando arrivavamo c’era del personale lì operante che era Penitenziaria... altri colleghi di altre forze di polizia... ed erano loro... probabilmente loro avevano la visione di quelli che erano gli arrivi... gli arresti, dalla strada diciamo e quindi ci indirizzavano i nuovi arrivi...
    DOMANDA - Sì; quando è andato la prima volta lo ricorda vuoto e vi ha condotto i suoi arrestati; poi successivamente come...
    RISPOSTA - Forse c’erano due... un paio di ragazzi, era quasi vuota comunque, sì.
    DOMANDA - Sì, però le volte successive c’erano delle persone oppure no?
    RISPOSTA - Le volte successive... le prime volte no, poi dopo, col passare del tempo, quando sono andato la seconda volta per fare i fotosegnalamenti, mi sembra che qualcun altro si sia legato... sia stato aggregato...
    DOMANDA - E in che posizione li ricorda queste persone all’interno della cella?
    RISPOSTA - Guardi, c’era qualcuno seduto, qualcuno in piedi... qualcuno magari era... magari lo stavano perquisendo, quindi magari era faccia al muro, perché nel frattempo era arrivato e c’era il collega che lo perquisiva... diverse posizioni.
    Alle risultanze probatorie esposte devono, poi, aggiungersi le deposizioni dei Carabinieri appartenenti ai contingenti in servizio di vigilanza – Atzori, Chighine, Desideri, Erriu, Esposito, Mambella, Marras, Mattana, Murru  e Serra - che sono stati sentiti come testimoni su indicazione della difesa, i quali hanno tutti riferito che nelle celle da loro vigilate le persone presenti non tenevano la posizione vessatoria, potendo stare liberamente nella posizione voluta, che non avevano assistito ad episodi di violenza né a spruzzi di sostanze di cui non avevano percepito l’odore e di non avere assistito alla visita di personalità politiche.
    Per questi testimoni il Pubblico Ministero ha chiesto la trasmissione degli atti per procedere nei loro confronti in ordine al reato di falsa testimonianza, ritenendo sussistente un insanabile contrasto fra le deposizioni da loro rese e quelle delle parti offese.
    A parere del Collegio si tratta, invece, di testimonianze che debbono ritenersi attendibili poiché risultano conformi a quelle dei testi sopra indicati e compatibili con quanto da loro riferito, anche in considerazione del fatto che i turni di vigilanza (atteso il numero dei componenti il contingente in rapporto alle celle da sorvegliare) erano brevi con alternanza continua dei Carabinieri davanti alle celle.
    Appare, così, del tutto comprensibile che i testi possano non avere assistito a violenze, non aver percepito lo spruzzo di sostanze irritanti e non aver visto la posizione vessatoria che, nei turni di vigilanza dei Carabinieri, non è risultata continuativa.
    Stessa considerazione vale per la visita del Ministro della Giustizia – che i testi non hanno ricordato - in ordine alla quale è stato accertato - si vedano le deposizioni del Generale Mattiello, del dott. Sabella e del generale Ricci – che detto membro del Governo non era stato riconosciuto da un Carabiniere di guardia, il quale aveva tentato di impedirgli l’accesso, e si era addentrato nel corridoio solo fino all’altezza della prima cella, senza giungere a quelle sorvegliate dai Carabinieri, poste in fondo al corridoio, che ben possono non averlo visto.
    Dal quadro probatorio esposto emerge, quindi, per la giornata di sabato una relativa intermittenza del trattamento vessatorio accompagnato in diverse occasioni da un atteggiamento, definito più umano dalle stesse parti lese, tenuto dagli appartenenti all’Arma, i quali sono intervenuti in diverse occasioni, per quanto hanno potuto, al fine di impedire le vessazioni.
    Sono i Carabinieri che hanno chiuso le celle consentendo l’ingresso solo per il compimento di specifici atti, con ciò impedendo quelle che sono state descritte come vere e proprie incursioni, accompagnate da percosse ingiurie e minacce, consentendo di abbandonare la posizione vessatoria che veniva, poi, ripristinata ad opera di altro personale, procurando l’acqua, cercando, negli accompagnamenti, di proteggere la persona accompagnata dalle percosse e dagli sgambetti ed allontanando il personale che si trovava all’esterno e che infieriva in diversi modi nei confronti delle persone presenti all’interno delle celle.
    Questi comportamenti, che sono incompatibili con la volontà di infliggere delle vessazioni, per la loro alternanza non consentono di ritenere raggiunta la prova della consapevolezza in capo agli imputati, che non stazionavano in permanenza davanti alle celle (la vigilanza veniva materialmente operata dai Carabinieri sottoposti), delle vessazioni imposte, poiché non è dato sapere quali di loro fossero presenti e quali si siano adoperati per attenuarle.
    Il difetto di prova circa la sussistenza dell’elemento soggettivo emerge ancor più evidente per il contingente comandato dal sottotenente Barucco, che ha svolto servizio effettivo di vigilanza solo per un paio d’ore o poco più.
    Si deve, inoltre, considerare che i Carabinieri avevano una limitata autonomia d’azione poiché erano stati chiamati a svolgere un servizio alle dipendenze funzionali della Polizia di Stato.
    E’ la Questura che ne aveva disposto l’invio a Bolzaneto, dove i comandanti dei contingenti si erano presentati al funzionario responsabile, ricevendo da lui l’incarico della vigilanza delle persone presenti nelle celle, a disposizione della stessa Polizia.
    I fermati ed arrestati, nella maggior parte delle volte, venivano accompagnati in cella dagli stessi poliziotti che li avevano condotti a Bolzaneto e che li collocavano nella posizione, recandosi poi nuovamente nelle celle per gli adempimenti relativi alla redazione degli atti.
    Sono numerose le parti lese che hanno riferito di essere state autorizzate a sedersi dai Carabinieri e di essere state, poi, obbligate ad assumere nuovamente la posizione vessatoria per ordini impartite da persone sopraggiunte, in taluni casi individuati come Poliziotti, persone in borghese o “secondini” (Sergi) che, a volte, rimproveravano anche il Carabiniere che li aveva fatti sedere.
    In occasione del lancio di uno spray urticante il comandante del contingente si è rivolto al funzionario più alto in grado, sollecitandone l’intervento e provvedendo, poi, su sua disposizione ad operare la vigilanza esterna alle celle.
    In considerazione della limitata autonomia nel servizio e degli interventi svolti per attenuare le vessazioni, primo fra tutti, quello di chiudere le celle, limitando l’accesso al solo personale che si occupava della redazione degli atti, si deve escludere che sia stata raggiunta in capo agli imputati la prova certa della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 608 c.p., in ordine al quale gli stessi devono essere assolti perché il fatto non costituisce reato.
    Per quanto riguarda i reati di percosse, lesioni personali, ingiurie, minacce e violenza contestati in continuazione al Sottotenente Barucco ed al Tenente Braini commessi all’interno delle celle soggette alla loro vigilanza di cui ai capi 30 e 32 dell’imputazione il Collegio ritiene che, in considerazione del loro ruolo e grado e dell’incarico operativo assegnato ai sott’ufficiali, la loro presenza davanti alle celle sia stata sporadica e non continuativa e non sia emersa la prova che abbiano assistito ai singoli episodi loro contestati.
    Ne consegue che, in mancanza di una prova certa in ordine alla consapevolezza dei singoli episodi a loro contestati non può essere configurata a carico degli imputati alcuna omissione penalmente rilevante e gli stessi devono, quindi, andare assolti – ex art. 530 cpv. c.p.p. - per non aver commesso i fatti.

    Terminato l’esame delle posizioni degli imputati c.d. “apicali” e “ quadri intermedi” incaricati, questi ultimi,  della vigilanza alla celle, vanno affrontate le situazioni dei prevenuti che l’Ufficio del PM ha definito “esecutori materiali” di  fatti criminosi specifici in danno di una o più parti lese ben individuate: la prima posizione che, in ordine di elencazione nel decreto che dispone il giudizio, viene in essere è quella dell’imputata Mancini Diana, all’epoca dei fatti agente della P.S., accusata del delitto di cui all’art. 608 c.p. in danno di Grippaudo Gabriella, contestatole al capo 50) della rubrica: a carico della prevenuta militano le precise dichiarazioni rese in dibattimento dalla parte offesa, la quale ha riferito che un’agente donna della P.S., da lei riconosciuta con certezza nella Mancini nel corso di un incidente probatorio ( riconoscimento ribadito in udienza, con una descrizione delle fattezze della prevenuta, che corrispondono in toto al suo aspetto fisico, come questo Collegio ha potuto verificare in sede di esame della stessa imputata al dibattimento, riconoscimento indirettamente confermato dalla stessa imputata, che, in esame, ha ammesso di aver accompagnato 2 donne, di cui una bionda, come è la Grippaudo, con la quale scambiò qualche frase) la accompagnò, nella notte tra il 21 e il 22/7/01, al bagno dalla cella e viceversa tenendole le mani dietro la schiena e la testa abbassata sino alle ginocchia, tollerando che, durante il tragitto di andata e ritorno, agenti disposti lungo il  corridoio la ingiuriassero con gli epiteti “comunisti merde, zecche” etc e la colpissero con calci e sgambetti.
    Peraltro, la stessa parte offesa ( e ciò conferma la genuinità delle sue dichiarazioni) ha anche riferito che l’imputata, mentre le teneva le braccia dietro la schiena, si scusò con lei per tale misura, giustificandola con l’obbedienza a precise disposizioni che aveva ricevuto e che, durante il percorso in corridoio, le raccomandava di fare attenzione e la faceva camminare rapidamente per evitare che venisse colpita dagli agenti che stazionavano ai lati del corridoio: inoltre, ha precisato ancora la Grippaudo, una volta giunte nel locale servizi igienici, tra lei e la Mancini si instaurò un dialogo dai toni tranquilli avente a oggetto la situazione delle manifestazioni di piazza, nel corso del quale la teste ebbe a criticare il duro comportamento delle forze di polizia nei confronti dei manifestanti mentre la prevenuta ribattè che anche tra questi ultimi vi erano persone che avevano compiuto devastazioni e atti di violenza.
    Il quadro della situazione che emerge dalla deposizione della persona offesa Grippaudo consente, secondo il giudicante, di nutrire un fondato dubbio sulla sussistenza, in capo all’imputata Mancini, del dolo del reato contestatole: ella, infatti, trovandosi dinanzi a una situazione sulla quale non aveva alcun serio potere di intervento ( non va dimenticato che la prevenuta, all’epoca del G8, non aveva alcun grado, ma era una semplice agente), si è adoperata in qualche modo per ridurre lo stato di disagio fisico e psicologico in cui  versava la Grippaudo: del resto, quale sarebbe stata l’alternativa?  probabilmente riportare l’arrestata in cella in attesa o che la situazione in corridoio si calmasse o che intervenisse un superiore, magari da lei avvertito, aggravando, però, certamente, lo stato di malessere fisico della parte lesa, che aveva urgente necessità di recarsi al bagno per espletare i propri bisogni fisiologici e curare la propria igiene, in quanto si trovava nel periodo mestruale: al riguardo, va sottolineato che, come è stato riferito da quasi tutti i testi, le attese per l’accompagnamento ai bagni erano solitamente assai lunghe, particolarmente per le arrestate, data la scarsità di personale femminile delle forze di polizia in rapporto al grande numero delle persone ristrette.
    Pertanto, la Mancini Diana deve essere assolta dal reato ascrittole perché il fatto non costituisce reato, ex art. 530, cpv, c.p.p.                      
    Salomone Massimo:
    al Salomone sono contestati i delitti di cui al capo 51) ( violazione degli artt. 110, 40, 581, 61 nn. 1, 5 e 9 in danno di Arculeo Carlo per non aver impedito che agenti schierati in corridoio lo colpissero durante l’accompagnamento alla cella), al capo 52) ( 110, 81 cpv, 56, 610, 61 nn. 1, 5 e 9 in danno di Vie Valerie per aver tentato di costringere quest’ultima, con la minaccia di non farle più rivedere i figli e col non impedire che la stessa venisse schiaffeggiata, a firmare gli atti relativi all’arresto) e al capo 53) ( 110, 40 cpv, 81, 582, 610, 61 nn. 1, 5  e 9 c.p. nei confronti di Larroquelle David per aver provocato, in concorso con il collega Gaetano Antonello, alla parte lesa, nell’ufficio trattazione atti, fratture costali per costringerlo a firmare atti relativi al suo arresto).
    Per i reati ascritti ai capi 52) e 53) già il PM ha chiesto, in requisitoria, l’assoluzione dell’imputato per non aver commesso i fatti: tale richiesta trova concorde questo Collegio, per le seguenti motivazioni:
    per quanto riguarda il reato sub 52), va rilevato che, sebbene la parte lesa Vie abbia situato l’episodio in un locale che, per l’ubicazione che ha indicato corrisponde alla stanza della Squadra Mobile dove prestava servizio l’imputato e in una postazione descritta come la postazione 5, cui era addetto appunto il Salomone (circostanze pacifiche, perché confermate da numerose testimonianze di poliziotti compagni di lavoro del prevenuto, quali Tripisciano, La Rosa, Pinzone)  e lo abbia, altresì, collocato temporalmente in una fascia oraria compatibile con la presenza in loco dell’imputato, tuttavia, in sede di ricognizione fotografica, ha riconosciuto la persona che la interrogò mostrandole la foto dei  figli nella fotografia n. 16 dell’album della P.S. che riproduce le sembianze non del Salomone ma dell’Assistente Maurizio Quatra, le cui fattezze sono molto somiglianti a quelle dell’attuale imputato: in tale situazione, manca la prova che l’autore del reato de quo debba identificarsi nel Salomone e se ne impone, perciò, l’assoluzione per non aver commesso il fatto ex art. 530, comma 1, c.p.p.
    In ordine, poi, all’imputazione sub 53), l’istruttoria dibattimentale ha dimostrato che il Salomone non era presente nella stanza nel momento in cui la parte lesa Larroquelle veniva colpito con il calcio che gli provocò la frattura costale: la persona offesa, infatti, pur avendo dato una descrizione fisica di un funzionario di polizia che si trovava nel locale al momento del suo ingresso corrispondente alle caratteristiche fisiche del Salomone e pur avendolo riconosciuto nella foto n. 5 dell’album della P.S., tuttavia, (pagg. 75 e 76 della trascrizione della sua deposizione in dibattimento) ha dichiarato di non aver visto se tale persona fosse presente nel momento del calcio alle costole, precisando ulteriormente, a pag. 101, “…confermo il fatto che non era presente nel momento ma era rimasto in corridoio..”      
    Ne consegue l’assoluzione del Salomone anche dal delitto ascrittogli al capo 53) della rubrica per non aver commesso il fatto, sempre in forza dell’art. 530, comma 1, c.p.p.
    Parimenti assolto, ma ex art. 530, cpv, c.p.p., deve essere il Salomone dal reato contestatogli sub 51), poiché, in questo caso, quantunque sussistano, a suo carico, le dichiarazioni precise del teste assistito Arculeo, tuttavia l’unico riscontro è costituito da un riconoscimento fotografico (non eseguito nella forma dell’incidente probatorio come nel caso della coimputata Mancini), la cui validità appare dubbia solo che si consideri la notevole somiglianza esistente tra l’imputato e il collega Quatra, tanto da aver tratto in inganno la teste Vie Valerie, che, pure, aveva trascorso nella stanza trattazione atti della Squadra Mobile, dove operava l’imputato, un tempo assai più lungo di quello occorso all’Arculeo per percorrere, accompagnato dal prevenuto, il breve tragitto tra l’atrio della struttura di Bolzaneto e la cella.
    Gaetano Antonello:
    a questo imputato sono ascritti i reati elencati ai nn. 54), 55) e 56) della rubrica: il primo di essi consiste in lesioni e violenza privata, in concorso con il coimputato Salomone, in danno di Larroquelle David, per averlo, nell’ufficio trattazione atti della Squadra Mobile, percosso ripetutamente con calci e pugni, fratturandogli le costole e costringendolo a firmare gli atti del suo arresto.
    Innanzitutto, occorre escludere, per le ragioni già esposte nel corso dell’esame della posizione del coimputato Salomone, il concorso dello stesso Salomone nella partecipazione ai suddetti fatti; quanto al merito dell’imputazione, va osservato quanto segue:
    il Larroquelle, arrestato intorno alle ore 17,30 del 20/7/01 è stato condotto nella caserma di Bolzaneto e immatricolato alle 3,25 del 21/7/01: già nella querela depositata il 19/10/01 la parte offesa aveva riferito di essere stato più volte picchiato da vari agenti nell’ufficio trattazione atti e costretto, così, a firmare il verbale di arresto: ha, poi, testimoniato all’udienza del 12/6/06, precisando: “in una stanza chiamata ( sulla piantina del sito mostrata al teste, n.d.r.) Squadra Mobile sul lato destro entrando la seconda stanza…due poliziotti mi hanno preso per le braccia, mi hanno piegato la schiena e mi hanno fatto attraversare il corridoio sotto le percosse degli altri poliziotti…avevo sempre i laccetti alle mani…all’interno c’erano cinque o sei persone ed una scrivania…persone in borghese…c’era una persona dietro la scrivania e le altre tutte intorno alla stanza… mi hanno parlato in italiano…penso “Figlio di puttana” ed altre di cui non mi ricordo…mi hanno tolto i lacci, mi hanno insultato e ho ricevuto percosse e pugni dagli agenti che erano intorno a me…da tutti…pugni e calci…sul viso e pancia e anche i testicoli…mi hanno colpito uno dopo l’altro, quando uno mi dava un calcio dopo prendevo un pugno da un altro sino a cadere per terra…mi hanno chiesto di firmare un documento…mi hanno rialzato chiedendomi di firmare… a terra ho ricevuto calci sì…mi hanno chiesto di firmare un documento redatto in italiano, ho detto che non capivo e che volevo una traduzione ed hanno ricominciato a colpirmi…il modo era come quello di prima con pugni e calci…dopo ho firmato… dopo la firma l’uomo di fronte alla scrivania ha indossato guanti neri e si è avvicinato a me, nello stesso tempo un altro uomo mi ha colpito con un calcio nelle costole, sono caduto, soffocavo, mi hanno poi riportato in cella…una volta ricevuto questo colpo, questa percossa questo con i riccioli e con i guanti ha detto qualche cosa che somigliava a va bene così fuori… ( trascrizione, pagg. da 65 a 74); circa l’orario in cui è avvenuto l’episodio riferito, il testimone ha dichiarato che quando l’hanno prelevato dalla cella era notte ( pag. 65) e ha descritto le sembianze degli agenti presenti nella stanza al momento del pestaggio come segue: “…mi ricordo della persona davanti alla scrivania capelli riccioli di lunghezza madia neri…sui quaranta… alto e portante ma non grosso…un fisico normale un po’ più alto di me…” ( il teste ha precisato di essere alto 1,73) ( pagg. da 71 a 74 trascrizione).
    La parte offesa ha poi confermato il riconoscimento già compiuto nella fase delle indagini dell’imputato Gaetano come l’uomo seduto alla scrivania che indossò i guanti neri raffigurato nella foto 7 dell’album fotografico della P.S. ( pag. 100) e che, come è pacifico, era il più alto in grado nell’ufficio.
    Le lesioni costali subite dal Larroquelle trovano riscontro nel referto medico dell’Ospedale di Alessandria datato 24/7/01, redatto immediatamente dopo la scarcerazione, in cui si certifica la presenza di una frattura scomposta della VI, VII e VIII costola sinistra  nonché una distorsione del rachide cervicale  e un trauma cranico di minore entità.
    Il nesso causale tra la lesione costale e il calcio al torso ricevuto dal Larroquelle nell’ufficio Squadra Mobile è dimostrato dal fatto che la parte lesa ha dichiarato di essersi sentita soffocare subito dopo aver patito detto colpo  ( pag. 74).
    Al secondo capo (55) si contesta al Gaetano il reato di cui all’art. 610 c.p., in concorso con altri poliziotti rimasti ignoti, in danno dell’arrestata Ender Taline, per averla, nella stanza Squadra Mobile, costretta a subire il taglio di tre ciocche di capelli: la Ender, arrestata circa alle 17,30 del 20 luglio e immatricolata a Bolzaneto alle 3,10 del 21, ha, nella sua deposizione resa all’udienza dibattimentale del 9/6/06, dichiarato: “ sarà stata o la stanza Digos o quella che si chiama Squadra Mobile…una tavola sulla mia sinistra all’ingresso, entrando, un uomo seduto a questa tavola e quattro altri uomini dall’altra parte del tavolo…tutti e cinque in borghese…la porta è stata chiusa…sono arrivata la prima domanda che mi è stata fatta è se fossi incinta dall’uomo seduto alla scrivania…in italiano facendo un segno mi hanno detto: bambino? Ho detto di no e a questo punto uno degli uomini mi ha dato un colpo nella pancia, uno degli uomini in piedi intorno a me…un pugno…l’uomo seduto alla scrivania mi ha detto in italiano: Firma e così ho capito che mi voleva fare firmare però mi ha presentato un foglio…nascondendo le scritture…ho provato ad avvicinarmi alla scrivania per vedere più da vicino…ho detto non firmerò. Mi hanno tolto gli occhiali e i quattro uomini intorno a me hanno iniziato a picchiarmi sui timpani e a farmi cadere…sì tempie…diverse volte. A un certo punto una delle volte in cui sono caduta uno di loro ha preso le forbici ed ha iniziato a tagliarmi i capelli. A questo punto: ok d’accordo firmo. Mi sono rialzata, l’uomo seduto alla scrivania mi dice firma ma io sono tenuta dalle mani…finalmente mi danno una penna…dopo avere firmato 4 o 5 fogli gli faccio capire che ho diritto ad un avvocato dicendo avvocato, avvocato. Mi pongono la domanda: avvocato? Ed io rispondo sì a questo punto mi colpiscono di nuovo e cado di nuovo a terra diverse volte…sempre sulle tempie e sul viso…dico no niente avvocato ok…dopo ricevo un calcio nella schiena un po’ più forte, tornano verso di me con le forbici…ero sdraiata in un angolo della stanza e si sono avvicinati con le forbici…a questo punto ho urlato, ho provato a difendermi…mi ricordo che qualcuno ha aperto la porta, hanno smesso e mi sono rialzata…” ( trascrizione da pag. 80 a 83); in merito alla collocazione temporale dell’episodio testè riportato, la Ender ha ricordato che era l’una o le due del mattino ( pag. 84), mentre delle fattezze dell’uomo seduto alla scrivania ha fornito questa descrizione:”…portava una camicia gialla o rosa, direi gialla, sì, sì portava i capelli neri, lunghi, subito abbastanza  attillati vicino al viso e poi con dei riccioli…l’ho visto seduto…mi sembrava abbastanza magro e non tanto alto…non mi sembra che abbia portato né la barba né i baffetti né gli occhiali…direi più o meno che poteva avere 35-40 anni…” ( pag. 85).
    La Ender aveva già reso analoghe dichiarazioni al G.I.P. in data 23/7/01 in sede di interrogatorio per la convalida dell’arresto (e, quindi, nell’immediatezza dei fatti, il che rappresenta ulteriore conferma della genuinità e spontaneità delle dichiarazioni stesse) e, in quell’occasione, vi è stato un puntuale riscontro del racconto del taglio dei capelli: il giudice, infatti, nel verbale di interrogatorio  ha dato atto che: “L’arrestata mostra tre ciocche di capelli che risultano di gran lunga più corte delle altre”: detto verbale è stato acquisito da questo Tribunale per essere utilizzato limitatamente alla suddetta constatazione del giudice.
    Infine, al capo 56) si ascrive al Gaetano il reato di cui all’art. 610 c.p., in concorso con altri agenti rimasti ignoti, in danno di Chicharro Sanchez Pedro, Otero Balado Carlos Manuel, Percivati Ester, Nebot Cesar e Ender Taline per averli, nell’ufficio Squadra Mobile, costretti con percosse e minacce a firmare gli atti dell’arresto.
    Tutte le suddette parti lese, arrestate insieme verso le 17,30 del 20 luglio, sono state immatricolate tra le 3,05 e le 3,30 del 21 e già nelle rispettive querele, depositate il 19/10/01, l’Otero e il Chicharro avevano lamentato umiliazioni e percosse, consistenti nel taglio di ciocche di capelli per il solo Chicharro e nel colpire sul collo lo stesso Chicharro e sui genitali l’Otero con un salame, nell’ufficio trattazione atti allo scopo di indurli a sottoscrivere i verbali di arresto.
    Sia il Chicharro che l’Otero sono stati escussi a testi all’udienza del 9/6/06 e hanno, rispettivamente, dichiarato: il Chicharro: “…la stanza della Squadra Mobile, la seconda a destra partendo dal basso…entravi, c’era un tavolo così lungo tutta la parete, c’era un ispettore…il capo, quello seduto al tavolo, e altri tre…lui prende la dichiarazione e la mette al lato del tavolo, si mette i guanti e inizia a picchiarmi, mentre gli altri due mi tenevano per le braccia…più io dicevo che non firmavo, più loro diventavano aggressivi. Uno prese un coltello e mi cominciò a tagliare i capelli a colpi di coltello…un coltello a serramanico…dissero che lo portavo io ma non era mio .Presero anche  un salame e mi colpirono al collo con un salame commestibile, tutto questo per obbligarmi a firmare. Io continuavo a dire di no, che volevo leggerlo e cominciavano a colpire la testa contro il tavolo, io dissi che avrei firmato, stavo sanguinando…erano quattro le persone, il capo più tre agenti…il capo non si mosse da dietro la sua scrivania…erano i tre che facevano il lavoro di picchiare…il capo ha indossato guanti, penso, neri…si è messo i guanti e iniziò a picchiarmi si alzò in piedi…continuavano a picchiare, firmai e mi riportarono nella cella…” ( pagg. da 11 a 16 della trascrizione); il fatto, secondo il teste, avvenne alle due o tre del mattino ( pag.16) e il “capo” viene così descritto dal testimone: “…più o meno della mia statura, 1,70, capelli ricci e neri, aveva il viso magro, aveva pantaloni di tela azzurra chiara e una camicia di colore verde e stivali militari…nel complesso robusto atletico…1,72-1,73 perché lo vidi all’altezza del viso…trenta anni e qualche cosa, intorno ai trenta…” ( pag. 16);
    l’Otero: “una stanza Squadra Mobile o Digos…c’era una porta, aveva a sinistra una scrivania…davanti alla scrivania c’era una persona vestita in borghese, al lato vi era un carrello pieno di cose…prese in un supermercato…tre o quattro persone…uno stava in borghese quello di fronte a me con i capelli neri e ricci, gli altri stavano indietro…lì mi hanno messo un foglio sul tavolo e mi hanno detto firma qui…io volevo leggerlo e loro mi hanno detto Te lo spiego io cos’è, poi misero da parte il documento e si misero i guanti…non quello che ho visto mettersi i guanti era solo quello di fronte a me…uno di essi prese dal carrello…mi stavano picchiando con il salame ed io sono caduto a terra, quando fui a terra uno mi prese per una gamba e l’altro per l’altra e con il salame mi colpivano i testicoli più di una volta. Io rimasi senza respiro, in due mi sollevarono, mi ha messo il documento davanti, ha preso la penna a sfera e ho firmato…era di notte era buio…i guanti che ha indossato la persona davanti al tavolo erano neri…” ( pagg. da 44 a 47 della trascrizione); il testimone ha così descritto le sembianze dell’uomo in borghese davanti al tavolo: “…nero di capelli, capelli abbastanza riccioluti, più basso di me che sono 1,80 e qualche cosa, non molto ma insomma più basso…normale né magra né grassa…i pantaloni erano di tela di tessuto jeans, no barba no, occhiali in questo momento credo di no…”(pag.47)        
    Anche la Percivati Ester aveva già esposto in querela, depositata il 19/10/01, di aver subito percosse nell’ufficio trattazione atti quando si era rifiutata di firmare perché non riusciva a leggere il testo dei documenti; successivamente, nella propria testimonianza resa all’udienza dibattimentale del 12/6/06, ha precisato: “sono stata portata fuori una volta per firmare le mie accuse, penso il foglio dove dovevano esserci scritte le mie accuse…una stanza tra l’entrata ed i bagni, mi sembra fosse quella più vicino ai bagni…sulla destra entrando…in questa stanza quando sono arrivata mi sembra ci fossero quattro o cinque persone…un’altra persona era dietro ad una scrivania con una maglietta verde…mi ha dato un foglio che era praticamente piegato su se stesso e dove restava solo visibile lo spazio per firmare…mi sono rifiutata di firmare…ho chiesto di poter leggere cosa c’era scritto e me lo hanno rifiutato…mi sembra che parlassi solo con la persona che era dietro la scrivania dunque quello con la maglietta verde…ho rifiutato di firmare…mi sono presa parecchie sberle…l’uomo con la maglia verde e quello con la maglia gialla si son messi tutti e due dei guanti di pelle…mi sono presa una sberla che mi ha sbattuto praticamente la testa contro il muro…non ne ho preso una sola…mi ricordo di averne presa una più forte specialmente da quello che stava dietro alla scrivania, però mi sono presa più colpi a questo punto perché mi ero rifiutata di firmare ed hanno cercato di intimidirmi perché firmassi…mi sono presa un po’ di botte…dopo queste sberle ho ancora rifiutato di firmare quindi mi hanno sbattuto fuori, mi hanno spinto fuori…nella stanza penso di aver ricevuto anche un calcio…verso il piede o la caviglia…ma soprattutto sberle al viso…mi pare che mi abbiano chiesto se fossi incinta…” ( pagg. da 144 a 157 trascrizione).
    In ordine all’orario degli avvenimenti descritti la teste ha ricordato di essere stata accompagnata al bagno di notte, tra mezzanotte e l’una, che successivamente la Ender Taline, sua compagna di cella, venne portata nell’ufficio trattazione atti e che circa 10 minuti/ ¼ d’ora dopo il ritorno in cella della Ender, lei  stessa fu accompagnata nel suddetto ufficio ( pagg. 145 e 146 trascrizione); infine, per quanto riguarda l’aspetto fisico della persona che stava dietro la scrivania, la Percivati così lo ha descritto: “…un altro un pò più basso, con una maglietta verde che stava dietro la scrivania ma che dopo si è anche alzato per farmi firmare era un po’ meno alto dell’altro ( che aveva detto essere circa 1,80, n.d.r.), più giovane dell’altro ( altro cui aveva attribuito un’età di circa 40 ann, n.d.r), aveva i capelli un po’ ricci neri…corporatura normale né grasso né magro…”( pagg. 150 e 151 trascrizione).
    Riguardo al Nebot Cesar, anche questi aveva riferito di minacce subite nell’ufficio trattazione atti nel proprio atto di querela del 29/10/01, affermando che “…al momento della firma della deposizione, non aveva diritto di chiedere un interprete, in caso contrario ricevevamo colpi, nessun diritto di telefonare ad un avvocato, ad ogni richiesta un colpo veniva dato in risposta…”
    In seguito, ascoltato come teste all’udienza del 12/6/06, ha dichiarato: “…sono stato portato nella prima stanza di ingresso sulla destra o la seconda… c’era una scrivania…mi hanno fatto sedere su una sedia e non ero da solo perché c’erano agenti…direi quattro, cinque o sei persone…ero seduto di fronte alla parete al muro…dietro la scrivania un signore seduto ed io di fronte a questo signore seduto… gli altri agenti erano presenti intorno a me, probabilmente uno o due agenti da tutte e due le parti della persona seduta dietro alla scrivania e gli altri dietro di me…in piedi…questa stanza era per portarci a firmare, quando ho visto le scritte che non capivo ho richiesto un traduttore, ogni volta che chiedevo qualche cosa ricevevo schiaffi, dunque dopo ho chiesto un avvocato e giù schiaffi, non capivo e non volevo firmare e schiaffi, schiaffi finchè firmo…era impossibile per me prendere questo foglio in mano e poterlo leggere impossibile perchè c’era tanta pressione e tensione, firma,firma, colpi di qua e di là, la tensione non riuscivo a concentrarmi, tanti schiaffi e sempre colpi dietro la testa, sui fianchi, dietro la schiena…ricevevo schiaffi dalla persona seduta di fronte a me, ricevevo schiaffi dalla persona seduta dall’altra parte della scrivania, i colpi che ricevevo nella pancia, nel basso della pancia e sui lati erano dati da persone che erano dietro di me…alla fine sono stato obbligato dunque sì…” ( pagg. da 23 a 26 trascrizione): quanto all’orario in cui devono collocarsi gli episodi riferiti dal testimone, quest’ultimo ha precisato che “è durato un quarto d’ora…era verso la fine mi sembra o magari in mezzo della notte…” ( pag. 26) e sull’aspetto fisico dell’uomo seduto alla scrivania, il teste ha fornito questa descrizione: “…un piccolo, era seduto, piccolo, capelli neri e ricciolo…dico piccolo per dire che non era di grandissima statura, era piccolo nel senso di piccolo magari la mia statura non so…un po’ nello stile della mia statura un metro e 78…magari a mala pena un po’ in carne di me però più o meno come me…all’epoca direi 35-40 anni…mi sembra averlo visto rasato, non ricordo occhiali…” ( pagg. 27 e 28 trascrizione).
    Infine la parte lesa Ender Taline ha deposto all’udienza del 9/6/06 e, in relazione a quanto avvenuto nell’ufficio trattazione atti, si rimanda alle dichiarazioni riportate a proposito dell’imputazione ascritta al Gaetano al capo 55) in precedenza esaminata, trattandosi delle medesime circostanze.
    Dal comparato esame delle sopra riportate testimonianze emerge chiara la prova della penale responsabilità del prevenuto in ordine a tutti i reati contestatigli ai capi 54), 55) e 56) della rubrica, sulla scorta delle seguenti considerazioni:
    - gli atti relativi agli arresti delle persone indicate come parti lese nei suddetti capi di imputazione risultano redatti nell’ufficio della Squadra Mobile e il foglio di consegna degli arrestati alla matricola dell’Amministrazione penitenziaria  è firmato, per tutti,  dall’Ispettore Gaetano, capo della postazione 7 all’interno del predetto ufficio e più alto in grado nello stesso;
    - è documentalmente provato ( doc. 2.5) che il Gaetano aveva prestato servizio a Bolzaneto  il giorno 20 luglio dalle ore 8,00 sino alle 3,30 del 21, con un orario, quindi, perfettamente compatibile con la presenza sul luogo di tutte le persone offese menzionate nelle imputazioni a suo carico;
    - l’esame comparato e coordinato delle testimonianze sopra riportate consente di evidenziarne i molti punti in comune e. precisamente:
    1. i fatti commessi in danno delle parti lese sono stati compiuti da più persone in maniera contestuale all’evidente fine di realizzare un vero e proprio pestaggio;
    2. il numero degli agenti presenti nella stanza  e la loro disposizione all’interno del locale sono indicati, concordemente, in tutte le deposizioni in un ordine di grandezza variabile tra le quattro e le sei persone e con una persona seduta alla scrivania con funzioni di comando e le altre in parte ai lati della scrivania stessa, in parte ( 1 o 2) alle spalle del teste;
    3. la persona che svolge funzioni di capo, all’inizio rimane seduta alla scrivania e, durante l’azione, si alza e indossa guanti di pelle nera o, comunque, scuri, con chiaro fine intimidatorio;
    4. il foglio da firmare, parzialmente coperto sì da non risultare interamente leggibile, è sempre mostrato agli arrestati dall’uomo alla scrivania;
    5. l’orario del pestaggio viene da tutte le persone  offese collocato in una fascia oraria compresa tra l’una e le tre della notte;
    6. l’uomo alla scrivania, almeno in tre casi ( Percivati, Nebot, Chicharro) partecipa direttamente al pestaggio;
    7. la dislocazione della stanza descritta nelle deposizioni corrisponde al locale dove prestava servizio il Gaetano;
    8. tutti i testi descrivono l’uomo alla scrivania come vestito in borghese ( sul punto, è risultato sicuramente provato in dibattimento, attraverso le deposizioni di numerosi agenti della P.S. in servizio presso il sito detentivo di Bolzaneto e  gli esami di alcuni imputati- cfr., per tutti, Perugini) che tutti gli addetti agli uffici trattazioni atti della DIGOS e della Squadra Mobile indossavano abiti civili) e con significative somiglianze relativamente a alcuni capi di abbigliamento: una maglietta o camicia verde ( Percivati e Chicharro) e pantaloni azzurro chiaro o tipo jeans ( Chicharro e Otero);
    9. tutte le deposizioni forniscono una descrizione sostanzialmente identica delle sembianze dell’uomo seduto alla scrivania ( età: 35-40 anni; altezza circa 1,70-1,75; corporatura media e atletica, capelli ricci neri non cortissimi, niente barba, baffi e occhiali), che corrisponde pienamente alle reali fattezze dell’imputato riprodotte nella fotografia n. 7 dell’album della Polizia di Stato acquisito agli att e alla sua età ( 36 anni nel luglio 2001, essendo nato nel 1965);
    10. infine, esiste il sicuro riconoscimento fotografico del prevenuto effettuato dalla parte lesa Larroquelle: non vi è, quindi, alcun dubbio che la persona seduta dietro la scrivania  si identifichi con l’imputato Gaetano Antonello.
    Esistono, comunque, numerosi altri riscontri su singoli episodi dei racconti delle persone offese e, cioè:
    1. il già ricordato referto dell’Ospedale di Alessandria in ordine alla lesione costale patita dal Larroquelle ( capo 54 dell’imputazione);
    2. il parimenti già esaminato esito del tagli di capelli in danno della Ender, riscontrato dal G.I.P. nel verbale dell’interrogatorio di convalida dell’arresto ( capo 55): di tale episodio si rinviene ulteriore riscontro nella deposizione della Franceschin Diana, resa il 13/2/06), laddove la teste ricorda di aver udito la minaccia di taglio rivolta alla Ender e di avere, poi, visto sul pavimento della stanza una ciocca di capelli, e in quella della Percivati, che ha riferito di aver visto la Ender tornare in cella dall’ufficio trattazione atti in lacrime con alcune ciocche di capelli mancanti;
    3. anche per il Chicharro esiste la prova dell’avvenuto taglio di capelli, prova fornita dalla foto segnaletica del medesimo, visionata all’udienza del 9/6/06: al riguardo, anche la Ender ha riferito di ave visto per terra, all’interno dell’ufficio trattazione atti,  ciocche di capelli simili, nel colore, a quelli di Pedro (Chicharro): a ciò si aggiunge la dichiarazione dell’Otero Balado di aver notato, mentre passava in corridoio, il taglio dei capelli del Chicharro;
    4. infine, in ordine all’episodio delle percosse inferte al Chicharro e all’Otero con un salame, va rilevato che dai verbali di perquisizione e  arresto degli stessi e di sequestro risulta che le suddette persone sono state arrestate mentre spingevano un carrello da supermercato pieno di alimenti di provenienza furtiva, tra cui un salame di tipo “Milano”, la cui fotografia è stata acquisita da questo Tribunale e la cui presenza, nell’ufficio trattazione atti della Squadra Mobile è stata notata da numerosi testi.   
    Il chiaro quadro probatorio a carico del Gaetano che emerge dalle risultanze dibattimentali sopra esaminate non viene affatto incrinato dalle deposizioni rese dagli agenti della P.S. addetti alle postazioni 6 e 7 dell’ufficio Squadra Mobile né da quelle fornite dai testi citati dalla difesa del prevenuto.
    Tutti i componenti delle suddette postazioni ( Ispettore Zampese, Vice-Sovrintendente Tammaro e Agente Scarpa per la postazione n.6; Sovrintendente Accornero e Assistente Astrici, oltre, naturalmente, l’attuale imputato, per la postazione n. 7) hanno dichiarato di non aver assistito a atti di violenza all’interno dell’ufficio: tuttavia le surriferite testimonianze impongono alcune precisazioni e valutazioni, che di seguito si vengono a esporre.    
    Secondo le persone offese il pestaggio è stato compiuto da un numero di persone variabile tra 4 e 6 e il numero totale degli addetti alle postazioni, compreso l’attuale  imputato, è di 6 persone; non vi sono elementi per ritenere, né ciò appare verosimile, che immediatamente prima dei  singoli episodi di percosse tutti i poliziotti dell’ufficio, eccetto il Gaetano, siano usciti tutti insieme dalla stanza e contemporaneamente siano stati sostituiti da altro personale, in eguale numero e parimenti in borghese: una sola parte lesa ( Larroquelle) parla di colpi inferti da 5 o 6 persone mentre tutte le altre parti offese riferiscono nel complesso di un pestaggio eseguito da un gruppo di 4 o 5 elementi, comprendente il Gaetano.
    Conseguentemente, deve ritenersi dimostrato il fatto che le percosse siano state inflitte dal Gaetano in concorso con altri componenti le due postazioni: orbene, poiché quasi tutte le parti lese indicano quali autori dei pestaggi persone in numero inferiore a 6, ne deriva che non tutti i componenti le postazioni percossero insieme con l’imputato, il quale è l’unico indicato come sempre presente nella stanza: in proposito deve osservarsi come non sia emersa dall’istruttoria dibattimentale alcuna risultanza idonea a stabilire quali tra i poliziotti in servizio  nell’ufficio della Squadra Mobile fossero o meno presenti nel corso delle rotazioni delle varie persone offese.
    Gli ufficiali e agenti della P.S. escussi a testi, invero, hanno dichiarato che vi era un gran via vai nella stanza e che ciascuno di loro doveva espletare diversi compiti ( fotocopiatura di documenti, accompagnamento degli arrestati al fotosegnalamento etc.), per cui aveva la necessità di uscire dal locale: sul punto, alla domanda circa la loro presenza nel momento in cui gli arrestati venivano chiamati nell’ufficio per la firma del p.v. di sequestro, hanno risposto:
    Zampese ( escusso il 18/12/06): “No, no,no, non in materia no, perché poi è entrato ( Giovanetti, n.d.r.),perché poi lui si è allontanato in un secondo tempo non glielo so dire…” ( pag. 105 trascrizione); Tammaro ( testimonianza 18/12/06) “…Diciamo che poi non è che rimanevo sempre lì, ripeto…non me lo ricordo…” ( pagg. 123 e 124 trascrizione); Scarpa ( assunto il 21/5/07), il quale non ricorda nulla degli arrestati del gruppo Percivati e precisa che aveva il compito di accompagnare gli arrestati al fotosegnalamento, per cui molto spesso era fuori dalla stanza; Accornero ( deposizione 18/12/06): “…non ricordo…” ( pag. 150 trascrizione); Astrici ( 18/5/07), il quale riferisce di ricordare solo il Larroquelle, a causa della particolarità del nome ( verbale riassuntivo, pag. 127): come è facile notare, nessuna delle succitate testimonianze riesce a portare elementi di prova a discarico del prevenuto, così come, del resto, si verifica anche in relazione alle deposizioni rese dai testi dedotti dalla difesa del Gaetano: infatti:
    Il teste Tinelli Rocco ( deposizione del 21/5/07), medico del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Alessandria che ha certificato la frattura costale del Larroquelle, nel confermare il suo referto, agli atti, ove si legge: “riferisce di essere stato percosso durante i tafferugli”, ha aggiunto di non ricordare nulla della visita, tranne la circostanza che il paziente parlava francese e era accompagnato da 2 o 3 persone; a questo proposito la difesa dell’imputato ha fatto leva sulla dizione “tafferugli” per concluderne che il Larroquelle si era procurato la lesione non all’interno della caserma di Bolzaneto, bensì durante gli scontri di piazza precedenti il suo arresto: tale ricostruzione dei fatti non può essere condivisa dal Collegio giudicante in virtù delle seguenti argomentazioni:     
    la circostanza che il referto del Dr. Tinelli rechi la dizione “tafferugli” non inficia il valore probatorio delle dichiarazioni della parte offesa Larroquelle, la quale ha riferito di aver raccontato al medico del Pronto Soccorso di essere stato colpito da poliziotti, tanto è vero che nel certificato viene usata  l’espressione “essere stato percosso” e non  “essersi ferito” e, inoltre, deve porsi mente al fatto che, nel corso del G8, gli scontri sono stati soltanto tra manifestanti e forze dell’ordine e non tra gruppi diversi di manifestanti: a ciò si aggiunge la circostanza che il Larroquelle è giunto all’ospedale  accompagnato dalla Percivati, che parla correntemente il francese, per cui se la parte offesa avesse voluto precostituirsi callidamente una prova documentale sarebbe stata ben attenta a far scrivere dal medico le parole “poliziotto” o “polizia”.
    Quanto, poi, alla deposizione del CTP della difesa, Dr. Salvi, il quale ha riferito che, nel momento in cui ebbe a visitare il Gaetano, nel febbraio 2005, questi presentava esiti di uno strappo ai muscoli pettorali  subito 2 o 3 mesi prima del luglio 2001 ( fatto dal quale il difensore vorrebbe far derivare l’impossibilità, per il suo assistito di compiere, all’epoca dei fatti contestatigli, qualsiasi movimento violento, tipo colpire con pugni o calci, pena insopportabile dolorabilità), si tratta di dichiarazione del tutto irrilevante, perché, avendo visitato il Gaetano a quattro anni di distanza dai fatti, non ha potuto riferire alcunché di significativo sulle condizioni fisiche del prevenuto nel luglio 2001: inoltre, come correttamente ha sottolineato il PM, l’imputato era, all’epoca, regolarmente in servizio  e abile al lavoro, lavoro che, per di più, si è protratto ininterrottamente dalle 8,00 del venerdì 20 luglio alle 3-3,30 del sabato 21.
    Parimenti irrilevanti sono risultati i testi Gori ( udienza 21/5/07), Apicella ( 18/5/07) e Guiso ( 28/5/07), poiché tutti costoro hanno dichiarato di essersi recati presso l’ufficio Squadra Mobile di Bolzaneto solo per condurvi persone in stato di arresto o di fermo e di essersi allontanati prima della mezzanotte del 20 luglio e, quindi, in un momento sicuramente precedente gli episodi di percosse riferiti dalle parti offese.
    Miglior sorte per la difesa del Gaetano non merita neppure la deposizione che l’Ispettore P.S. Giovanetti Matteo, nel luglio 2001 in servizio alla Squadra Mobile della Questura di Genova e autore, con la collega Pacchiarotti Cinzia dell’arresto del “gruppo Percivati”, ha reso all’udienza del 18/5/07: il Giovanetti ha riferito di aver colpito al corpo “in maniera decisa con una colluttazione brevissima e secca” il Larroquelle, da lui descritto come “il biondastro”, al fine di vincerne la resistenza nella fase dell’arresto. 
    Su questa dichiarazione del Giovanetti il difensore del Gaetano fonda l’argomentazione per cui a colpire la parte offesa provocandogli la rottura delle costole non sarebbe stato l’imputato, bensì il teste: tuttavia, anche questa tesi non ha pregio, per due ragioni: in primo luogo, perché il fatto che il Larroquelle fosse stato percosso durante l’arresto non esclude che lo stesso possa aver ricevuto altri colpi dopo l’arrivo alla caserma di Bolzaneto e, in secondo luogo, va sottolineato che lo stesso Larroquelle ha precisato  di essersi sentito soffocare e di non essere riuscito a respirare soltanto subito dopo i colpi ricevuti nel costato all’interno della stanza della Squadra Mobile e, in particolare, dopo l’ultimo calcio.
    Neppure rileva il fatto che il Giovanetti abbia dichiarato che, mentre si trovava all’interno della stanza Squadra Mobile per redigere gli atti dell’arresto, non assistette a alcun atto di violenza, poiché ha precisato di essersi allontanato verso le 23,00, quando arrivò la collega Pacchiarotti, che sottoscrisse gli atti già da lui redatti e, sul punto, giova rammentare che tutte le parti lese collocano le percosse ricevute nella fascia oraria compresa tra mezzanotte e le tre circa del mattino successivo, per cui è logico che il teste non abbia assistito a tali episodi.
    Pertanto, sulla scorta delle argomentazioni che precedono, il Gaetano deve essere riconosciuto colpevole di tutti i delitti ascrittigli ai capi 54), 55) e 56) della rubrica e condannato, riservandosi al prosieguo la quantificazione della pena; circa le aggravanti contestate in detti capi, sussistono certamente quelle previste ai nn. 5) e 9) dell’art. 61 c.p., poiché non è revocabile in dubbio che le persone offese si trovassero, per la loro condizione di arrestati, privati, tra l’altro, della possibilità di avvalersi dell’assistenza legale, in uno stato tale da diminuirne sensibilmente le capacità di difesa  e che l’imputato abbia, nel compiere i reati de quibus, abusato dei poteri e violato i doveri connaturati al suo ufficio di pubblico ufficiale e di ufficiale di P.G.; non può, invece, ritenersi configurata l’aggravante del n.1) del suddetto articolo 61 c.p., consistente nell’aver agito per motivi abietti e futili, posto che nel capo di imputazione non vengono specificati e descritti tali motivi: sul punto, infatti, la giurisprudenza del Supremo Collegio ( per tutte, sent. Sez I, 00/218081) statuisce che per la configurabilità  dei motivi futili occorre che il movente del reato sia identificato con certezza, non potendosi giustificare l’applicazione di detta aggravante quando risulti incerta la reale spinta a delinquere, posto che l’ambiguità probatoria sul punto non può ritorcersi a danno dell’imputato, accollando a quest’ultimo – in contrasto con il canone fondamentale del processo penale secondo cui spetta all’accusa provare non solo i fatti costitutivi del reato ma anche quelli che, come le circostanze aggravanti, danno luogo a un inasprimento del trattamento sanzionatorio – l’onere di fornire la prova negativa dell’inesistenza della futilità del motivo.
    Pigozzi Massimo Luigi.           
    All’imputato viene addebitato il delitto di lesioni personali aggravate a termini dell’art. 583 c.p. in danno di Azzolina Giuseppe, per avergli lacerato la mano sinistra sul piazzale antistante il locale adibito a camere di sicurezza.
    Prima di affrontare l’esame del merito dell’imputazione è necessario svolgere alcune considerazioni circa l’attendibilità della deposizione della parte offesa: al riguardo, va evidenziato che l’Azzolina ha deposto in veste di teste c.d.”puro” e non nelle forme dell’art. 197 bis c.p., non essendo mai stato oggetto di indagini, per cui le sue dichiarazioni, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, non abbisognano di riscontri esterni, essendo sufficiente che siano intrinsecamente coerenti e non contraddittorie, verosimili e non inficiate da motivi di vendetta nei confronti dell’imputato o da costrizioni di sorta: tutte queste condizioni risultano soddisfatte nel caso dell’Azzolina, poiché questi ha costantemente ribadito la sua versione dei fatti dapprima nella querela depositata nell’immediatezza dell’accaduto ( il 13/8/01, a fronte dell’episodio criminoso in suo danno compiuto il 20/7/01) e, successivamente, al dibattimento, dove ha deposto il 30/1/06; il suo racconto ha sempre seguito un filo assolutamente logico e lineare, senza contraddizioni o ritrattazioni e, infine, dal dibattimento non sono emerse ragioni di ostilità di Azzolina nei riguardi del Pigozzi che possano aver giustificato una dichiarazione calunniosa ai danni di costui ovvero situazioni di subornazione del teste da parte di soggetti esterni.
    Peraltro, nella specie, esistono anche, come si vedrà, in seguito, numerosi riscontri oggettivi alla versione dell’Azzolina, alcuni dei quali provenienti, addirittura, dallo stesso imputato.
    Ciò premesso, si può, ora, scendere alla valutazione della condotta criminosa ascritta al Pigozzi, quale emerge dalle dichiarazioni dell’Azzolina:
    la parte lesa, nelle surricordate querela e deposizione ha riferito:
    di essere stato prelevato da agenti della P.S. al Pronto Soccorso dell’Ospedale S.Martino  dove si era recato per farsi curare alcune ferite riportate negli scontri di via Tolemaide;
    di essere stato condotto su un blindato della P.S. alla caserma di Bolzaneto, dove, appena giunto, veniva messo in piedi contro il muretto di recinzione di un capo da tennis prospiciente la struttura delle celle e picchiato con pugni, calci, colpi inferti con il casco da ordine pubblico e manganellate;
    di essere stato, all’arrivo sul piazzale, minacciato insieme con gli altri fermati  da agenti che affermavano che negli scontri d piazza avevano perso la vita un carabiniere e un poliziotto;
    che un poliziotto, successivamente da lui rincontrato presso la Croce Verde di Quinto, gli aveva preso improvvisamente una mano e, allargandogli le dita con ambedue le mani e tirando violentemente in senso opposto, gli aveva lacerato la carne, sì da fargli perdere i sensi per l’acuto dolore;
    che, quindi, in infermeria, gli era stata ricucita la ferita senza anestesia e sotto la minaccia di subire altre violenze;
    di essere, poi, stato condotto in cella dove dovette assumere la posizione vessatoria di stazionamento già descritta nel preambolo alla presente sentenza e subire percosse e di avere trascorso a Bolzaneto un periodo di tempo compreso tra la mezzanotte del 20 e le 2 del mattino del 21 luglio;    
    Più precisamente, l’Azzolina, nella sua deposizione in dibattimento, ha dichiarato: “ …si è avvicinato un agente e mi ha alzato di peso, mi ha preso la mano tra le sue mani…la sinistra, me l’ha divaricata e io ho urlato per il dolore e me l’ha divaricata, si vedeva persino l’osso dentro, con tutte e due le mani, non so, tutta la forza, me l’ha proprio aperta e io sono svenuto…e a domanda del PM se perdeva sangue e se ha sentito dolore…ovviamente sì…era un po’ più alto di me, che sono 1,80 più o meno, era molto più robusto di me…prima pesavo 62 chili all’epoca…capelli neri corti, occhi scuri, viso ovale forse…in divisa con la mimetica ( a questo punto ha riconosciuto la divisa B2 del documento 1.5, pag. 97trascrizione) e, dopo contestazione del PM, occhi semichiusi…è successo che è venuto qualcuno e mi ha accompagnato in infermeria…un po’ sorretto…abbastanza ironicamente mi è stato detto come mi ero fatto male e io ho risposto sono caduto per le scale…c’erano persone con camici, persone in divisa, persone in borghese…c’erano dei lettini, era molto spaziosa, mi sembra che ci fosse anche un militare che si stava facendo curare, medicare. C’era anche un andirivieni…in infermeria mi hanno fatto spogliare, mi hanno fatto sedere su questo lettino e mi hanno fatto aspettare un po’, ho fatto vedere la mano e dovevano cucirmela, in un primo momento c’era una signora, penso una dottoressa o un’infermiera, bionda che penso abbia avuto l’incarico di dovermi cucire…non se la sentiva di cucirmi perché ha detto lei che era un po’ di tempo che non operava…rivolta ai suoi colleghi…è successo che mi ha cucito un’altra persona…” e ancora sull’autore della lesione alla mano: “…l’ho rivisto poco tempo dopo al pronto soccorso di San Martino…dal semaforo che c’è lì da Corso Europa quello dove ferma il 17, c’era un’ambulanza della Croce Verde di Quinto 010323232…l’ambulanza era ferma al semaforo, io ho aspettato un attimo per passare, e poi ho guardato l’autista così…ho detto quella faccia io la conosco, poi ho realizzato in parte…era entrata ( l’ambulanza, n.d.r.) al pronto soccorso di San Martino ed allora io arrivo lì…mi sono avvicinato a lui e lui stava estraendo una lettiga con un altro suo collega e allora si gira e mi guarda “Oh che ci fai qua te?”…gli ho detto “Cosa ci fa invece lei?”…gli ho detto “Non ti ricordi di me?” gli ho fatto vedere la mano, gli ho detto “bene adesso se non sai di cosa parlo lo dirai davanti a un Giudice”…l’ho rivisto tempo dopo ancora su una macchina della Polizia, lui era alla guida a fianco c’era un suo collega e ho realizzato, cioè ho avuto la conferma che era lui in divisa…era dalle parti di via Barabino più o meno alle 22,30” ( pagg. da 83 a 86 della trascrizione).
    Durante la testimonianza la parte offesa riconosceva nella foto n. 11 dell’album fotografico del personale sanitario ( prod. 5.4) raffigurante l’imputato Toccafondi l’uomo corpulento che lo teneva fermo mentre un altro lo suturava, nella foto n. 5 dello stesso album raffigurante l’imputata Sciandra la dottoressa che disse che era molto tempo che non eseguiva suture, nella foto n. 9 raffigurante il prevenuto Amenta il medico che gli aveva ricucito i lembi della ferita.
    Al racconto dell’Azzolina le risultanze dibattimentali hanno fornito numerosi riscontri:
    il teste Innocenti Alessandro ha riferito, il 9/1/06, sull’esito degli accertamenti delegatigli dall’Ufficio del PM allo scopo di accertare se vi fossero stati appartenenti alla P.S. che avessero prestato servizio volontario presso la Croce Verde Quinto o altre Pubbliche Assistenze denominate Croce Verde: da tali indagini è emerso che, nell’anno 2001 svolgevano attività di milite volontario presso la Croce Verde di Quinto quattro poliziotti, tra cui, appunto, l’Assistente Capo Pigozzi: quest’ultimo, dal canto suo, con relazione di servizio datata 1/8/01 e prodotta sub 6.14, comunicava alla Procura della Repubblica di essere stato effettivamente individuato da una persona dall’aspetto di “tossicodipendente” ( invero l’Azzolina ha dichiarato di avere dei trascorsi di tossicodipendenza) il giorno 1/8/01, mentre prestava servizio volontario con un’autoambulanza della Croce Verde di Quinto: nell’occasione  la persona lo ingiuriava, accusandolo di avergli provocato la sua ferita alla mano nel cortile della caserma di Bolzaneto durante il G8: nella stessa relazione il Pigozzi riconosceva di aver realmente trasportato la suddetta persona dall’Ospedale San Martino al sito detentivo di Bolzaneto nella giornata di venerdì 20 luglio 2001 insieme con altri colleghi e sotto il comando della funzionaria Simona Truppo.
    L’imputato ha, poi, confermato il tenore della succitata relazione nel corso dell’interrogatorio reso al PM il 23/7/02, interrogatorio del cui verbale si è data lettura, ai sensi e per gli effetti dell’art. 513 c.p.p., durante l’udienza dibattimentale del 23/10/07.    
    Ulteriore riscontro alle dichiarazioni dell’Azzolina è offerto dalla deposizione di un’altra parte offesa, Schenone Giorgio, che era stato condotto alla caserma di Bolzaneto insieme con Azzolina: lo Schenone, nella sua testimonianza resa il 30/1/06, ha riferito di aver visto, mentre si trovava sul piazzale accovacciato a terra ( Azzolina si trovava, invece, appoggiato alla recinzione del campo da tennis), con la coda dell’occhio, una persona non particolarmente alta e in abiti civili che si avvicinava all’Azzolina e gli afferrava la mano e, contemporaneamente, di avere udito un grido di dolore: la dichiarazione dello Schenone è attendibile sia per le ragioni già espresse in premessa in ordine alla genuinità delle deposizioni delle parti offese, sia per alcune particolarità del suo racconto che hanno trovato puntuale riscontro nelle testimonianze indicate dalla stessa difesa del Pigozzi: Schenone racconta, infatti, un inconveniente verificatosi durante il trasporto a Bolzaneto del gruppo di fermati del quale facevano parte lui stesso e Azzolina e, precisamente, riferisce di un problema a uno dei veicoli che costituivano il convoglio manifestatosi all’altezza del casello autostradale di Sampierdarena: tale episodio è  concordemente confermato da tutti i componenti della scorta dei fermati appartenenti alla P.S. e, cioè da: Truppo ( deposizione 8/1/07), Chiappello,  Torre,  Novello, Bonaccorso e Rocco( 8/5/07) e Iacoella ( 8/6/07), i quali ricordano la foratura di un pneumatico; va, altresì, sottolineato che lo Schenone ha ribadito al dibattimento la stessa versione dei fatti che aveva reso in istruttoria, anche in punti non del tutto coincidenti con il racconto dell’Azzolina, il che rappresenta un chiaro indice della genuinità del teste.
    Peraltro, le divergenze tra le due versioni riguardano due soli punti:  il fatto che l’autore della lesione in danno di Azzolina vestisse abiti civili anziché l’uniforme ( mentre è pacifico che il Pigozzi indossava la divisa B2, come dichiarato da lui stesso e confermato dagli altri componenti la scorta) e non fosse particolarmente alto, a fronte del fatto che l’imputato è più alto ella media: siffatte discordanze, tuttavia, non rivestono un’importanza determinante, anche in forza dell’esistenza degli altri vari elementi di riscontro sopra evidenziati: non si dimentichi, invero, che lo Schenone ha in più occasioni precisato che aveva visto l’aggressione all’Azzolina solo con la coda dell’occhio mentre era sdraiato a terra intento a ripararsi dai calci che riceveva da agenti  presenti sul piazzale e ciò spiega la visuale non ottimale che lo ha portato a confondersi circa l’altezza dell’autore della lesione nei confronti di Azzolina e il suo abbigliamento.
    Del resto, altro riscontro a quanto riferito da Azzolina  si rinviene nel contenuto del certificato del Pronto Soccorso dell’Ospedale San Martino, redatto alle ore 17,02 del 20/7/01, laddove non si fa alcun riferimento alla presenza di ferite alle mani ma soltanto a una radiografia al cranio  e al piede, con assenza di lesioni ossee traumatiche  a carico di dette parti del corpo: ciò dimostra in modo incontrovertibile che  la lesione alla mano fu provocata nella caserma di Bolzaneto e non in altri luoghi e tempi.
    Infine, il CT medico-legale, Dr. Lomi, escusso il 27/2/07, ha, dopo aver confermato la propria perizia scritta ( acquisita da questo Collegio all’esito della deposizione), affermato che l’Azzolina riportò, a seguito dell’episodio de quo, una ferita lacero contusa alla mano sinistra, dalla quale derivò una malattia della durata di oltre 40 giorni, con indebolimento permanente  dell’organo della prensione e ha evidenziato la compatibilità del tipo di ferita con la dinamica descritta dalla parte lesa e confermata dal teste Schenone,
    precisando, altresì, che una ferita di tali caratteristiche può essere prodotta anche senza comportare danni strutturali alla mano.
    Sulla scorta del quadro probatorio sin qui delineato, appare chiara la penale responsabilità del Pigozzi in ordine al delitto ascrittogli, poiché nessuna delle testimonianze dedotte dalla difesa ha portato elementi tali da incrinare la solidità del materiale di prova a carico del prevenuto.
    Dalle summenzionate dichiarazioni risulta che Azzolina e Schenone, insieme con altri fermati, furono prelevati all’Ospedale San Martino e da lì trasportati a Bolzaneto a bordo di un convoglio di mezzi della P.S. di cui facevano parte un FIAT “Ducato”, condotto dal Pigozzi, una volante, guidata dal Torre, che aveva a bordo il Chiappello,  e due FIAT “Marea”, delle quali erano, rispettivamente, alla guida, Novello, con accanto Iacoella, e Rocco, con Bonaccorso quale membro dell’equipaggio.
    A capo della squadra era la D.ssa Truppo, che prese contatto con i responsabili della struttura di Bolzaneto  per la consegna dei fermati: a questo scopo, come ella ha dichiarato all’udienza dell’8/1/07, entrò nell’edificio, lasciando i fermati sul piazzale esterno, per cui non vide alcunché di quanto  vi avveniva: analoga dichiarazione ha reso la teste Ausanio ( udienza 12/1/07), la quale ha riferito di essere scesa dal veicolo sul quale si trovava e di avere, quindi, perso di vista i fermati.
    Anche Torre, Chiappello e Iacoella e Novello non videro dove fossero state condotte le persone che erano a bordo del “Ducato”, mentre i testi Rocco e Bonaccorso hanno riferito di essere usciti dalla caserma prima della consegna delle suddette persone: che Azzolina e Schenone si trovassero entrambi a bordo di tale automezzo è pienamente provato, avendolo ammesso lo stesso prevenuto nell’interrogatorio acquisito e utilizzabile ex art. 513 c.p.p.
    Come si vede, nessuno dei testi che facevano parte della scorta al gruppo di fermati nel quale si trovavano Azzolina e Schenone ha potuto vedere quanto è accaduto sul piazzale, per cui si tratta di deposizioni completamente neutre e irrilevanti rispetto alla posizione dell’imputato Pigozzi: ne consegue, in forza delle considerazioni sin qui svolte, la condanna del prevenuto per il delitto ascrittogli  al capo 57) della rubrica, commesso in danno di Azzolina Giuseppe; quanto alle aggravanti contestate, sussistono, certamente, quella dell’esser derivata dal fatto una malattia di durata superiore ai 40 giorni e quelle di aver agito in danno di persona che si trovava in stato di minorata difesa, vuoi per la condizione di fermato che per lo stato di debilitazione derivante dalle percosse già ricevute in via Tolemaide che lo avevano costretto a recarsi in ospedale, e di avere commesso il fatto con abuso dei poteri e violazione dei doveri connessi a pubblica funzione, data la veste di pubblico ufficiale  agente di P.G. ricoperta dall’imputato; non si ritiene, invece, sussistente l’aggravante dell’aver agito con crudeltà  verso la persona offesa, non perché il fatto posto in essere dal Pigozzi non sia particolarmente odioso per le modalità di realizzazione, ma perché, giusta il costante insegnamento della Suprema Corte ( per tutte, Cass.  Sez. VI, sent. 03/224686) siffatta aggravante può essere ravvisata soltanto quando il soggetto agente inserisce, nella commissione del reato, un quid pluris di efferatezza che va oltre le ordinarie modalità esecutive della fattispecie criminosa, mentre, nel caso concreto, la lesione e il dolore cagionati alla parte lesa, quantunque rilevanti, sono strettamente connaturati e indispensabili al tipo di evento dannoso che il Pigozzi aveva inteso provocare nei confronti dell’Azzolina.   
    Quanto, infine, alla determinazione della pena da irrogare all’imputato, ciò sarà oggetto di successiva valutazione.
    Amadei Barbara:
    a questa imputata sono ascritti ai capi 59), 60) e 61) i reati di cui agli art. 581 e 608 c.p. in danno della parte lesa Percivati Ester per averla, in occasione dell’accompagnamento in bagno, costretta a camminare con la faccia abbassata e le mani sulla testa e per aver consentito e non impedito che altri agenti presenti nel corridoio la ingiuriassero, la percuotessero e la minacciassero ( capo 59);
    il reato previsto dall’art. 610 c.p. sempre in danno della Percivati per averla costretta a chinare la testa all’interno della turca nel bagno (capo 60);
    il delitto di ingiuria nei confronti della medesima Percivati per averla offesa chiamandola “puttana e troia” ( capo 61).
    La Percivati, arrestata verso le ore 17,30 di venerdì 20 luglio, è stata immatricolata alle ore 3.20 di sabato 21 luglio e tradotta al carcere di assegnazione alle 6,25 dello stesso giorno.
    Già nella querela depositata il 19/10/01 la parte offesa affermava di essere stata costretta a camminare a testa bassa nel corridoio, di essere stata percossa al passaggio  e di essere stata costretta a mettere la testa “quasi dentro il buco della turca per umiliarmi”.
    La Percivati ha, quindi, deposto all’udienza del 12/6/06, dichiarando: “…l’agente donna che mi ha accompagnata in bagno era abbastanza alta, abbastanza robusta, con dei capelli neri a caschetto, lisci a caschetto fino un po’ sotto le spalle, verso le spalle insomma, vestita con uniforme la D2…mi ha fatto uscire dalla cella, la donna poliziotto mi ha tagliato le manette, mi ha tolto le manette di plastica e mi ha tenuto le braccia in alto…era dietro di me mi teneva in pratica dritta con le mani in alto e mi ha fatto passare in mezzo al corridoio e dalle due parti del corridoio c’erano una decina di agenti…quasi tutti con la stessa uniforme per quel ricordo con dei guanti neri…quelli nel corridoio avevano dei guanti neri di pelle e passando mi sono presa più o meno calci e sberle da ognuno fino al bagno…alla fine sono praticamente caduta per terra e mi ha risollevato e mi ha detto di rimettermi in piedi in fretta l’agente donna che mi teneva da dietro…volendo entrare nel bagno in pratica la stessa agente donna mi ha preso la testa e me l’ha schiacciata per terra…non posso dire che mi abbia messo la testa proprio nel bagno però a pochi centimetri, ci avevo praticamente la testa nel bagno turco e…nel gabinetto e fuori…mi sono fatta insultare già nel corridoio, poi mi sono fatta insultare nel bagno…troia, puttana, porca…un po’ questo genere di insulti o altri insulti del tipo più a riferimento sessuale, tipo: ma ti piace il manganello? Adesso te lo facciamo assaggiare… ( e alla domanda da chi provenivano gli insulti e in quale momento dell’accompagnamento) dagli agenti che erano lungo il corridoio dalla donna stessa che mi portava, dagli agenti che erano nel corridoio mentre la donna mi metteva la testa nel gabinetto e dopo al ritorno anche tornando in cella…gli agenti sono rimasti nel corridoio…non sono venuti a guardarmi mentre ero nel gabinetto…la porta del bagno è rimasta aperta…dopo questo ho potuto comunque andare al bagno ma con la porta aperta e con la donna poliziotto in faccia di me e dopo sono stata riportata in cella nello stesso modo in cui sono arrivata ( e alla domanda se anche l’agente che l’accompagnava le avesse rivolto gli insulti) sì già dall’inizio mi sembra che mi ha insultato già da quando mi ha portato fuori dalla cella, fino a quando mi ha fatto passare e mi ha tenuto le mani da dietro, quando mi ha messo la testa nel gabinetto e quando mi ha riportato…( pagg. da 135 a 139 della trascrizione.
    La narrazione dei fatti riferita dalla teste consente, innanzitutto, di sgombrare il capo dall’imputazione di cui all’art. 608 c.p. ascritta alla prevenuta sub 59), poiché quanto dichiarato dalla parte offesa sul punto posizione impostale durante il transito nel corridoio consente di nutrire un fondato dubbio sull’esatta dinamica del fatto, posto che, mentre in querela la Percivati riferisce di una posizione con la testa abbassata e le mani sopra la testa, nella deposizione resa al dibattimento, al contrario, non menziona più la postura del capo, limitandosi a parlare delle mani in alto sopra la testa: il suddettodubbioapparevieppiùragionevoleovesipongamentealla precisione con la quale, nonostante il tempo trascorso dagli episodi narrati, la parte offesa ricorda tutti gli altri aspetti della sua vicenda in relazione all’imputata Amadei: ne consegue l’assoluzione della prevenuta dalla sola fattispecie contestatale al capo 59) come violazione dell’art. 608 c.p. perché il fatto non sussiste, a termini dell’at. 530 cpv c.p.p.
    Per contro, la colpevolezza dell’imputata in ordine ai reati di cui agli artt. 581, 610 e 594 c.p. in danno della Percivati, contestati, rispettivamente, allo stesso capo 59) e ai capi 60) e 61), risulta pienamente provata, sulla scorta delle seguenti considerazioni:
    durante la testimonianza la parte offesa ha fornito una precisa descrizione dell’aspetto fisico dell’agente donna che l’aveva condotta al bagno “era una donna più alta di me penso faccia 1,75 io sono alta 1,70, aveva divisa D2, aveva gli anfibi,ed i capelli lisci lunghi al caschetto nero, benissimo truccata e benissimo pettinata…corporatura un po’ robusta, non grassa ma muscolosa…però non era magra e ripeto benissimo truccata…”  e l’ha riconosciuta con sicurezza, confermando l’individuazione già compiuta durante le indagini ( “riconosco con molta sicurezza in quella che mi ha portato dalla cella in bagno e mi ha fatto mettere la faccia nel gabinetto”) nella foto n. 284 dell’album della Polizia Penitenziaria “Sì è questa che ho riconosciuto” ( pagg. 189 e 190 trascrizione): nella foto n. 284 è, appunto, raffigurata l’imputata Amadei Barbara, all’epoca  dei fatti  agente della Polizia Penitenziaria addetta allo S.C.T.: questa risulta essere stata in servizio a Bolzaneto, secondo quanto emerge dal prospetto dei turni di servizio fornito dall’Amministrazione penitenziaria ( doc. 4.7), senza interruzione, dalla mezzanotte di venerdì 20 luglio  sino alle 20,00 di sabato 21 e anche dalle 8,00 alle 20,00 di domenica 22: sul punto, nel corso dell’esame, l’imputata ha precisato di avere preso servizio a Bolzaneto già intorno alle 20,00 del 20 luglio e di essere rimasta in attività sino alle 20,00 del 21, per poi tornare in servizio alle 8.15 del 22 luglio sino alle 20,00 dello stesso giorno.
    Circa le modalità del servizio, la Amadei ha negato di aver accompagnato arrestate al bagno, mentre ha riconosciuto di aver partecipato a 2 traduzioni e, precisamente:
    la prima, effettuata nella mattinata di sabato 21 intorno alle ore 6,00 in direzione del carcere di Alessandria per il trasporto di 3 ragazze, giunta a destinazione dopo circa 1 ora: delle detenute tradotte, ne ricorda una con capelli rasta che parlava francese, una con accento milanese che fungeva da interprete per la ragazza di lingua francese e una che rimase in silenzio: l’imputata ha riconosciuto, in sede di esame, la ragazza francofona nella foto raffigurante la Ender Taline e l’italiana che traduceva in quella della Franceschin Diana;
    la seconda, eseguita la mattina di domenica  22 alle ore 9,30 circa con destinazione la Casa Circondariale di Vercelli, con capo scorta il Sovrintendente Sanna Pietro, autista l’agente Adamo Bartolo, con ritorno a Bolzaneto nel tardo pomeriggio: terminata questa traduzione l’imputata restò, a suo dire, sul piazzale della caserma sino a circa le ore 20,00; prima della traduzione ammanettò, in cella, con la collega Cozzolino, le detenute da tradurre, senza accompagnarle al cellulare e non ricorda quali fossero le detenute tradotte.
    I documenti acquisiti dall’Amministrazione penitenziaria e, in particolare, gli ordini di traduzione ( docc. 4.21 e 4.22) nonché la relazione n. 192179/7UR del 3/8/01 redatta dall’allora Capitano Pelliccia ( docc. 4.20 e 6.1) consentono di ricostruire entrambe le traduzioni ricordate dalla prevenuta:
    per quanto riguarda la prima, si tratta della traduzione prevista nell’ordine n. 0003 del 21/7/01 e relativa a sole 3 detenute: Franceschin Diana, Ender Taline e Percivati Ester, con capo scorta l’Ispettore Capo Picchia e iniziata alle ore 6,25, con arrivo a Alessandria alle 7,40: tra il personale di scorta non figura il nome della Amadei, sebbene esista uno spazio bianco a fianco dell’indicazione di un agente e nessun altro agente donna faceva parte della scorta;
    la seconda traduzione è quella di cui all’ordine n. 010 del 22/7/01, relativa a 11 detenute, tra le quali Leone Katia, Flagelli Amaranta, Grippaudo Gabriella e De Florio Anna, con capo scorta il Sovrintendente Sanna Pietro e orario di inizio alle 9,10, corrispondente all’incirca a quanto ricordato dall’imputata: tra i componenti la scorta è indicata la Amadei, per cui non vi è dubbio che si tratta della medesima traduzione alla quale ha fatto riferimento la prevenuta.
    La Amadei ha respinto gli addebiti, affermando di non aver mai vigilato le celle né accompagnato ai bagni alcuna detenuta e  di non essere neanche entrata nella palazzina delle celle in occasione della traduzione verso il carcere di Alessandria: ha, poi, precisato che gli addetti al Prap Liguria non dovevano entrare nella struttura adibita a celle, bensì dovevano limitarsi a effettuare le traduzioni, tanto che in un’occasione un Capitano con divisa D2, che aveva chiesto all’Ispettore Olla personale femminile per fare servizio  all’interno, si sentì opporre un rifiuto: questa circostanza è stata riscontrata dal teste Pedemonte Andrea ( escusso l’11/5/07), il quale ha ricordato il rifiuto di Olla e è parimenti risultato in dibattimento che l’allora Colonnello Doria e Olla avevano raccomandato ai componenti del Prap Liguria di non entrare nel sito se non per i soli incombenti connessi alle traduzioni.
    Tale circostanza, tuttavia, come correttamente osserva il PM nella propria requisitoria, non ha valore decisivo ai fini di escludere la responsabilità dell’imputata: il surricordato invito di Doria e Olla, infatti, ha avuto i caratteri di una semplice raccomandazione di contenuto generale e nessuno dei testi dedotti dalla difesa ha potuto escludere che la Amadei fosse, comunque, entrata nella palazzina per servizio: in proposito, anzi, è stato dimostrato attraverso numerose deposizioni ( per tutte: Sabella, 26/2/07; Ricci, 9/1/07; Mattiello, 9/1/07; esami Doria e Gugliotta, 29/10 e 28/9/07), che il personale dello SCT fu inviato all’interno della struttura  per vigilare le celle, poiché l’Ispettore Gugliotta, responsabile della sicurezza del sito,  disponeva soltanto di 2 uomini, il coimputato Incoronato e Moraschi, già impegnati per l’esecuzione delle perquisizioni e per il servizio di autisti, in particolare, come si dirà in seguito, il Moraschi: per quanto riguarda gli agenti donna dello SCT, queste furono impiegate nella loro totalità, con estensione agli incombenti relativi alle arrestate ancora da immatricolare, poiché la P.S. non aveva personale femminile sufficiente alla bisogna (  conferma il teste Sabella).
    Inoltre, la presenza della Amadei nel sito è perfettamente compatibile  con quella della Percivati e la stessa imputata ha ammesso di aver preso parte alla scorta che ha tradotto la suddetta parte lesa; parimenti la prevenuta ha ammesso di avere indossato, durante il servizio, la divisa mimetica della Polizia Penitenziaria ( foto D2)  e in riferimento alla sua fotografia ha precisato che questa risaliva a circa un anno prima del luglio 2001, che il taglio di capelli era sempre quello e che i capelli erano solo un poco più corti.
    Peraltro, la Ender ha ricordato di essere stata anche lei accompagnata in bagno da un agente donna in divisa grigia, che era anche di guardia davanti alla cella e che avrebbe poi fatto parte della scorta per la traduzione a Alessandria ( al riguardo, la stessa imputata ha confermato la presenza della Ender tra le ragazze condotte a Alessandria): la Ender ha anche riferito che, alle sue ripetute richieste di essere condotta in bagno, la suddetta agente donna le rispose di farsela addosso e ha descritto le fattezze di questa donna in modo perfettamente corrispondente alla descrizione già data dalla Percivati (con particolare riferimento ai capelli neri a caschetto) e alle effettive sembianze della prevenuta.
    La dovizia dei riscontri e le particolareggiate descrizioni dei fatti e delle caratteristiche fisiche dell’imputata fornite dalla Percivati e dalla Ender  consentono di ritenere dimostrata la penale responsabilità della Amadei  per i reati di cui all’art. 581 c.p. ( capo 59) e 610 e 594 c.p. ( capi 60 e 61) in danno di Percivati Ester, con le aggravanti, contestate sub 60) e 61) di aver abusato dei poteri e violato i doveri correlati alla pubblica funzione svolta e di aver agito in danno di persona in stato di minorata difesa, ravvisabile nel trovarsi la Percivati in stato di arresto e in condizioni di non potersi difendere dalle percosse inflittele dagli agenti posti ai lati del corridoio, mentre non va ritenuta sussistente l’aggravante dei motivi abietti e futili, per le ragioni già esposte trattando la posizione del coimputato Gaetano Antonello, ragioni alle quali integralmente si rimanda: consegue, perciò, la condanna della Amadei per i sopra elencati delitti, mentre la pena verrà quantificata più avanti.
    Resta da esaminare il reato di cui all’art. 608 c.p. contestato alla stessa Amadei al capo 62) in danno di Leone Katia, Flagelli Amaranta. Grippaudo Gabriella  e De Florio Anna:
    per questo reato già il PM ha chiesto l’assoluzione della prevenuta per difetto di prova sufficiente sulla commissione del fatto a opera dell’imputata: tale richiesta trova concorde questo Collegio, sulla scorta delle seguenti motivazioni:
    l’imputata è stata riconosciuta soltanto da due delle persone offese menzionate nel capo di imputazione, cioè Leone e Flagelli, le quali, tuttavia, non hanno manifestato certezza nel riconoscimento sin dalla fase delle indagini; inoltre la Flagelli ricorda un colore di capelli ( castano) non corrispondente a quello della prevenuta, che ha i capelli neri, e la colloca davanti alla cella già dalla notte, cosa impossibile perché la Amadei ha preso servizio solo alle ore 8,00 di domenica 22 luglio; per di più sia la Leone che la Flagelli parlano di una coppia di agenti donna in uniforme  grigia di guardia alla cella, precisando che una di queste, quella con capelli più scuri a caschetto, era quella riconosciuta: tuttavia la descrizione dell’aspetto delle due agenti fornita dalle testi non coincide, in quanto la Leone si riferisce a un’agente bionda e alta mentre la Flagelli descrive una donna piuttosto minuta, con ricciolini e occhiali, un po’ “nervosetta”.
    Pertanto, la Amadei Barbara deve essere mandata assolta dall’imputazione sub 62) della rubrica, ex art. 530 cpv, c.p.p., per non aver commesso il fatto.               
    Patrizi Giuliano:
    La contestazione mossa al Patrizi è contenuta nel capo 68) della rubrica e consiste nella violazione dell’art. 581 c.p. per avere colpito Lupi Bruno, in concorso con altri agenti della Polizia Penitenziaria rimasti ignoti, mentre la parte lesa attraversava il corridoio per essere condotto al fotosegnalamento e da lì riportato in cella.
    Il Lupi, arrestato intorno alle ore 16.40 del 20/7/01, è stato immatricolato alle ore 1,25 del 21: all’udienza del 14/2/06 ha deposto, ricordando le seguenti circostanze: “…quindi dopo la visita medica sono stato prelevato da un agente in borghese, portato fuori dalla cella e qui sui due lati della cella c’erano due file lunghe alla destra ed alla sinistra del corridoio di agenti della Polizia Penitenziaria…ricordo perfettamente la divisa…quella che ha accompagnato per tutta la notte…ricordo l’agente in borghese mi ha fatto chinare e mi ha spinto lungo questo corridoio dove sono stato, venivo colpito in continuazione, ripetutamente da tutti quanti da queste due file di agenti… due file di persone alle quali venni lanciato e che tutti iniziano a colpirti in particolare sopra la schiena, sopra la testa, perché eravamo piegati, eravamo chinati, quindi in particolare anche sui fianchi e con gli anfibi, ricordo perfettamente il rumore dei guanti e che avevano dei guanti neri con i quali ci picchiavano e siamo stato colpiti duramente per tutto questo tragitto, noi correvamo il più possibile per arrivare alla fine, e cercavano anche di farmi inciampare ed in particolare il trattamento più duro l’ho ricevuto al ritorno forse anche perché ero già provato dalle percosse dell’andata…al ritorno appunto sono stato ripreso da questo agente e sono stato riportato da questo agente della Digos all’ingresso… c’era di nuovo questo corridoio nella stessa identica posizione di prima…sono stato nuovamente lanciato in questo corridoio e colpito in tutti i modi possibili ma anche più duramente della volta prima e quando sono tornato in cella, avevo del sangue all’interno della bocca…sono stato colpito non so assolutamente in che modo perché in quella confusione di colpi non potevo distinguere niente, so solo che quando ero tornato avevo dei dolori ovunque e il sangue nella bocca…” ( pagg. 78 e 79 trasrizione); il teste ha poi descritto uno degli agenti che lo colpì in corridoio: “…mi ricordo uno in particolare, perché era un agente che avevo già visto altre volte in diverse occasioni…all’interno della mia permanenza, non ricordo dove, comunque era una faccia che ricordo in continuazione…era non molto alto e non grasso però abbastanza pieno e non se era proprio pelato comunque insomma non aveva molti capelli, una parte di capelli, i capelli, pelato sicuramente lo era parzialmente. Questo agente lo ricordo perfettamente perché fu uno dei primi che mi colpì…non so se proprio il primo, comunque uno dei primi che mi colpì e infatti è l’unico che ho potuto distinguere proprio perché era il primo perché poi dopo due secondi era impossibile capire qualche cosa…; a domanda sul colore dei capelli: “non lo ricordo con precisione proprio perché erano pochi” ( pagg. 79 e 80 trascrizione):
    La parte offesa ha, poi, riconosciuto, confermando l’individuazione già effettuata in sede di indagini, nella foto 75 dell’album della Polizia Penitenziaria la persona la lui descritta come quella che lo colpì in corridoio e detta foto riproduce le sembianze dell’imputato Patrizi Giuliano ( sul punto, il testimone ha precisato: “…sì, sì quello, il primo…uno dei primi che mi ha colpito nel corridoio e una delle persone che ho visto più presenti…di lui ricordo sicuramente il braccio che si alzava per colpirmi al volto e poi nello stesso momento ho ricevuto anche pugni e calci…” ( pagg. 86 e 87 trascrizione).
    Quanto alla collocazione temporale del fatto, non vi è dubbio che esso si sia verificato prima dell’immatricolazione, con relativo passaggio in carico all’Amministrazione Penitenziaria, avvenuta, per il Lupi, come si è notato, alle ore 1,25 del 21/7/01, poiché il teste lo ha situato in occasione dei transiti in corridoio per e dal fotosegnalamento: orbene, il prospetto degli orari di servizio del personale della Polizia Penitenziaria a Bolzaneto  ( doc. 4.7) indica il Patrizi in servizio con turno “h 24” dal venerdì 20 luglio sino alla domenica 22 e, particolarmente il 20 luglio dalle ore 6,00 alle ore 24,00.
    Ulteriori riscontri alle dichiarazioni della parte offesa sono offerti dalle seguenti circostanze, provate in dibattimento:
    - presenza dell’imputato in una fascia oraria compatibile con la collocazione temporale del fatto offerta dal Lupi;
    - individuazione fotografica espressa in termini di assoluta sicurezza, accompagnata da una descrizione fisica del prevenuto corrispondente alla sua foto, come questo Collegio ha potuto apprezzare nel corso della deposizione della parte lesa;
    - accompagnamento al fotosegnalamento a opera di un agente in borghese dell’ufficio trattazione atti, elemento ampiamente provato in dibattimento ( cfr., per tutte, deposizioni Norville, Tripisciano, Troisi, Zanotto, Benedetti);
    - situazione del corridoio perfettamente coincidente con quella descritta dalla maggior parte delle deposizioni delle parti offese;
    - altre individuazioni dell’imputato come autore di percosse,  effettuate dalle seguenti parti lese: Carcheri Alessandro, che, all’udienza del 6/2/06, ha confermato il riconoscimento, nella foto dell’imputato Patrizi, dell’autore  delle percosse in cella in suo danno;
    - Manganelli Danilo, il quale, deponendo il 28/2/06, riconosce, nella fotografia dell’album della Polizia Penitenziaria rammostratagli in udienza, il Patrizi come l’agente con la divisa D2 ( mimetica grigia, cfr. fascicolo divise sottoposto il testimone), calvo, con accento romanesco ( l’imputato, infatti, è laziale, in quanto nato a Monte San Giovanni Campano, in Provincia di Frosinone) che, in cella, mentre il teste era nella posizione vessatoria a gambe divaricate e viso al muro, lo colpì in testa con un manganello e lo derise per il cognome Manganelli.      
    Pertanto, provata appare la penale responsabilità dell’imputato in ordine al delitto ascrittogli al capo 68) della rubrica: quanto alle contestate aggravanti, mentre sussistono certamente quelle di aver abusato dei poteri e violato i doveri inerenti alla pubblica funzione rivestita, essendo il prevenuto all’epoca dei fatti Sovrintendente della Polizia Penitenziaria, e di aver agito in danno di persona in condizioni di minorata difesa, in quanto il Lupi non solo era in uno stato di soggezione dovuto all’arresto, ma era anche impossibilitato a porre in essere qualsiasi movimento di difesa dalle percosse che gli piovevano addosso dai due lati del corridoio, in quanto trattenuto dall’agente Digos che lo accompagnava, non può, invece, essere ravvisata l’aggravante dei  motivi abietti e futili, per le stesse ragioni esposte trattando la posizione del coimputato Gaetano, al quale è stata contestata la medesima circostanza, ragioni da intendersi, qui, per brevità, integralmente richiamate e trascritte: consegue, quindi, la condanna del Patrizi per il reato come sopra addebitatogli e con le aggravanti qui riconosciute sussistenti: la quantificazione della pena è riservata al prosieguo. 
    Cerasuolo Daniela:
    La Cerasuolo è accusata, al capo 64), del reato ex art. 608 c.p. in danno di Germanò Chiara per averla, durante l’accompagnamento in bagno, costretta a camminare con la faccia abbassata e le mani sulla testa e avere consentito che altri agenti in corridoio la ingiuriassero, la colpissero e la minacciassero.
    In ordine a questa imputazione, il dibattimento non ha consentito di fare sufficiente chiarezza, posto che la stessa parte offesa ha offerto una descrizione della posizione che l’imputata le avrebbe fatto tenere nell’attraversamento del corridoio che non coincide completamente con quanto contestato nel capo di imputazione, il quale costituisce la via maestra da cui il giudicante non deve mai deviare, pena la violazione delle fondamentali garanzie difensive dell’imputato: la Germanò, infatti, nella sua deposizione del 6/3/06, non fa alcun cenno  alla testa bassa, limitandosi a parlare di “mani sulla testa” o “dietro alla testa”: inoltre, nel corso dell’istruttoria dibattimentale è venuto meno, per le ragioni che si esporranno nel paragrafo seguente, dedicato all’esame dell’imputazione sub 65),  l’importante elemento di riscontro alle dichiarazioni della Germanò, costituito dalla deposizione della parte offesa Partesotti Giorgia, che, secondo l’impostazione accusatoria, sarebbe stata vittima di identica condotta criminosa posta in essere dalla prevenuta: alla luce di tutto ciò, si giustifica una pronuncia di assoluzione della Cerasuolo dal reato ascrittole al capo 64) della rubrica perché il fatto non sussiste, ai sensi dell’art. 530, cpv, c.p.p.
    A analoga conclusione deve pervenirsi in ordine al reato sub 65) (  art. 608 c.p. in danno della parte lesa Partesotti Giorgia  per avere tenuto, nei confronti di quest’ultima, una condotta identica a quella addebitatale a proposito della Germanò al capo precedente): lo stesso PM, infatti, ha chiesto l’assoluzione della prevenuta da questo delitto non ritenendo sufficientemente provata la riferibilità del fatto all’imputata stessa, poiché, sebbene gli orari indicati dalla parte offesa siano compatibili con la presenza in servizio della Cerasuolo e la descrizione fornita in udienza delle sembianze della donna che la accompagnò al bagno sia somigliante alle fattezze dell’imputata, tuttavia il colore della divisa ricordato dalla Partesotti ( blu scuro) non corrisponde a quello della divisa effettivamente indossata all’epoca dalla prevenuta ( grigia, D2) e la suddetta parte lesa, nella sua deposizione, ha dichiarato di non ricordare nulla sul punto riconoscimento: dette argomentazioni della Pubblica Accusa trovano concorde questo Collegio, perché del tutto aderenti alle risultanze dibattimentali: ne discende l’assoluzione della Cerasuolo dal delitto ascrittole sub 65) per non aver commesso il fatto, a termini dell’art. 530 cpv,, c.p.p.            
    Incoronato Alfredo:
    al capo 66) è ascritto al prevenuto Incoronato Alfredo il reato di lesioni personali in concorso con il medico dell’Amministrazione Penitenziaria Amenta Aldo ( di cui al capo 108), in danno di Lorente Garcia Luis Alberto per averlo colpito più volte durante la perquisizione in infermeria, cagionandogli, in tal modo, una frattura costale.
    Lorente Garcia Luis, arrestato circa alle ore 16,00 di venerdì 20 luglio, è stato immatricolato alle 2,00 del sabato 21; gia nella querela depositata il 9/10/01 la parte offesa, sul punto, esponeva:”successivamente fui portato davanti a due persone in camice bianco, qui mi fecero alzare le braccia e in quel momento un agente in divisa grigia mi diede un forte pugno che mi ruppe una costola destra, come mi fu certificato a Saragozza…”; nella sua deposizione resa il 16/10/06, il Lorente ha dichiarato: “…poco dopo mi portarono nella stanza che qui si descrive come …con il numero 3, infermeria, numero 3, lato destro…come si entra al lato destro c’era un tavolo e lì seduto c’era una persona con un camice bianco. Vicino al tavolo c’era un’altra persona in piedi, anche questa persona con un camice bianco, più o meno potrei descrivere con i lineamenti era una persona sui cinquant’anni…quella in piedi aveva sui cinquant’anni, abbastanza grasso, con il naso rosso, pochi capelli, piuttosto grigio e con il camice sbottonato, con il camice bianco di medico…quello che stava seduto sembrava più piccolo, ancorché stesse seduto, come altezza, come statura…ricordo che c’erano parecchi poliziotti…di grigio…tutti di grigio e alcuni con il giubbetto e altri senza…l’uomo, quello che sembrava un medico, quello che ho descritto, che aveva uno stetoscopio, si avvicinò verso di me e fece come un gesto come di auscultarmi…fece un gesto come per farmi sollevare le braccia e dal momento in cui avvicinava il suo stetoscopio i poliziotti che mi avevano circondato si erano avvicinati anch’essi e mi diedero un pugno nel petto…( e a domanda su quanti erano i poliziotti) sei, cinque o sei…il primo pugno me lo diede un poliziotto e poi me ne diedero successivamente…ho descritto il primo pugno perché l’ho sentito più forte…un colpo con la mano…alle costole, sulle costole…il lato destro…al petto, alla schiena, in tutto il torace incluso l’addome ( alla domanda su cosa facesse durante le percosse la persona con lo stetoscopio e il camice bianco)…denuncia l’aggressione…denuncia…l’aggressione io credo in italiano…poi successivamente mi misero sul lettino e mi colpirono…pugni al torace senza poter distinguere se venivano da uno o dall’altro ( da pag. 16 a 25 trascrizione).
    Il racconto del Lorente è confermato dall’infermiere Pratissoli Ivano, il quale, deponendo il 6/2/07, ha ricordato che “…a un certo punto un agente è venuto dentro con un ragazzone che aveva ancora i laccetti dietro la schiena…della penitenziaria. Ha accompagnato questo ragazzo qui e si è messo davanti al tavolo del Dottor Amenta al quale…il quale ha chiesto il nome e il cognome a questo ed io ero deputato a scrivere, insomma, questo Garcia…Garcia sì…spagnolo…e allora lì all’improvviso, io ero di fianco, cioè se posso spiegare… il Dr. Amenta era a sedere come sono io, io ero lì di fianco al tavolo che scrivevo questa scheda in modo tranquillo, è venuto accompagnato e a un certo punto ho visto questo agente che si è messo un paio di guanti imbottiti…il moro…quello delle perquisizioni…in quel momento il biondo non c’era perché era andato, credo, a prendere qualcuno con l’auto da portare alla caserma ed era rimasto il moro con noi… era andato a fare un servizio di automobile…l’ha portato dentro un altro agente…e quando è arrivato dentro che lui era lì in piedi a dire nome e cognome l’agente inaspettatamente ho visto che si infilato i guanti, poi gli ha detto “Tu che cazzo hai intenzione di fare, stronzo”, poi gli ha dato un cazzotto alla bocca dello stomaco, che il ragazzo è caduto sul tavolo cioè si è appoggiato sul tavolo…questo io l’ho chiesto al Dottor Amenta, gli ho chiesto “Ma che cosa ha fatto questo?” e Amenta mi ha detto che ha offeso qualcuno di grosso…io non lo so quello che era accaduto fuori. Dopo di che lui si è rimesso in piedi con una paura, rabbia, non so cosa e poi si è appoggiato sul lettino che stava dietro con lo stomaco e dopo hanno continuato a dargli un po’ di pugni ai reni…i due agenti quello che lo aveva accompagnato e l’altro…lo colpirono sulla schiena ed ai reni lui aveva le braccia ancora…aveva ancora i laccetti… (alla domanda se avessero dato più colpi) sì pugni…(pagg. da 152 a 155 trascrizione); circa la presenza dell’altro infermiere Poggi: ”no, non c’era…Poggi non c’era, era fuori…gliel’ho detto dopo. Gli ho detto”Dio santo”…ho detto “Oh Marco, ma dove siamo capitati!...gliel’ho detto il sabato…(pag.158 trascr.).
    Nella prima parte della sua deposizione il Pratissoli aveva precisato che le perquisizioni in infermeria venivano eseguite da una coppia di agenti della Polizia Penitenziaria con la divisa mimetica grigia tipo D2 ,senza gilet, coppia di cui uno definito dal teste “il biondo” e l’altro indicato come “il moro”: aveva, inoltre, aggiunto che mentre “il biondo” era sempre gentile e non aveva mai colpito alcuno, “il moro”, invece, era molto aggressivo, con fisico palestrato e capelli trattati con il gel, fornendone la seguente descrizione fisica: “…era alto come me che sono 1,72-1,70…era un ragazzo non grasso, era con un fisico da palestra insomma, aveva le braccia che era proprio uno sportivo ecco” ( pag. 155 trascr.); il teste ha, poi, riconosciuto l’agente “moro”, confermando l’individuazione già effettuata in indagini, nella foto 347 dell’album della Polizia Penitenziaria raffigurante l’imputato Incoronato Alfredo. Ha anche riconosciuto l’agente biondo nella foto 374 dello stesso album che riproduce le sembianze dell’agente  Moraschi Pasquale; il Pratissoli, infine, ha anche fornito una descrizione della parte lesa spagnola: “era un ragazzone ben piantato, proprio classica faccia da spagnolo, bruno…era corpulento, era né grasso né magro ma corpulento, l’altezza secondo me era su 1,80 era alto, non so io ero a sedere ma lui era bello alto…” (pag. 157 trascr.) e l’ha riconosciuta nella foto segnaletica raffigurante Lorente Garcia Luis Alberto.
    Dette risultanze dibattimentali provano in modo certo sia il verificarsi dell’evento che la sua attribuibilità all’imputato Incoronato Alfredo ( in concorso con il medico Amenta, come si dirà del capitolo della presente sentenza dedicato alle imputazioni a carico del personale sanitario): le dichiarazioni della parte offesa, infatti, già di per sé precise, dettagliate e coerenti hanno trovato puntuale riscontro nella deposizione del teste Pratissoli, presente al momento della commissione del fatto: le due ricostruzioni dell’accaduto mostrano, altresì, in ordine alla dinamica della vicenda, punti comuni molto significativi quanto alla genuinità:
    1. il pestaggio viene descritto come articolatosi in due momenti, il primo in cui la parte lesa era in piedi davanti alla scrivania del medico e la seconda quando la vittima era appoggiata al lettino dell’infermeria;
    2. il fatto è stato compiuto alla presenza di più persone, delle quali alcuni sanitari e altri appartenenti alla Polizia Penitenziaria, con indosso la divisa mimetica tipo D2:
    a quest’ultimo riguardo, in merito al numero delle persone presenti nella sala medica esiste, tra il racconto della parte offesa e la deposizione del teste, una lieve divergenza, poiché il testimone ricorda almeno 4 persone ( lui stesso, il medico, l’agente che aveva accompagnato in infermeria il Lorente e l’agente “moro” addetto alle perquisizioni), mentre la persona offesa riferisce di un numero superiore di agenti in divisa grigia: detta circostanza, tuttavia, non è tale da minare l’attendibilità delle dichiarazioni, apparendo soltanto indice della presenza di più persone nella stanza, fatto percepito immediatamente dalla parte lesa e particolarmente evidenziato come sintomo del fatto che la stessa persona offesa percepì con disagio l’incombere di più persone su e intorno a lui.
    Va, inoltre, sottolineato che il teste Pratissoli ha, come si è rilevato, riconosciuto con certezza nella foto segnaletica del Lorente Garcia la persona picchiata e ne aveva in precedenza descritto con precisione le sembianze, descrizione che corrisponde perfettamente alle reali fattezze del Lorente che questo Collegio ha avuto modo di osservare nel corso della sua testimonianza, ricordando anche il particolare, riferito pure dalla stessa parte lesa, della presenza dei “laccetti” che legavano le mani del Lorente  quando questi venne condotto in infermeria, particolare che non può che essere frutto dei ricordi del teste, dato che la foto segnaletica non consente di vedere le mani della persona offesa.
    Quanto alla frattura della costola subita dal Lorente, la prova della sua esistenza è offerta dal certificato di un centro clinico di Saragozza (SP), redatto pochi giorni dopo i fatti di cui è processo ( il 27/7/01) e prodotto dal PM: parimenti dimostrato deve ritenersi il nesso causale tra detta lesione e il pugno inferto dall’imputato in virtù del fatto che la parte lesa ha ricordato il primo colpo ( che, giova ricordare, fu quello vibrato dall’Incoronato) come il più forte e che il teste Pratissoli ha riferito che, dopo quel primo colpo, il detenuto si piegò sul tavolo al quale era seduto il Dr. Amenta.
    Nessun dubbio può, infine, nutrirsi sulla riferibilità del pugno che provocò la lesione costale al Lorente all’azione del prevenuto, in forza delle seguenti circostanze:
    il riconoscimento dell’Incoronato effettuato dal Pratissoli è stato operato in termini di sicurezza e ha, del resto, trovato riscontro in numerose risultanze processuali:
    in primis, la descrizione che ne dà il teste corrisponde alle reali sembianze dell’imputato quali sono raffigurate nella foto esistente nell’album della Polizia Penitenziaria;
    in secondo luogo, varie deposizioni e emergenze documentali hanno dimostrato che il prevenuto era effettivamente  uno dei due agenti della P.P. addetti alle perquisizioni all’interno dell’infermeria:
    sia, infatti, i testi Sabella ( deposizione 26/2/07), Moraschi ( 13/2/07), Poggi ( 6/2/07) che l’imputato Gugliotta ( esame 28/9/07) hanno tutti concordemente affermato che l’Incoronato e il Moraschi erano i soli due agenti maschi comandati a eseguire le perquisizioni in infermeria e che, in tale servizio, portavano la divisa grigia con guanti scuri, ma senza il gilet nero in dotazione ( cfr. foto divisa D2 nel fascicolo delle divise dei vari Corpi di polizia che avevano operato a Bolzaneto durante il G8); oltre a ciò sia il Dr. Sabella che l’infermiere Poggi hanno ricordato che l’unico dei due agenti scuro di capelli era l’Incoronato, mentre il Moraschi aveva i capelli chiari.
    Il fatto, poi, che il Moraschi, nella sua testimonianza, abbia affermato di non aver mai assistito a atti di violenza all’interno dell’infermeria non ha alcuna rilevanza probatoria in favore dell’imputato, solo che si ponga mente al fatto che il teste Pratissoli ha dichiarato che, al momento del pestaggio ai danni del Lorente, il Moraschi non era presente perché impegnato in “servizio di automobile” e tale circostanza è stata confermata dallo stesso Moraschi, il quale ha precisato di aver svolto anche compiti di autista, a volte anche da solo, lasciando, in tali occasioni, l’Incoronato al casellario per l’effettuazione delle perquisizioni.
    Circa i riscontri documentali, va menzionata la relazione di servizio redatta dallo stesso imputato, dalla quale (doc. 6.8) risulta che questi fu effettivamente impiegato, a Bolzaneto, nell’attività di perquisizione degli arrestati e catalogazione dei loro effetti personali.     
    Esiste, poi, il prospetto degli orari di servizio del personale di P.P. presente nella caserma di Bolzaneto ( doc.4,7) dal quale si ricava che l’Incoronato  era presente in servizio ininterrottamente dalle ore 7,00 del 20 luglio alle ore 8,00 del 21.
    Vero è che il Pratissoli, deponendo presso il D.A.P. in sede di indagine ispettiva interna, aveva affermato che ricordava presenti al momento dell’aggressione al Lorente sia il Moraschi che il Poggi e aveva anche redatto uno schizzo della stanza, indicandovi la posizione ivi assunta dalle predette persone ( lo schizzo è agli atti del dibattimento, perché prodotto dal PM), tuttavia il teste è stato estremamente leale nel riferire questo fatto durante la sua testimonianza nanti questo Tribunale, precisando di essere incorso in errore avanti il D.A.P. sul punto, a causa del fatto che il Poggi si allontanava spesso dall’infermeria per ragioni di servizio  ( per es., al fine di fotocopiare documentazione clinica degli arrestati, come confermato dallo stesso Poggi nella sua deposizione) e che il Moraschi svolgeva anche incombenze di autista e era stato da lui visto sempre corretto nell’eseguire le perquisizioni.
    Tale discrepanza non inficia l’attendibilità del teste, poiché è chiaro che il Pratissoli nelle dichiarazioni rese al D.A.P. non ha ricordato con precisione, mentre deponendo nanti questo Collegio ha riferito gli avvenimenti con maggiore puntualità anche per il notevole sforzo di memoria richiesto dal più alto livello di approfondimento di chi conduceva l’esame in dibattimento: di ciò costituisce conferma il fatto che lo stesso Moraschi ha, come già evidenziato, ammesso di essersi più volte assentato dall’infermeria per adempiere ai suoi altri compiti di autista e anche il Poggi ha riconosciuto che spesso usciva fuori dalla sala medica per eseguire fotocopie.
    Infine, il confronto disposto in dibattimento tra il Pratissoli e il Poggi  ha consentito di accertare che nello stesso giorno di venerdì 20 luglio 2001 si verificarono, all’interno dell’infermeria, due distinti episodi di percosse in danno di due diverse parti offese e che a quello che ebbe come vittima il Lorente assistette il solo Pratissoli: a conferma di ciò vale la circostanza che anche gli arrestati Manganelli Danilo e Sesma Gonzales, entrambi fermati venerdì 20 luglio, hanno riferito di episodi violenti avvenuti in infermeria e che il Poggi non ha riconosciuto il Lorente  come la persona da lui vista picchiare nella sala medica.
    Pertanto, sulla scorta delle osservazioni sin qui svolte, deve ritenersi provata la penale responsabilità dell’Incoronato per il delitto ascrittogli sub 66) della rubrica: ne segue la condanna del prevenuto, con il riconoscimento, tra le aggravanti contestate, di quelle consistenti nell’aver agito in violazione dei doveri e con abuso dei poteri connessi a pubblica funzione, attesa la sua qualifica, all’epoca dei fatti, di agente della P.P. e di aver commesso il fatto in danno di persona in condizioni di minorata difesa, posto che la vittima del reato si trovava in stato di soggezione connesso alla sua veste di arrestato e in situazione tale da non potersi adeguatamente riparare dalle percosse, avendo le mani strette dai c.d. “laccetti”; non può, invece, ritenersi concretamente configurata l’altra aggravante contestata, aver cioè agito per motivi abietti e futili, per le stesse ragioni già ampiamente esposte in sede di esame della posizione del coimputato Gaetano Antonello, al quale è stata contestata identica aggravante, e alle quali qui, per brevità, integralmente si rimanda. 

    Si impone, adesso, affrontare le posizioni processuali degli imputati che prestavano servizio nella c.d. “area matricola” e, in primis, in virtù del loro grado e della funzione concretamente svolta nella struttura di Bolzaneto, dei prevenuti Ispettori della Polizia Penitenziaria Fornasiere e Tolomeo, rispettivamente ( cfr. soprattutto deposizione del teste Sabella), coordinatore dei servizi matricola istituiti presso i siti detentivi di transito di Forte S. Giuliano e Caserma VI Reparto Mobile di Bolzaneto, il Fornasiere, e responsabile dell’ufficio matricola operante in Bolzaneto, il Tolomeo.
    Fornasiere Giuseppe:
    per questo imputato lo stesso Ufficio del PM ha chiesto, nella propria requisitoria, la dichiarazione di assoluzione, con la formula prevista dal capoverso dell’art. 530 c.p.p., per non aver commesso il fatto attribuitogli al capo 69) dell’imputazione; questo Collegio condivide siffatta scelta, sulla scorta delle seguenti argomentazioni:
    il Fornasiere, esaurito il compito, che gli era stato affidato, di organizzazione degli uffici matricola di S. Giuliano e Bolzaneto, rimase in quest’ultimo sito, dietro richiesta verbale del Colonnello Doria, per coadiuvare l’attività della matricola e collaborare, in via generale, all’attività che l’Amministrazione Penitenziaria doveva svolgere all’interno della caserma, con un incarico, quindi, non specificamente rivolto ai compiti di immatricolazione degli arrestati, anche se, di fatto, la sua attività è consistita, prevalentemente,  nella collaborazione con i matricolisti.
    Da ciò discende, sia in virtù della sua posizione gerarchicamente sovraordinata  rispetto ai componenti dell’ufficio matricola, sia in forza della sua qualifica di Ufficiale di P.G., l’esistenza, in capo all’imputato, del dovere di impedire la commissione, da parte degli agenti preposti alla verbalizzazione delle dichiarazioni dei soggetti arrestati, di eventuali reati di falso, contestati nel presente procedimento ai singoli appartenenti all’”area matricola” del sito di Bolzaneto, nell’ipotesi in cui l’imputato stesso ne avesse avuto la consapevolezza.
    Al fine di valutare se il prevenuto sia venuto meno a tale dovere, sì da configurare, a suo carico il concorso morale con i pretesi autori del falso,ex art. 110 c.p, ovvero la responsabilità ai sensi dell’art. 40 c.p. occorre, soprattutto, esaminare i suoi  tempi di presenza nel sito di Bolzaneto: dal prospetto proveniente dal D.A.P. (doc. 4.7 prodotto dal PM) il Fornasiere risulta presente nel corso di tutti e tre i giorni del vertice G8 con orario “h 24”, tuttavia l’imputato ha, durante l’esame dibattimentale del 2/10/07, precisato che la sua permanenza in loco non era continuativa, ma subiva delle interruzioni motivate dalle pause per il pranzo e la cena e per il riposo, circostanza del tutto credibile a fronte del fatto che il prevenuto ha prestato servizio 24 ore su 24 nell’arco di tre giorni.
    Per quanto riguarda il momento dell’immatricolazione degli arrestati provenienti dalla Scuola “Diaz” l’imputato ha dichiarato di non essere stato presente perché si trovava a cena in un ristorante sito in luogo diverso da quello ove sorge la caserma di Bolzaneto e non aver fatto più ritorno in detta caserma dopo cena (pag. 39 della trascrizione dell’esame Fornasiere): tale dichiarazione ha trovato riscontro nella ricevuta fiscale del ristorante “Da Jolanda” ( sito in località Isoverde) prodotta all’udienza del 2/10/2007 e non è risultata smentita nelle risultanze dell’istruttoria dibattimentale, per cui può fondatamente concludersi che non vi è prova  sufficiente della presenza nella stanza della matricola del prevenuto al momento delle operazioni di immatricolazione relative agli arrestati alla “Diaz”  e, conseguentemente, della sua consapevolezza della perpetrazione del reato di falso così come contestato, nel capo di imputazione, ai diversi componenti dell’ufficio matricola.
    Pertanto, il Fornasiere deve essere assolto dal delitto contestatogli al capo 69) della rubrica per non aver commesso il fatto, a termini dell’art. 530, cpv, c.p.p. 
    Tolomeo Paolo:
    l’istruttoria dibattimentale ( per tutte, deposizione Sabella) ha provato che l’imputato, che all’epoca dei fatti aveva il grado di Ispettore della Polizia Penitenziaria, era responsabile dell’area matricola del sito detentivo provvisorio di Bolzaneto e aveva, in tale veste, predisposto il modulo destinato a raccogliere le dichiarazioni di primo ingresso degli arrestati, prendendo, a tale scopo, a modello, soprattutto il modulo usato nell’ufficio matricola del carcere dell’Ucciardone in Palermo, presso il quale egli prestava normalmente servizio (cfr. esame del prevenuto, tenutosi all’udienza del 2/10/07 e dichiarazioni dell’imputato Sabia Colucci 7/11/03 al PM, acquisite al fascicolo dibattimentale a termini dell’art. 513 c.p.p.).
    Parimenti dimostrata (cfr. esami del Tolomeo e  del coimputato Nurchis, quest’ultimo reso all’udienza del 5/10/07, dichiarazioni rese al PM dai coimputati Sabia Colucci, Amoroso e Mulas, rispettivamente in data 7/11/03 e 28/11/03, lette al dibattimento ex art. 513 c.p.p.) è risultata la circostanza  che del suddetto modulo erano state predisposte due versioni, di cui una contenente la dichiarazione di non voler avvertire i parenti e/o i consolati dell’avvenuto arresto e, l’altra, di tenore opposto, con la dichiarazione, cioè, di volere che dell’arresto fosse dato avviso ai parenti e/o ai rispettivi consolati: il fatto che i moduli fossero stati precompilati nelle suddette parti, non rappresenta, tuttavia, a parere del Collegio, un elemento che possa ridondare a carico del Tolomeo né degli altri imputati appartenenti all’ufficio matricola, posto che si tratta di un dato di fatto “neutro”, in quanto, di per sé, la precompilazione di un modulo con diversi contenuti non costituisce un illecito, ma un mero sistema di semplificazione e velocizzazione del lavoro, purchè, ovviamente, all’interessato venga sottoposto e fatto sottoscrivere il modulo contenente la versione corrispondente alle dichiarazioni e alla volontà effettivamente espresse.
    Ciò premesso, va rilevato come in dibattimento sia apparso provato il fatto che il Tolomeo, a partire dalle ore 23-23,30 della notte tra il 22 e il 23 luglio 2001, durante la quale vennero immatricolate a Bolzaneto le 93 persone arrestate nel corso dell’irruzione della P.S. nella Scuola “Diaz”, non era presente nell’ufficio matricola, poiché era andato a riposare nel suo alloggio presso il carcere di Pontedecimo, dove rimase sino al mattino successivo: sul punto l’imputato ha dichiarato di essere rimasto a Bolzaneto “…fino a quando non ho ricevuto tutti gli avvisi di consegna con i verbali di arresto dei ragazzi arrestati per la Diaz. Al momento che io ho fatto tutti gli adempimenti, preso in carico dei soggetti e poi se dovevo fare l’immatricolazione me ne sono andato… a riposarmi un pochettino…23-23,30…” ( pag. 70 trascrizione esame Tolomeo).
    La circostanza è stata confermata dal coimputato Sovrintendente Nurchis, che, in sede di esame all’udienza del 5/10/07, ha escluso la presenza del Tolomeo a Bolzaneto la notte del 22-23/7/01 ( pag.114 trascr.), precisando che il suddetto era andato a dormire perché aveva bisogno di riposarsi, che aveva dato istruzioni di contattarlo in caso di problemi ( pag. 102) e che, infine, era tornato la mattina dopo; dal teste agente di P.P. Gruosso, il quale, all’udienza del 16/1/07, ha riferito (pag,23 trascr.) che Tolomeo se ne era andato e che non lo ricorda presente durante la notte ( pag. 53); dal teste agente di P.P. Lucà, che anch’egli non ricorda il Tolomeo la notte dell’immatricolazione degli arrestati Diaz  ( pag.96 trascr. deposizione del 22/1/07) e, sia pure indirettamente, dalla teste agente di P.P. Marini, la quale, escussa il 22/1/07, ha ricordato di essere stata di turno con Tolomeo ( pag.50 trascr.): tale turno, tuttavia, non è quello della notte dell’immatricolazione degli arrestati alla “Diaz”, poiché la Marini quella notte non era di servizio in quanto smontata al mattino della stessa domenica e non più tornata a Bolzaneto (pag. 39).
    Orbene, sulla scorta delle suddette risultanze dibattimentali, si può ritenere raggiunta la prova che il Tolomeo non ha materialmente presenziato alle immatricolazioni degli arrestati nella Scuola “Diaz” se non nelle prime fasi preparatorie di raccolta e smistamento degli avvisi di consegna: è pur vero, e tale elemento è sottolineato in chiave accusatoria dal PM, che l’imputato ha sottoscritto, in quanto responsabile della matricola, il modulo relativo alla parte offesa Dreyer, sul quale è indicata l’ora delle 7,30 e in cui si attesta che l’arrestata, contrariamente a quanto ella ha dichiarato in dibattimento, aveva espresso la volontà di non far avvertire del suo arresto i parenti e/o il consolato del suo Paese: tale circostanza, tuttavia, per l’unicità dell’episodio (il modulo riferito alla Dreyer è, infatti, il solo, tra tutti quelli redatti per gli arrestati alla “Diaz”, che reca la firma del Tolomeo), per il momento nel quale è stato sottoscritto (di primo mattino, non appena l’imputato era tornato da Pontedecimo) e  a fronte del fatto che, come si è visto, il prevenuto è rimasto assente per tutta la notte in cui sono state compiute le immatricolazioni, giustifica il ragionevole dubbio sulla circostanza che il Tolomeo abbia effettivamente partecipato all’immatricolazione e non si sia, invece, limitato a sottoscrivere, quale responsabile dell’ufficio matricola,  il modulo redatto da chi aveva materialmente raccolto le dichiarazioni della Dreyer senza che abbia potuto rendersi conto, proprio in virtù del solo adempimento cui ha partecipato, del carattere “seriale” della qui contestata condotta di far sottoscrivere agli arrestati, da parte degli addetti alla matricola, moduli di primo ingresso contenenti dichiarazioni contrarie al vero in relazione all’intenzione di voler rendere edotti familiari e/o autorità diplomatiche del loro arresto.
    Pertanto, in siffatta situazione di incertezza, è giocoforza mandare assolto l’imputato dal reato ascrittogli al capo 70) dell’imputazione per non aver commesso il fatto, ai sensi dell’art. 530, cpv, c.p.p..     
    Venendo ora a trattare le posizione degli altri imputati appartenenti all’area matricola è stata accertata la loro presenza in ufficio durante le operazioni di immatricolazione degli arrestati alla scuola Diaz, avendo il sovrintendente Nurchis svolto le funzioni di capo turno e siglato tutti i moduli delle dichiarazioni di primo ingresso rese dai predetti arrestati (ad esclusione di quello della Dreyer) e gli altri - Amoroso, Sabia Colucci e Mulas – avendo raccolto le dichiarazioni, sottoscrivendo i moduli nella loro qualità di verbalizzanti.
    Come già detto è stata accertata la parziale precompilazione dei moduli utilizzati per raccogliere le dichiarazioni di primo ingresso, che emerge evidente anche da un attento esame dei documenti (raccolti nella produzione 4.44), laddove si riscontra l’identità della calligrafia su tutte le schede in alcune parti accompagnata da una perfetta coincidenza degli spazi fra le parole e dei tratti calligrafici e la frequente presenza di una diversa grafia in relazione ai dati personali degli arrestati.
    In particolare, per quanto riguarda le dichiarazioni che formano oggetto delle odierne imputazioni, dall’esame delle singole schede emerge che in alcuni moduli la precompilazione ha avuto riguardo sia all’avverbio “non” all’interno della frase “Dichiaro che del mio stato di detenzione NON venga data comunicazione al Consolato o Ambasciata del mio paese in Italia”, sia riguardo al pronome “nessuno” all’interno della frase “in caso di necessità chiedo che venga avvisato il signor NESSUNO, con le barre poste in relazione al grado di parentela, all’utenza telefonica e all’indirizzo (la calligrafia delle annotazioni è identica, sia come tratto che come posizione e spesso diverge da quella che compare per i dati personali degli arrestati).
    Per altre schede, invece, la precompilazione è limitata all’avverbio “non” all’interno della frase “Dichiaro che del mio stato di detenzione NON venga data comunicazione al Consolato o Ambasciata del mio paese in Italia”.
    Ciò si evince dal fatto che la grafia della parola “nessuno” ed i tratti che seguono all’interno della frase presentano differenze fra loro nel raffronto con le altre schede e, in ciascuna scheda, divergono dalla calligrafia seriale nelle parti precedenti precompilate, mentre vi è una discreta somiglianza con la calligrafia relativa ai dati personali.
    Si vedano, in questo senso, i moduli relativi alle seguenti parti offese:  Aleinikovas, Allueva, Balbas, Bachmann, Baczak, Barringhuas, Blair, Bodmer, Baumann, Brauer, Buchanan, Cederstrom, Digenti, Duman, Engel, Gattermann, Galloway, Hermann, Hinrichsmeyer, Hubner, Kress, Lanaspa, Luthi, Mac Quillan, Madrazo, Marquello, Martensen, Moret, Von Unger, Moth, Nathrath, Nogueras, Patzke, Reschke, Schleiting, Schmiederer, Sparks, Svensson, Szabo, Zehatschek.
    Il Collegio ritiene che la mera predisposizione dei moduli con una parte compilata in anticipo rispetto al momento della dichiarazione non configuri una falsificazione, qualora vi sia corrispondenza fra quanto verbalizzato in anticipo e la dichiarazione raccolta in seguito.
    Sotto questo profilo, sebbene, molte parti offese abbiano escluso di essere state interpellate in ordine alla volontà di avvisare il proprio Consolato o i familiari, negando, altresì, di avere dichiarato in modo espresso (così come verbalizzato) che non venisse data comunicazione al Consolato, alcune hanno, invece, riferito di avere reso dichiarazioni in tal senso.
    Si vedano in proposito le deposizioni rese da:
    Sparks, il quale ha riferito di non avere richiesto che venissero avvisati i familiari e di avere parlato con il rappresentante consolare all’ospedale, prima di giungere a Bolzaneto, al quale aveva espresso analoga volontà (udienza del 20.6.06, pagg. 39 e ss.), Galloway, che ha riferito l’incontro in ospedale con il rappresentante consolare al quale aveva chiesto di non avvisare i familiari e di non avere chiesto a Bolzaneto di parlare con il Console (udienza 4.7.06), Gattermann (udienza 3.10.06).
    Si noti, inoltre, che, dall’analogo documento redatto presso in carcere di destinazione, prodotto dalla difesa dell’imputato Mulas, risulta che i testi Gattermann e Engel, hanno nuovamente dichiarato di non volere che venissero dati gli avvisi.
    Altre parti offese non hanno riferito nulla in proposito (si vedano le dichiarazioni in sede di convalida e le deposizioni per rogatoria rese da Baczak, Broermann, Engel, Gol, Patzke, Schmiederer, Szabo, Zehatschek e Zeuner).
    In ordine alla prova dell’effettivo contenuto delle dichiarazioni rese dalle parti offese il Collegio rileva come le persone arrestate alla scuola Diaz siano pressochè tutte straniere che, nella gran maggioranza dei casi, non comprendevano e non parlavano la lingua italiana (in questo senso si veda quanto attestato nei moduli) ed è stato accertato che durante le operazioni connesse alla loro immatricolazione non era presente nell’ufficio personale capace di parlare alcuna lingua straniera.
    In particolare dall’istruttoria dibattimentale è emerso che, fra il personale della Polizia Penitenziaria presente a Bolzaneto, vi erano solo tre persone che parlavano lingue straniere - Damiani Susanna, Greco Domenico e Marini Roberta – i quali hanno dichiarato di avere effettivamente fatto da interprete durante le operazioni di immatricolazione ma hanno escluso  (Greco e Marini) o non hanno ricordato (Damiani) di averlo fatto per le persone arrestate alla scuola Diaz.
    Il problema della mancata comprensione della lingua italiana, parlata e scritta, da parte delle persone straniere transitate a Bolzaneto è stato segnalato in modo generalizzato dai testi, che spesso si sono rifiutati, per tale motivo, di sottoscrivere gli atti che venivano loro presentati.
    Questa circostanza può avere determinato un difetto di comprensione reciproca, da parte dell’arrestato straniero, della domanda formulata dal personale e, da parte del verbalizzante, del contenuto della risposta.
    Questa difficoltà di comprensione, secondo il Collegio, non consente di ritenere raggiunta con certezza la prova del contenuto delle dichiarazioni e della conseguente falsità delle dichiarazioni verbalizzate.
    Né tale prova può ritenersi raggiunta sulla base della finalità perseguita con la parziale precompilazione dei moduli, volta a velocizzare le operazioni di verbalizzazione in vista dell’arrivo di un consistente numero di persone da immatricolare (gli arrestati alla scuola Diaz sono stati circa sessanta), poiché è evidente che, una volta ricevuta la richiesta di dare avviso dell’arresto al Consolato ed ai familiari, l’adempimento doveva essere effettuato quanto prima possibile, compatibilmente con il carico di lavoro e la priorità degli incombenti, e ben poteva essere differito al termine delle operazioni di immatricolazione degli arrestati Diaz (nelle prime ore della mattina di domenica).  Ne consegue che, mentre era utile velocizzare la redazione dei verbali, al fine di avviare gli arrestati alle carceri di destinazione, limitando il più possibile i tempi di permanenza nella struttura, era del tutto indifferente per il personale il contenuto della dichiarazione.
    Consegue, pertanto, che, in mancanza di una prova certa in ordine alla falsità delle dichiarazioni verbalizzate gli imputati Nurchis, Amoroso, Sabia Colucci e Mulas devono andare assolti – ex art. 530 cpv. c.p.p. – perché il fatto non sussiste.
    Per quanto riguarda il sovrintendente Nurchis, che, in qualità di capo turno, ha siglato la quasi totalità delle dichiarazioni di primo ingresso (tutte ad eccezione di quella della Dreyer) si deve aggiungere un’ulteriore considerazione.
    La sigla risulta apposta, in sostituzione del dirigente coordinatore dott. Sabella, in calce ai moduli e sotto la sottoscrizione dei verbalizzanti: da ciò si evince, in primo luogo, che le dichiarazioni non sono state raccolte e verbalizzate dall’imputato, che vi ha apposto la sua sigla evidentemente in un momento successivo.
    In particolare è stato accertato, sulla base delle deposizioni rese dai testi e di quanto riferito dagli imputati, che le diverse operazioni di immatricolazione – identificazione, fotosegnalamento, rilevamento delle impronte, annotazione al Siap e raccolta delle dichiarazioni di primo ingresso – erano svolte dal personale (oltre al responsabile erano assegnati alla matricola 11 persone fra ispettori, assistenti e agenti) in diverse postazioni dislocate all’interno dell’ufficio, dove, al centro, era posizionata la scrivania del capo turno.
    Questi riceveva il foglio di consegna, che spesso era cumulativo, verificava la corrispondenza delle persone da immatricolare con le persone arrestate e presenti nelle celle (facendo eseguire l’appello) e ne faceva curare l’annotazione sul foglio di giornata.
    Una volta che l’arrestato veniva portato nell’ufficio si procedeva ai singoli adempimenti nelle diverse postazioni e al termine delle operazioni i moduli venivano  consegnati al capoturno che ne verificava la regolarità e li raccoglieva in un fascicolo, procedendo, poi, agli ulteriori adempimenti.
    La confusione presente nell’ufficio, per la concentrazione del personale e degli adempimenti contemporaneamente eseguiti nelle diverse postazioni – erano presenti anche il fax e la centrale operativa - e la localizzazione delle postazioni su diverse scrivanie non consente di ritenere raggiunta con certezza la prova che l’imputato abbia potuto percepire quanto dichiarato dagli arrestati, che si esprimevano, oltretutto, in lingua straniera.

  • Viene, a questo punto, in esame la c.d. “area sanitaria”: presso il sito penitenziario provvisorio di Bolzaneto era stata organizzata un’area sanitaria ove avrebbe dovuto essere espletata la visita di primo ingresso per i detenuti immatricolati.
    Con ordine di servizio del 6/7/2001 (doc. 5.2) il magistrato dr. Sabella aveva nominato coordinatore di tutte le attività ricomprese nel servizio sanitario il Dirigente medico dr. Toccafondi Giacomo alle cui dipendenze erano stati assegnati i seguenti medici: dr. Amenta Aldo, dr.ssa Mazzoleni Adriana, dr.ssa Sciandra Sonia e dr.ssa Zaccardi Marilena oltre al personale infermieristico per le attività complementari.
    I turni di servizio sono ricavabili dalla nota del Direttore della Casa Circondariale di Genova-Pontedecimo del 26/5/2002 (doc. 5.3).
    Secondo le annotazioni del prospetto (v. anche dichiarazioni rese in corso di esame dal dr. Toccafondi) gli orari indicativi furono i seguenti:
    dr. Toccafondi presente tutto il giorno il venerdì 20/7/01, il sabato 21/7/01 dalle h. 18 alle h. 8 di domenica 22/7/01 e dalle h. 15 di domenica 22/7/01 alle h. 12 di lunedì 23/7/01;
    dr. Amenta presente dalle h. 20 di venerdì 20/7/01 fino alle h. 8 circa di sabato 21/7/01, da dopo cena sabato 21/7/01 fino alle h. 2 di domenica 22/7/01; dalle h. 8 alle h. 20 di domenica 22/7/01;
    dr.ssa Sciandra Sonia presente dalle h. 21 di venerdì 20/7/01 alle h. 8 di sabato 21/7/01; per tutta la giornata di domenica 22/7/01 sino alle h. 24;
    dr.ssa Mazzoleni Adriana presente dalle h. 8 alle h. 20 di venerdì 20/7/01, dalle h. 20 di sabato 21/7/01 alle h. 8  di domenica 22/7/01;
    dr.ssa Zaccardi Marilena presente dalle h. 8 alle h. 20 di sabato 21/7/01, da dopo cena sabato 21/7/01 alle h. 2 di domenica 22/7/01, per tutta la giornata di domenica 22/7/01 fino alle h. 6,30 di lunedì 23/7/01.
    Al locale adibito ad infermeria si accedeva dal corridoio dopo avere oltrepassato l’ingresso dei bagni. Entrando si trovava subito, in prossimità della porta, la zona ove in un primo tempo furono eseguite le perquisizioni. Il locale era dotato di arredi ed attrezzature (v. dich.ni Poggi ud. 6/2/07).
    Era stato il dr. Toccafondi a predisporre l’organizzazione dell’attività dell’infermeria collocata nel sito penitenziario provvisorio di Bolzaneto e a impartire le disposizioni generali per il funzionamento del servizio sanitario.
    Fu una sua iniziativa, a quanto riferito dall’interessato, senza che ciò abbia trovato smentita nelle risultanze dibattimentali, disporre che si effettuasse una verifica preliminare che non era stata prevista né disposta nel citato ordine di servizio a firma del Magistrato coordinatore dr. Sabella (c.d. triage), svolta fuori dall’edificio o nell’atrio di ingresso, con la finalità di evidenziare tempestivamente i casi in cui vi fosse necessità di cure immediate o di ricovero in ospedale. A detta del dr. Toccafondi, l’incombente non poté essere effettuato in modo costante dato che talora l’afflusso dei detenuti immatricolati da sottoporre a visita di primo ingresso fu tale da assorbire completamente le risorse disponibili. Laddove eseguito, il triage fu compiuto personalmente dal dr. Toccafondi nella prevalenza delle situazioni, in qualche occasione dal dr. Amenta.
    La visita di primo ingresso seguiva il completamento della procedura di immatricolazione. Nella prima fase il soggetto si denudava per sottoporsi alla perquisizione; successivamente (nello stesso locale, onde evitare, come da precise disposizioni del dr. Sabella, che l’immatricolato dovesse nuovamente spogliarsi e rivestirsi) il medico provvedeva alla visita medica di primo ingresso, documentata tramite la compilazione del diario clinico. All’esito il medico rilasciava il nulla osta alla traduzione avendo accertato che le condizioni di salute del soggetto immatricolato consentivano la trasferta per l’Istituto penitenziario di destinazione.
    L’istruttoria dibattimentale ha consentito di appurare che il trattamento degli arrestati, anche all’interno dell’infermeria, non fu sempre rispondente alla tutela della dignità e della salute delle persone.
    La concomitanza della perquisizione personale e della visita medica, svolte nello stesso locale, portava alla coesistenza di fatto di due diverse operazioni, di natura non assimilabile, devoluta l’una (la perquisizione) a operatori di Polizia penitenziaria, cui sovrintendeva il Gugliotta, l’altra (la visita medica) ai sanitari preposti alla struttura sanitaria.
    Da qui la presenza in concreto di una molteplicità di operatori, donne e uomini, tra agenti di Polizia penitenziaria, medici, infermieri oltre a coloro che scortavano gli immatricolati nella stanza. Il clima complessivo conseguente non fu sempre dei migliori anche per il comportamento degli addetti a volte violento e prevaricatore. Ciò non ha favorito né la tranquillità del contesto in cui avveniva la visita medica, talora occasione di ulteriore umiliazione e denigrazione o violenza, né ha creato le condizioni per consentire a coloro che avevano subito in precedenza percosse o lesioni affinchè riferissero l’effettiva eziologia delle lesioni.
    Il reato di cui all’art. 323 c.p. è stato contestato anche ai medici che hanno operato presso la struttura di Bolzaneto.
    L’impostazione accusatoria sottende l’attribuzione ai medici di un preciso ruolo di garanzia sulla base del provvedimento del Magistrato coordinatore dr. Sabella che aveva formalizzato l’incarico al dr. Toccafondi quale Dirigente medico coordinatore delle attività inerenti al servizio sanitario e nominato tutti i medici in servizio, chiamati a rispondere per il ruolo svolto riconducibile all’esercizio della professione sanitaria nel sito penitenziario provvisorio di Bolzaneto.
    Le fonti normative richiamate per integrare il ruolo di garanzia sono costituite dall’art. 1 co. 1-2-5 L. 354/75, dall’art. 11 co. 1-5-6 L. 354/75, dagli artt. 1 co. 3 e 17 co. 9 D.P.R. 230/00, dall’art. 3 convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4/11/1950 e ratificata con L. 848/55), dall’art. 27 co. 3 Costituzione.
    Quanto alle visite mediche, dalle dichiarazioni del C.T. del P.M. dr. Caruso (udienza 27/2/07 e 6/3/07), si evince che, a suo parere, le visite mediche furono, nella prevalenza dei casi, incomplete poiché non accompagnate da quelle operazioni di misurazione della pressione, auscultazione del cuore e manovre opportune e necessarie per diagnosticare la presenza di traumi pericolosi e lesioni per i soggetti che vi si sottoposero.
    Effettivamente le visite mediche non furono approfondite con il compimento di tutte le operazioni indicate dal dr. Caruso (lo ha riconosciuto anche il dr. Toccafondi nel corso dell’esame).
    Peraltro i diari clinici attestano una descrizione obiettiva, in genere circostanziata, anche se non sempre completa, che presuppone l’esame del caso ed una visita, probabilmente più superficiale del dovuto, ma di fatto eseguita. Le annotazioni redatte dai medici si presentano complessivamente attinenti ai casi concreti, tant’è che vi sono allegazioni particolari circa malattie pregresse e abitudini di vita personale che, se non comunicate ai sanitari dagli interessati, non avrebbero potuto altrimenti essere loro note;  del resto,  nella maggioranza dei casi , le parti offese ascoltate in dibattimento hanno confermato la rispondenza al vero delle suddette annotazioni.
    Laddove constatata la gravità della situazione e la necessità del ricovero (ambito in cui la valutazione, di tipo medico, è devoluta al sanitario), il soggetto risulta essere stato trasferito in ospedale anche se al riguardo non può non aver influito l’indirizzo dato dal dr. Sabella, volto a limitare al massimo i trasferimenti in ospedale per evitare problemi organizzativi: non sono in ogni caso emerse situazioni pericolose non trattate, il che in definitiva è stato riconosciuto dal dr. Caruso nel corso dell’esame dibattimentale, quando ha affermato che i medici addetti all’ìnfermeria di Bolzaneto  avevano fatto quanto potevano rispetto ai mezzi che avevano a loro disposizione.
    Dal punto di vista penale il dolo richiesto per integrare l’elemento soggettivo dell’abuso d’ufficio punibile, occorre ricordarlo, è necessariamente quello del dolo intenzionale, col risultato di escludere rilievo al dolo indiretto nell’attuale impianto normativo che è quello sulla scorta del quale è tenuto a decidere il Collegio, in base al principio di legalità che permea il sistema penale.
    Non pare quindi attribuibile ai sanitari in modo univoco, a fronte di molteplici e doverosi interventi da loro attuati, una volontà consapevole e intenzionale (salvi i casi in cui, come si dirà, vi è prova attinente ai singoli reati contestati) di recare ingiusto danno ai detenuti immatricolati, assunto che tuttavia non esclude, laddove ve ne fossero i presupposti, una responsabilità disciplinare che potrà essere valutata nella sede competente per quei comportamenti risultati inappropriati e non confacenti al ruolo rivestito sotto il profilo della deontologia professionale.
    Consegue, per i capi sub 84), 104), 112), 113) e 119), l’assoluzione dei medici dal reato di abuso di ufficio per difetto di prova sull’elemento psicologico del fatto.
    Venendo ad esaminare le ulteriori imputazioni, vi è prova certa della responsabilità dell’imputato Toccafondi per il capo 85) laddove lo stesso, intervenuto ad assistere Leone Katia (raggiunta in cella da uno spruzzo di gas urticante-asfissiante), omise di riferirne all’Autorità Giudiziaria, così favorendo gli ignoti autori del reato di lesioni aggravate dall’uso di un’arma, tale essendo qualificato il gas urticante-asfissiante ai sensi dell’art. 585 c.p. – 1 legge 110/75 – 1 legge 895/67 e art. 674 c.p. poiché il gas in questione era idoneo ad offendere e molestare le persone.
    Alla luce delle dichiarazioni della Leone (udienza 6/11/06) e considerata la chiara sintomatologia, non vi poteva essere dubbio circa l’origine dei fastidi lamentati, oltre che dalla Leone anche da altri soggetti presenti nella cella che pure hanno patito analoghi disturbi, sicchè la mancata segnalazione dell’accaduto da parte del dr. Toccafondi, che ha precluso di avviare indagini in proposito, denota un atteggiamento omertoso di natura volontaria imputabile al sanitario. Costui, intervenuto di persona e ben consapevole della natura della sostanza (tant’è che ha dichiarato di essersi munito di maschera apposita per recarsi in cella) ha firmato il diario clinico e risulta riconoscibile, per la descrizione resa dalla Leone, nella persona del dr. Toccafondi.
    Vi è quindi prova, al riguardo, della colpevolezza dell’imputato; si rinvia, per il trattamento sanzionatorio, al prosieguo della motivazione.
    Quanto al capo 86) relativo alla persona offesa Brauer Stefan (udienza 29/9/06), non è stata invece raggiunta una prova adeguata della colpevolezza dell’imputato Toccafondi.  A differenza del caso precedente, il medico non si recò in cella. E’ vero che un sanitario intervenne per affrontare la situazione, tant’è che al Brauer fu fornito un apparecchio per respirare e che lo stesso fu sottoposto a decontaminazione, ma non vi è certezza che costui avesse adeguatamente compreso, essendo il colloquio avvenuto in inglese, l’origine della sintomatologia.
    Da parte sua l’imputato Toccafondi ha ricordato un ragazzo, che indossava un camice verde (come effettivamente era stato fatto indossare al Brauer dopo la decontaminazione), per il quale il sospetto era quello che avesse inalato dei residui di gas nel corso degli scontri di piazza, non quindi una causa riferibile al sito di Bolzaneto.
    Consegue pertanto l’assoluzione dell’imputato Toccafondi da tale capo perché il fatto non sussiste.
    Quanto al capo  87) relativo alla persona offesa Dreyer Jeannette Sybille, dalle dichiarazioni della donna (udienza 20/10/06) emerge che, durante la visita medica, le fu indicato, a gesti, di girare su sé stessa mentre era nuda. Peraltro, dalla stessa deposizione, si ricava che non si trattò di una decina di volte ma di molte meno, dunque potrebbe essersi trattato della necessità di verificare la presenza di ferite sul corpo o segni di lesioni, il tutto finalizzato ad adempiere il compito del sanitario.
    Non vi è prova perciò del fatto, comunque non verificatosi con le modalità contestate.
    Ne deriva l’assoluzione dell’imputato Toccafondi perché il fatto non sussiste.
    Quanto al capo 88) relativo al reato di percosse relativo a Persico Marco, la manovra descritta (udienza 6/3/06) consistita da parte del sanitario nello stringergli fortemente la mano, già dolorante, non appare diretta in modo inequivoco ad infliggere una sofferenza.
    Piuttosto, avendo lo stesso Persico lamentato il dolore alla mano e l’assenza di sensibilità, è verosimile che il controllo medico avesse la finalità di verificare la natura dell’inconveniente, e quindi costituiva l’adempimento di un dovere per il sanitario (art. 51 c.p.), non necessariamente un mezzo per infliggere al Persico una sofferenza che costui può avere avvertito soggettivamente in misura particolarmente intensa.
    Anche per tale capo va quindi adottata pronunzia di assoluzione dell’imputato Toccafondi perché il fatto non sussiste.
    Quanto al capo 89) relativo alla persona offesa Scalia Rosario, la condotta contestata è consistita nel reato di violenza privata poiché, nel corso della visita medica in infermeria, gli sarebbe stato imposto di gridare la frase “Viva il duce” ad opera del sanitario. Lo Scalia (udienza 8/5/06) ha riconosciuto, in sede di individuazione fotografica, il dr. Toccafondi quale responsabile dell’azione.
    Va però rilevato che il riconoscimento non è in questo caso avvenuto in modo sicuro dato che lo Scalia ha mostrato di ravvisare una certa somiglianza fra il dr. Toccafondi e il sanitario che lo aveva visitato tastandogli i lividi sulla schiena. In realtà il diario clinico non è firmato dal dr. Toccafondi bensì dalla dr.ssa Mazzoleni Adriana, le cui fattezze corrispondono alla donna con il camice e i capelli biondi indicata dallo Scalia come presente in infermeria senza confermare che ivi si trovasse anche al momento della costrizione.
    L’imputato Toccafondi va quindi assolto, essendo la prova dubbia, per non avere commesso il fatto.
    Quanto al capo 90) relativo alla persona offesa Bruschi Valeria, l’assunto accusatorio per il reato di ingiuria è fondato sulle dichiarazioni dell’interessata (udienza 6/11/06) che ha ricordato la frase in questione pronunziata dal medico da lei riconosciuto nella fotografia, visionata su un giornale dell’epoca, riproducente le fattezze del dr. Toccafondi. A riscontro delle dichiarazioni della Bruschi, vanno considerate le analoghe asserzioni di un’altra arrestata, pure proveniente dalla Diaz, Cederstrom Ingrid Thea Helena. Dal racconto reso da quest’ultima (udienza 3/11/06) si ha conferma della frase, compresa dalla detenuta poiché pronunziata in italiano, lingua molto simile allo spagnolo che la Cederstrom era in grado di capire.
    Consegue, per tale capo, la condanna dell’imputato con esclusione dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 1 c.p. per i motivi già esposti nella premessa in via generale; si rimanda, per il trattamento sanzionatorio, al seguito.
    Quanto al capo 91) relativo alla persona offesa Azzolina Giuseppe, contestato all’imputato Toccafondi, ed ai capi 105) e 114) ascritti rispettivamente agli imputati Amenta e Sciandra, non pare raggiunta la prova dell’ipotesi accusatoria. Invero l’Azzolina, sentito quale teste puro e, come tale, in sé attendibile e credibile, ha riconosciuto, tramite individuazioni fotografiche, i sanitari presenti in infermeria nelle persone del dr. Toccafondi che lo teneva fermo mentre l’altro medico dr. Amenta effettuava la sutura. La dr.ssa Sciandra, presente pure in infermeria, aveva detto di non essere in grado di cucire la ferita perché era da tempo che non effettuava suture.
    L’Azzolina ha riconosciuto (udienza 30/1/06) che, condizionato dalla presenza della Polizia penitenziaria, non disse ai medici la vera causa delle lesioni, riconducibile, in realtà, all’azione violenta del Pigozzi, come già trattato nella parte precedente della motivazione.
    Dell’Azzolina, ricordato per il cognome (lo stesso del famoso cardiochirurgo), hanno parlato anche i testi Poggi e Pratissoli. Il Pratissoli ha rammentato che l’Azzolina disse in infermeria di essere caduto per le scale, versione evidentemente di comodo per evitare di palesare effettivamente quanto accaduto. Il Poggi ha ricordato che l’Azzolina gli disse invece di essere stato picchiato. Lo stesso Poggi ha precisato  tuttavia che, mentre parlava con l’Azzolina, si trovavano in disparte. E’ quindi probabile che gli astanti non abbiano potuto sentire il dialogo intercorso con l’infermiere in forma appartata.
    Non essendovi stata in questo caso una spiegazione veritiera di quanto accaduto da parte dell’interessato, non pare potersi imputare ai sanitari nella fattispecie l’omissione di referto e il favoreggiamento personale.
    Gli imputati Toccafondi, Amenta e Sciandra vanno quindi assolti dalle rispettive imputazioni perché il fatto non sussiste.
    Quanto al capo 92) relativo alla persona offesa Azzolina Giuseppe, contestato all’imputato Toccafondi, ed ai capi 106) e 115) ascritti agli imputati Amenta e Sciandra,  va in primo luogo escluso il concorso di questi ultimi imputati. La frase incriminata, di indubbio tenore minatorio, è attribuibile al dr. Toccafondi e si colloca nel contesto dell’intervento sanitario effettuato per la sutura della ferita alla mano, avvenuta senza anestesia data la mancanza di materiale all’uopo utilizzabile (in ogni caso la necessità di somministrazione dell’anestetico, a detta del consulente del P.M. dr. Caruso, va valutata dal medico che solo può apprezzare la peculiarità del caso concreto). Perciò, considerata la repentinità della minaccia verbale, non pare che di essa debbano rispondere gli altri sanitari i quali, in sottordine rispetto al coordinatore dr. Toccafondi (la Sciandra anche distante), erano presenti all’atto dell’esternazione minacciosa.
    Consegue la condanna del Toccafondi; si rimanda alla parte specifica per la determinazione del trattamento sanzionatorio. Gli imputati Amenta e Sciandra vanno assolti per non avere commesso il fatto dai rispettivi capi.
    Quanto al capo 93), col quale si imputa al Toccafondi di avere ingiuriato la ragazza deridendola per i segni di paura da lei manifestati, le dichiarazioni rese dalle persona offesa Kutschkau Anna Julia (udienza 23/10/06) hanno descritto il fatto, attribuito al dr. Toccafondi in quanto firmatario del diario clinico e presente in servizio nella fascia oraria della visita medica in questione.
    Per quanto riferito dalla p.o., l’uomo vestito di verde chiaro o bianco, da lei indicato presumibilmente come il medico, la avrebbe offesa e derisa in infermeria indirizzando il manganello verso la sua bocca ferita e canticchiando una canzone del tipo: “manganello, manganello”, suscitando così l’ilarità degli astanti.
    La fonte probatoria è in questo caso insufficiente poiché, a fronte dell’episodio rappresentato da soggetto escusso nella qualità di teste assistito, mancano idonei elementi di riscontro richiesti dall’art. 192 co. 3 c.p.p. per poter pervenire ad una pronunzia di colpevolezza.
    Consegue pertanto l’assoluzione dell’imputato Toccafondi, per tale capo, perché il fatto non sussiste.
    Quanto al capo 94), col quale è ascritto all’imputato Toccafondi un episodio di ingiuria, le dichiarazioni della persona offesa Hermann Jens (udienza 3/10/06) hanno confermato l’accaduto evidenziando la natura delle domande poste, attinenti alla sfera privata del soggetto, non riferibili in alcun modo alle necessità diagnostiche della visita di primo ingresso.
    Peraltro è emerso che Hermann Jens transitò dall’infermeria sia per la visita medica effettuata dal dr. Toccafondi, che risulta firmatario del diario clinico, effettuata nelle prime ore di lunedì 23/7/01, sia probabilmente in altra occasione che l’interessato ha collocato in una diversa fascia temporale. Invero Hermann Jens ha riferito in proposito che, a seguito delle ferite riportate alla scuola Diaz, nel pomeriggio di domenica 22/7/01 si recò in infermeria ove gli venne pulita la ferita. Mentre nella notte l’unico medico in servizio era il dr. Toccafondi, nel pomeriggio della domenica vi era anche il dr. Amenta. La descrizione fornita dall’interessato non consente di riportare con sicurezza il fatto alla persona del dr. Toccafondi piuttosto che ad altro sanitario.
    Ne deriva il dubbio insuperabile circa l’attribuzione del reato all’imputato Toccafondi che va perciò assolto per non avere commesso il fatto.
    Quanto al reato sub 95), col quale si imputa all’imputato Toccafondi il reato continuato di ingiuria, danneggiamento e percosse, a detta della persona offesa Martensen Niels (udienza 29/9/06) il medico gli avrebbe detto, prima di visitarlo, che doveva finire di mangiare, gli avrebbe poi aperto la camicia strappandola e, colpendolo sulle ferite, gli avrebbe cagionato dolore visitandolo.
    Tale condotta appare riferibile al dr. Toccafondi il quale, mentre effettuava le visite di triage all’ingresso, indossava la divisa della Polizia penitenziaria.
    Peraltro, per le modalità descritte, non sembrano sussistenti le ipotesi di reato contestate: l’episodio appare piuttosto da riportarsi ad un atteggiamento sgarbato del sanitario che voleva terminare il pasto, ha aperto la camicia del ferito in modo frettoloso, cagionandone il danneggiamento. I colpi alla schiena,  percepiti con dolore dalla p.o., verosimilmente erano destinati a verificare l’entità delle lesioni nell’ambito di una manovra di palpazione rientrante fra i compiti devoluti al sanitario.
    Consegue pertanto l’assoluzione dell’imputato Toccafondi perché il fatto non sussiste.
    Quanto al reato sub 96), col quale si contesta all’imputato Toccafondi il reato continuato di violenza privata e ingiuria, le modalità di visita riferite dalla persona offesa Weisse Tanja (udienza 3/10/06), per quanto imbarazzanti per l’interessata che vi si sottoponeva nuda, potevano essere finalizzate all’esame della persona che veniva osservata, da tutti i lati, dal sanitario. Tale infatti è stata la percezione della donna che non ha ricordato alcun atteggiamento di scherno o risata da parte del medico, individuabile nel dr. Toccafondi firmatario del diario clinico e presente in servizio in fascia oraria compatibile, tanto più che la stessa Weisse ha, nella propria deposizione, molto ridimensionato sia la durata del suo restare nuda, riducendola a circa 5 minuti (durata perfettamente compatibile con il periodo necessario all’espletamento della visita medica), sia il numero dei “giri” su sé stessa che il sanitario le aveva chiesto di eseguire, ridotto a un solo giro.
    Consegue pertanto l’assoluzione dell’imputato Toccafondi perché il fatto non sussiste.
    Quanto al reato sub 97), si imputa all’imputato Toccafondi di non avere disposto il ricovero in ospedale di Ottovay Katherine Daniela nonostante la stessa avesse patito gravi lesioni (frattura scomposta ulna sinistra) che ne avrebbero reso necessario il trasporto in ambiente ospedaliero onde consentirle più adeguate cure e trattamenti.
    Il fatto obiettivo è pacifico poiché effettivamente la Ottovay aveva riportato, come riferito (udienza 23/10/06), la frattura in questione che, essendo scomposta, avrebbe dovuto essere trattata in modo idoneo con il ricovero in ospedale (si veda al riguardo l’esame del dr. Caruso che ha ritenuto, sul piano tecnico, inadeguato l’intervento sanitario del dr. Toccafondi). Quest’ultimo, da parte sua, ha difeso il proprio operato precisando di non avere ritenuto l’urgenza del caso poiché aveva verificato le condizioni della paziente che avrebbe potuto usufruire delle ulteriori cure una volta tradotta all’Istituto penitenziario di destinazione.
    Non pare al Collegio che ciò sia avvenuto per dolosa intenzione del dr. Toccafondi ed è anche possibile che le condizioni della paziente, a seguito del trasferimento a Voghera, abbiano reso necessario il trasferimento urgente della Ottovay in ospedale.
    Il dr. Toccafondi ha operato nel caso concreto una valutazione medica senz’altro opinabile ma non illegittima, probabilmente indotto a ciò anche dalle disposizioni date dal dr. Sabella dirette a  limitare al massimo le traduzioni in ospedale.
    Peraltro in altri casi, ritenuti urgenti, è stato disposto il trasferimento dei pazienti in ospedale; dunque l’omissione relativa alla Ottovay non sembra accompagnata nella fattispecie, o quanto meno non ve ne è prova adeguata, dal dolo correlato.
    Consegue l’assoluzione dell’imputato Toccafondi perché il fatto non costituisce reato.
    Quanto al capo sub 98), è contestata all’imputato Toccafondi l’omissione di referto ed il favoreggiamento personale relativamente al caso della Ottovay poiché, pur cosciente delle lesioni da costei patite, riferibili per la durata della malattia a reato procedibile di ufficio, non redasse il doveroso referto all’Autorità Giudiziaria.
    Non emerge dall’esame della predetta teste, la quale si è detta certa di avere pronunziato in italiano le parole “frattura, frattura” nel corso della visita medica, che la Ottovay abbia descritto al dr. Toccafondi la causa delle lesioni. E’ vero che costui, come da lui ammesso, parlava inglese ma, a quanto emerso in dibattimento, la Ottovay non gli rappresentò nulla in proposito.
    In assenza di una allegazione da parte dell’interessata, probabilmente intimidita dal contesto, non pare potersi addebitare all’imputato Toccafondi il fatto contestato.
    Consegue, per tale capo, l’assoluzione dell’imputato Toccafondi perché il fatto non sussiste.
    Quanto al capo 99), l’ipotesi accusatoria, che è contestata anche all’imputata Sciandra al capo 117),  è quella di avere omesso il referto relativo a Graf Andrea e di avere così favorito gli ignoti autori del reato di lesioni commesso in danno dello stesso. 
    Come narrato dalla stessa persona offesa (udienza 5/6/06), il Graf aveva ricevuto, in occasione del suo arresto, un violento calcio da cui era conseguito un ematoma testicolare.  Il ragazzo, di nazionalità svizzera, era stato visitato da un medico a Bolzaneto, riconoscibile in base alla descrizione resa nel dr. Toccafondi; il diario clinico risulta però firmato dalla dr.ssa Sciandra.
    Il dr. Toccafondi ha ricordato, durante l’esame dibattimentale, di essersi occupato di persona del Graf che, a detta dell’infermiere Poggi, dopo la visita in infermeria fu riportato in cella, ivi posto nuovamente in posizione vessatoria e da lui ricondotto di nuovo in infermeria.
    Dalla relazione tecnica medico-legale e dall’esame dibattimentale del dr. Caruso risulta che il Graf riportò, a seguito delle patite percosse, una seria lesione al testicolo sinistro con rischio di atrofia testicolare, lesione fortunatamente guarita in breve tempo data la giovane età del soggetto, secondo il consulente del P.M. entro i venti giorni. Vertendosi nell’ambito di lesioni procedibili a querela di parte, vengono a mancare gli elementi costitutivi dei reati contestati.
    Consegue l’assoluzione, dai rispettivi capi di imputazione, degli imputati Toccafondi e Sciandra perché il fatto non sussiste.
    Quanto al capo 100), ivi si contesta all’imputato Toccafondi il reato di ingiuria in danno di Sassi Daniele per avergli detto: “Dove vai concio così che fai schifo”.
    Il Sassi ha descritto il responsabile di tale condotta (udienza 28/02/06), mostrando di riconoscerlo nella foto n. 1 dell’album del personale sanitario che, tuttavia, effigia l’infermiere Poggi Marco, persona diversa dal dr. Toccafondi.
    E’ vero che la descrizione della persona del medico potrebbe attagliarsi al dr. Toccafondi, presente in infermeria al momento della visita essendo il firmatario del diario clinico; peraltro l’effettuata individuazione fotografica di altro soggetto non consente di pervenire ad una adeguata certezza al riguardo.
    Consegue pertanto l’assoluzione dal presente capo dell’imputato Toccafondi per non avere commesso il fatto.
    Quanto al capo 103), l’assunto accusatorio attiene all’ingiuria che Jaeger Laura avrebbe ricevuto, nel corso della visita medica, con la pronunzia, all’indirizzo suo e dei compagni, dell’espressione: “bastardi”.
    Il fatto illecito è stato riferito dalla Jaeger (udienza 27/10/06) e riportato alla persona del dr. Toccafondi poiché firmatario del diario clinico, quindi necessariamente presente in infermeria.
    Peraltro la Jaeger, che, pur straniera, ha dichiarato di comprendere discretamente la lingua italiana, è stata escussa quale teste assistita ex art. 197 bis c.p.p..
    Poiché in questo caso l’accusa è sfornita di riscontri, si impone l’assoluzione dell’imputato Toccafondi, secondo i criteri di valutazione della prova posti dall’art. 192 co. 3 c.p.p., perché il fatto non sussiste.
    Quanto al capo 107) ascritto all’imputato Amenta, l’imputazione è quella di omissione di denuncia all’Autorità Giudiziaria e di favoreggiamento personale in relazione alla violenza privata in danno di Callieri Valerio, avvenuta in infermeria, cui il sanitario avrebbe assistito al di fuori dell’espletamento della visita medica.
    Il Callieri, durante la perquisizione, sarebbe stato costretto a toccarsi i piedi con le mani ed a tal fine  percosso da agenti di Polizia penitenziaria con calci alle gambe.
    Il diario clinico risulta firmato dalla dr.ssa Zaccardi che, quella notte, era in servizio insieme al dr. Amenta.
    Peraltro, dalle stesse dichiarazioni del Callieri (udienza 27/3/06), non si desume che l’imputato Amenta fosse presente al fatto ed il racconto del Callieri non è sufficientemente preciso per attribuire al dr. Amenta (od eventualmente alla dr.ssa Zaccardi) la responsabilità dell’azione illecita.
    Consegue pertanto l’assoluzione dell’imputato Amenta dal presente capo per non aver commesso il fatto.
    Quanto al capo 108), deve premettersi che lo stesso è stato esaminato in precedenza laddove trattata la posizione di Incoronato Alfredo. Si richiamano le osservazioni svolte in motivazione quando sono stati evidenziati gli elementi di accusa e la ricostruzione dell’episodio accertata all’esito dell’istruttoria dibattimentale.
    Le dichiarazioni della persona offesa Lorente Garcia Luis (udienza 16/10/06) sono state puntualmente riscontrate dal teste Pratissoli Ivano.
    Resta da esaminare la posizione dell’imputato Amenta il quale era sicuramente presente in infermeria durante il pestaggio del ragazzo, come rammentato con certezza dal teste Pratissoli Ivano; inoltre gli orari di servizio del dr. Amenta sono compatibili con l’assunto accusatorio e con i turni degli infermieri previsti a supporto (Poggi e Pratissoli).
    Nel contesto descritto appare ravvisabile il concorso morale dell’imputato Amenta, causalmente riconducibile al fatto, esclusa l’aggravante di cui all’art. 61 n. 1 c.p. per i motivi già illustrati esaminando la posizione dell’imputato Gaetano.
    La violenza subita dal Lorente non si colloca come un evento imprevisto e imprevedibile all’interno dell’infermeria bensì l’azione è stata preceduta, come ha ricordato il teste Pratissoli, da una precisa preparazione poiché l’Incoronato si mise un paio di guanti imbottiti prima di colpire il Lorente, lo apostrofò con parole offensive e non ebbe alcuna remora nell’operare in presenza del dr. Amenta, proprio vicino al medico, tant’è che il Lorente si accasciò sopra la scrivania del sanitario dopo il violento colpo.  Neppure nella fase successiva, quando il Lorente fu colpito mentre si trovava appoggiato al lettino dell’infermeria, il dr. Amenta si attivò per la protezione del paziente.
    Anzi, quando il Pratissoli gli chiese subito dopo, colpito da quanto accaduto: “Ma che cosa ha fatto questo?”, l’imputato Amenta mostrò di giustificare il comportamento violento della Polizia penitenziaria riferendo che il ragazzo aveva offeso qualcuno, episodio avvenuto fuori.
    Se ne deve desumere che l’atteggiamento mantenuto dal dr. Amenta in tale occasione ha avuto natura consapevole e volontaria ed ha contribuito a rafforzare il proposito criminoso degli autori del reato che hanno potuto agire impunemente cagionando la grave lesione e proseguendo nell’azione anche in un secondo tempo senza che il medico intervenisse ad ostacolarli.
    Consegue, per tale capo, la condanna dell’imputato Amenta; per il trattamento sanzionatorio si rimanda alla trattazione specifica che seguirà.
    Quanto al capo 109) ascritto all’imputato Amenta, cui corrisponde il capo 118) formulato nei confronti dell’imputata Sciandra, si imputa ai medici di avere omesso il referto, favorendo gli ignoti autori del reato, rispetto alla persona offesa Schreiter Karl il quale, avviato d’urgenza all’ospedale per il ricovero, risultò affetto da trauma addominale, midriasi pupillare e lipotimia, verosimilmente il frutto, secondo il consulente del P.M. dr. Caruso, di un unico colpo violento nella regione epigastrica, essendo intervenuta anche la midriasi pupillare.
    L’identificazione degli imputati è avvenuta in base al diario clinico che è stato firmato dalla dr.ssa Sciandra; peraltro nella fascia oraria interessata dal transito in infermeria dello Schreiter risultava in servizio anche il dr. Amenta onde ne deriva l’imputazione formulata nei confronti di entrambi i medici.
    Non può tuttavia ritenersi raggiunta, alla luce degli elementi istruttori dibattimentali, la prova certa del nesso di causa fra il malore patito dallo Schreiter ed un’azione violenta espletata nei suoi confronti.
    Il consulente del P.M. si è infatti espresso in termini di probabilità dato che in nessun documento figurano segnalati segni traumatici nella zona del plesso solare.
    Da parte sua il dr. Tallone Roberto sentito all’udienza del 15/5/07 (teste addotto dalla difesa dell’imputata Sciandra), medico del Pronto Soccorso dell’Ospedale San Martino di Genova, ha dichiarato che, al tempo dell’accesso in ospedale, lo Schreiter non presentava più la midriasi che ha, in taluni casi, natura transitoria. Nel contempo la causa del malore, secondo il teste, poteva essere individuabile in uno stato di “ipotensione fugace da stress o paura”. Quest’ultima osservazione è degna di nota poiché, da un lato, lo stesso Schreiter non ha ricondotto lo svenimento ad un comportamento violento specifico e, dall’altro, sempre lo Schreiter, con apprezzabile lealtà processuale, ha puntualizzato di avere già avuto in passato episodi analoghi di svenimento.
    Si impone pertanto, data l’incertezza del reato-presupposto, l’assoluzione degli imputati Amenta e Sciandra dalle rispettive imputazioni perché il fatto non sussiste.
    Quanto ai capi sub 110) e 111), si ascrive all’imputato Amenta di avere concorso con l’autore materiale del reato, appartenente alla Polizia penitenziaria, nell’ingiuriare Lungarini Fabrizio dicendogli che doveva stare con la faccia al muro e che non poteva guardare in faccia i medici perché era un “pezzo di merda” ed altresì di averlo percosso, dopo la visita medica, dandogli uno schiaffo sulla testa.  
    L’imputato Amenta è stato identificato quale responsabile di tali condotte in quanto firmatario del diario clinico e corrispondente, nelle fattezze, al soggetto descritto dalla persona offesa.
    Il Lungarini ha rappresentato (udienza 19/5/06) la condotta del medico in occasione della visita in infermeria ove era stato accompagnato da un agente di Polizia penitenziaria che l’aveva preso di mira, conoscendolo quale avvocato. Il medico non avrebbe reagito alla pronunzia delle espressioni ingiuriose da parte dell’agente violento e, dopo avere effettuato la medicazione della ferita che il Lungarini aveva in testa, gli avrebbe dato uno schiaffo sopra, non molto forte, senza dire una parola.
    Le dichiarazioni del Lungarini sono state rese da soggetto sentito ex art. 197 bis c.p.p. e, come tali, necessitano di riscontro che, nel caso concreto, è però carente: dunque, non essendo sufficiente la prova, si impone l’assoluzione ex art. 530 cpv. c.p..
    In ordine, poi, all’episodio dello schiaffo sul capo, considerate la natura e la posizione della ferita del Lungarini e la scarsa forza con la quale il medico l’ha toccata, non appare raggiunta la prova del fatto che il tocco della mano avesse il fine di percuotere il Lungarini piuttosto che di saggiare la parte ferita dopo il compimento della medicazione.  
    Applicando il criterio di prova posto dall’art. 192 co. 3 c.p.p., deve essere pronunziata al riguardo sentenza di assoluzione dell’imputato Amenta perché il fatto non sussiste.
    Al capo 116) si contesta all’imputata Sciandra il reato di falso poiché, quale medico firmatario del diario clinico, non avrebbe annotato, contrariamente alle disposizioni date in materia, l’infiammazione inguinale a lei riferita da Tangari Manuela, riscontrata nel corso della prestazione sanitaria.
    Nel racconto reso dalla Tangari (udienza 15/5/06), la stessa aveva lamentato nel corso della visita medica un bruciore in zona inguinale, chiedendo al medico donna che la visitava di avere qualche medicina per ovviare all’inconveniente.
    Vi sarebbe quindi stata, da parte della dr.ssa Sciandra, la mancata annotazione in cartella del disturbo rappresentato, dovuto alla perdita di urina poiché la Tangari, durante la sua permanenza in cella precedente alla visita medica, non era stata accompagnata al bagno.
    L’infiammazione è stata successivamente riscontrata al carcere di Vercelli ove altro medico prescrisse alla Tangari, come da lei dichiarato, una crema apposita.
    Data la natura del disturbo (infiammazione inguinale), non vi è prova che il medico donna di Bolzaneto, identificato nella dr.ssa Sciandra, firmataria del diario clinico, abbia avuto percezione di una situazione patologica rilevante.
    In ipotesi l’arrossamento, collocato nella piega inguinale, poteva non essere ancora visibile all’atto della visita medica avvenuta a Bolzaneto e, quand’anche lamentato soggettivamente il bruciore, non dare luogo ad una alterazione della cute significativa, tale da essere annotata nel diario clinico.
    Consegue pertanto, per tale capo, l’assoluzione dell’imputata Sciandra perché il fatto non sussiste. Venendo al capo 120) ascritto all’imputata Zaccardi, si contesta alla stessa di avere offeso Digenti Simona dicendole che “erano sfacciati e puzzavano come dei cani”.  
    Secondo quanto riferito dalla Digenti (udienza 5/12/06), la frase sarebbe stata pronunziata da una dottoressa, uscita molto arrabbiata dall’infermeria, mentre la Digenti attendeva in corridoio di essere sottoposta a visita medica.
    La dr.ssa Zaccardi, indicata quale responsabile perché firmataria del diario clinico e unico medico presente nella fascia oraria notturna, ha ricordato un proprio commento sui cattivi odori in infermeria e la conseguente necessità di cambiare l’aria della stanza.
    Non vi è prova che le parole pronunziate dalla dr.ssa Zaccardi siano state quelle riferite dalla Digenti, escussa in qualità di teste assistita. In ogni caso l’espressione “sfacciati”, che indica persone impudenti e sfrontate, non pare rivestire connotati di offensività. Il riferimento poi ai cattivi odori, in una situazione complessiva di carente condizione di igiene personale, può ragionevolmente essere letto come uno sfogo, espresso al di fuori del contesto della visita medica, come emerge dalle parole della stessa Digenti, piuttosto che come mezzo di offesa.
    Consegue, pertanto, l’assoluzione dell’imputata Zaccardi dal presente capo perché il fatto non sussiste.
    Va pertanto affermata la penale responsabilità degli imputati, così come da dispositivo, cui non appaiono concedibili, in assenza di elementi significativi da valutarsi in loro favore ai sensi dell’art. 62 bis c.p., le attenuanti generiche ove si consideri che i fatti sono stati commessi da rappresentanti delle Forze dell’Ordine o da medici, tenuti per il ruolo istituzionale o professionale ad una correttezza esemplare, improntata a particolare rettitudine, il che rende ancor più esecrabili i fatti stessi, anche perché rivolti indistintamente persino a persone ferite o invalide.

    Venendo alla determinazione della pena, occorre richiamare in questa sede i consueti criteri posti dall’art. 133 c.p. e tenere conto della gravità dei reati desunta, come elenca la citata disposizione,
    1. dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni modalità dell’azione;
    2. dalla gravità del danno o dal pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;
    3. dall’intensità del dolo o dal grado della colpa;
    e nel contempo  valutare la capacità a delinquere del colpevole desunta:
    1. dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;
    2. dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;
    3. dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;
    4. dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.
    Valgono alcune premesse di ordine generale che, per brevità, si riepilogano in questa sede prima di procedere ai computi di pena, di seguito specificati per ciascun imputato.
    In tutte le ipotesi, in cui è stata ravvisata la penale responsabilità degli imputati per i reati loro contestati, la pena deve essere opportunamente parametrata, anche laddove i responsabili siano privi di precedenti penali, in misura superiore al minimo edittale e così anche gli aumenti per la continuazione, correlati ai medesimi criteri, vanno commisurati in misura adeguata.
    Nel contempo i comportamenti illeciti accertati hanno comportato la violazione dei doveri funzionali assegnati arrecando danno a persone, per la maggior parte giovani (alcuni minorenni) che si trovavano in condizioni di minorata difesa. I soggetti passivi dei reati hanno patito le conseguenze delle condotte illecite, oltre che durante la permanenza a Bolzaneto, anche nel lasso temporale successivo per pervenire alla guarigione dalle ferite fisiche ed al recupero sul piano psicologico.
    In definitiva la situazione di soggezione estrema dei reclusi, fra cui stranieri che, per l’ignoranza della lingua italiana, erano nell’impossibilità di comunicare, e la condivisa percezione di impotenza a reagire e di incertezza sulla propria sorte delineano, nel complesso, un contesto in cui, a fronte di comportamenti violenti e inumani da parte di coloro che erano preposti alla custodia od alla cura delle persone, le vittime non hanno potuto opporre alcuna difesa nei confronti degli illeciti.
    Non ultimo fra gli altri elementi vi è da considerare quello soggettivo, caratterizzato da dolo qualificato, poiché non si è trattato di condotte isolate e limitate bensì estese, ad opera di più soggetti, in un arco temporale protratto e in danno di numerose persone, non solo arrestate ma anche trattenute per l’identificazione.

  • Per Perugini Alessandro e Poggi Anna, figure apicali dell’organizzazione, più volte presenti a Bolzaneto, la pena per i reati rispettivamente ascritti ai capi sub 2) e 7) della rubrica, esclusa la contestazione in ordine alla mancata somministrazione di cibo, bevande e pasti, è la seguente:
    p.b. a. 2 di reclusione + m. 4 di reclusione per la continuazione interna = a. 2 m. 4 di reclusione ciascuno.
    Per Gugliotta Antonio Biagio, responsabile della sicurezza del sito penitenziario provvisorio, la pena per i reati ascritti ai capi 18), esclusa la contestazione di cui alla lettera F), 19), esclusa la contestazione in ordine alla mancata somministrazione di cibo, bevande e pasti; 20), esclusi i riferimenti  alle persone offese Crocchianti Massimiliano, O’ Byrne Mark Thomas, Zehatschek Sebastian e Junemann Sebastian, escluso per Pignatale Sergio l’episodio del denudamento e posizione fetale; 21), 22), 23), escluso per questo capo il riferimento allo sputo e 24), esclusa l’aggravante dei motivi abietti e futili per tutti i capi in cui è stata contestata, è la seguente: p.b. per il più grave, in base alla pena prevista, reato di cui all’art. 323 c.p., a. 2 m. 4 di reclusione + m. 1 di reclusione per aggr.te ex art. 61 n. 5 c.p. + m. 3 di reclusione per continuazione interna + m. 8 di reclusione per art. 608 c.p. + a. 1 m. 3 di reclusione per capo 20) + m. 1 di reclusione per capo 21) + m. 1 di reclusione per capo 22) + gg. 15 di reclusione per capo 23) + m. 2 gg. 15 di reclusione per capo 24) = a. 5 di reclusione.
    Per Maida Daniela, figura intermedia dell’apparato di sorveglianza, la pena per il reato sub 27), esclusa la contestazione circa la mancata somministrazione di cibi e bevande, è la seguente:
    p.b. a.1 m.3 di reclusione + m. 3 di reclusione per la continuazione interna = a. 1 m. 6 di reclusione.
    Per Arecco Matilde, Parisi Natale, Turco Mario e Ubaldi Paolo, tutti preposti alle squadre di sorveglianza, la pena per i reati rispettivamente ascritti ai capi sub 35), 36), 37) e 38) della rubrica è la seguente:
    p.b. m. 9 di reclusione + m. 3 di reclusione per la continuazione interna = a. 1 di reclusione.
    Per Gaetano Antonello, resosi responsabile di più episodi in danno degli arrestati, la pena per i reati sub 54), 55) e 56) della rubrica, escluso il concorso con l’imputato Salomone Massimo e esclusa l’aggravante dei motivi abietti e futili, è la seguente:
    p.b. per il più grave reato, stanti le caratteristiche di condotta, di cui all’art. 610 c.p. in danno di Larroquelle David Thomas Arnaud m. 5 di reclusione + m. 1 di reclusione per aggr.te ex art. 61 n. 5 c.p. + m. 1 di reclusione per aggr.te ex art. 61 n. 9 c.p. + m. 3 di reclusione per la continuazione interna + m. 2 gg. 15 di reclusione per il capo sub 55) + m. 2 e gg. 15 di reclusione per il capo sub 56) = a. 1 m. 3 di reclusione.
    Per Pigozzi Massimo Luigi, la cui azione illecita è apparsa connotata da particolare determinazione per le modalità esecutive e la sofferenza inferta alla p.o., la pena per il capo sub 57), esclusa l’aggravante di avere agito con crudeltà, la pena è la seguente:
    p.b. a. 3 di reclusione + m. 1 di reclusione per aggr.te ex art. 61 n. 5 c.p. + m. 1 di reclusione per aggr.te ex art. 61 n. 9 c.p. = a. 3 m. 2 di reclusione.
    Per Amadei Barbara, colpevole dei reati ascritti sub 59) della rubrica, limitatamente alla condotta contestata quale violazione dell’art. 581 c.p., 60) e 61), con esclusione, per questi capi, dell’aggravante dei motivi abietti e futili, la pena è la seguente:
    p.b. per il più grave reato, data la pena edittale prevista, sub 60) m. 6 di reclusione + m. 1 per aggr.te ex art. 61 n. 5 c.p. + m. 1 di reclusione per aggr.te ex art. 61 n. 9 c.p. + gg. 15 di reclusione per il capo sub 59) + gg. 15 di reclusione per il capo sub 61) = m. 9 di reclusione.
    Per Incoronato Alfredo, responsabile del reato sub 66) della rubrica avvenuto nel locale adibito ad infermeria, esclusa l’aggravante dei motivi abietti e futili, la pena è la seguente:
    p.b. m. 10 di reclusione + m. 1 di reclusione per aggr.te ex art. 61 n. 5 c.p. + m. 1 di reclusione per aggr.te ex art. 61 n. 9 c.p. = a. 1 di reclusione 
    Per Patrizi Giuliano, colpevole del reato ascrittogli al capo sub 68) della rubrica, esclusa l’aggravante dell’avere agito per motivi abietti e futili, la pena è la seguente:
    p.b. m. 3 di reclusione + m. 1 di reclusione per aggr.te ex art. 61 n.5 c.p. + m. 1 di reclusione per aggr.te ex art. 61 n. 9 c.p. = m. 5 di reclusione.
    Per Toccafondi Giacomo, responsabile dei reati di cui ai capi sub 85), 90) e 92), esclusa, per i capi sub 90) e 92) l’aggravante dei motivi abietti e futili e escluso, per quest’ultimo capo, il concorso con Amenta Aldo e Sciandra Sonia, la pena, in questo caso inflitta a chi rivestiva il ruolo di coordinatore sanitario della struttura, è la seguente:
    p.b. a. 1 di reclusione per il più grave reato, in ragione del trattamento tabellare previsto, di cui all’art. 378 c.p. + gg. 15 di reclusione per il reato di cui all’art. 365 c.p. (continuazione interna al capo sub 85) + gg. 15 di reclusione il capo sub 90) + m. 1 di reclusione per il capo sub 92) = a. 1 m. 2 di reclusione.
    Per Amenta Aldo, anche lui medico del sito, colpevole del reato di cui al capo sub 108), esclusa l’aggravante dei motivi abietti e futili, la pena è la seguente: 
    p.b. m. 8 di reclusione + m. 1 di reclusione per aggr.te ex art. 61 n. 5 c.p. + m. 1 di reclusione per aggr.te ex art. 61 n. 9 c.p. = m. 10 di reclusione.
    Segue per tutti gli imputati, in solido fra loro, la condanna al pagamento delle spese processuali a norma dell’art. 535 c.p.p..
    In conseguenza della pronunzia di condanna devono essere applicate le pene accessorie previste ex lege  (art. 28 e segg. c.p.).
    Per gli imputati Maida Daniela, Arecco Matilde, Parisi Natale, Ubaldi Paolo, Gaetano Antonello, Amadei Barbara, Incoronato Alfredo, Patrizi Giuliano, Toccafondi Giacomo Vincenzo e Amenta Aldo, possono essere riconosciuti i benefici di legge in assenza di precedenti ostativi e considerata l’entità della pena inflitta, contenuta entro i limiti previsti dall’art. 163 c.p., potendosi presumere, data la particolarità della situazione ambientale in cui sono maturate le condotte criminose, che i colpevoli si asterranno, per il futuro, dalla commissione di ulteriori fatti illeciti.
    Agli imputati Perugini Alessandro, Poggi Anna, Gugliotta Antonio Biagio e Pigozzi Massimo, per i quali l’entità della pena irrogata preclude l’applicazione dei benefici di legge, nonché Turco Mario, già gravato da altra condanna, è applicabile il recente provvedimento di indulto di cui alla L. 241/06 in misura corrispondente alla pena principale inflitta, trattandosi di fatti commessi entro il 2/5/06, quanto al Gugliotta ed al Pigozzi entro il limite di anni tre di reclusione. 

    All’accertamento dei fatti e delle responsabilità consegue la condanna degli imputati Perugini Alessandro, Poggi Anna, Gugliotta Antonio Biagio, Maida Daniela, Arecco Matilde, Parisi Natale, Turco Mario, Ubaldi Paolo, Gaetano Antonello, Pigozzi Massimo Luigi, Amadei Barbara, Incoronato Alfredo, Patrizi Giuliano, Toccafondi Giacomo Vincenzo, Amenta Aldo, per le condotte loro rispettivamente ascritte e con vincolo di solidarietà, al risarcimento dei danni cagionati alle parti offese che si sono costituite nei loro confronti parti civili.
    La liquidazione deve essere demandata al giudice civile in separati giudizi, ma può essere liquidata in questa sede una provvisionale per ciascuna parte, nei limiti in cui può ritenersi raggiunta la prova dell’entità del danno subito.
    A questo proposito il Collegio ritiene di poter liquidare, sulla base di quanto emerso dall’articolata istruttoria dibattimentale, una provvisionale in favore delle parti civili nella misura di € 10.000 per ciascuna, con esclusione di alcune parti - Amodio, Azzolina, Kutschkau, Lorente e Tabbach – alle quali, per le particolari condizioni personali, l’intensità delle vessazioni subite e dei conseguenti danni deve essere liquidata la somma di € 15.000 ciascuno e delle posizioni genitoriali per le quali può essere riconosciuta una provvisionale di € 2.500 per ciascuno.
    La responsabilità civile degli imputati per i fatti per cui è intervenuta condanna e le conseguenti pronunce deve essere estesa allo Stato e per lui ai singoli Ministeri di appartenenza in qualità di responsabili civili ai sensi degli artt. 28 cost. e 2049 c.c..
    Il Collegio ritiene, infatti, che per la configurabilità della responsabilità indiretta del datore di lavoro ex art. 2049 c.c. sia sufficiente il semplice rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che le funzioni affidate al dipendente abbiano determinato la possibilità o abbiano anche soltanto agevolato la consumazione del fatto illecito e ciò anche se il dipendente abbia agito oltre i limiti del suo incarico e contro la volontà del committente o abbia agito con dolo, purché nell'ambito delle sue mansioni (Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18184 del 2007 e Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 17836 del 2007).
    Nel caso di specie i reati sono stati commessi dagli imputati nella loro qualità di funzionari e assistenti della Polizia di Stato e di appartenenti all’amministrazione penitenziaria (agenti e medici), nell’espletamento del servizio loro affidato all’interno della Caserma di Bolzaneto.
    Sussiste, quindi, un nesso di occasionalità necessaria fra lo svolgimento dei compiti assegnati, nell'ambito delle attività istituzionali dei rispettivi Ministeri di appartenenza, e il comportamento illecito posto in essere dagli imputati, nel senso che l'esercizio delle funzioni loro affidate ha determinato la possibilità che venissero commessi i reati.
    Si deve, inoltre, rilevare che le gravi carenze di organizzazione imputabili a entrambe le amministrazioni, emerse in modo macroscopico a dibattimento e riconosciute dagli stessi vertici dell’amministrazione (si veda la deposizione del dott. Montanaro) - quali la compresenza di diverse forze dell’ordine fra cui lo stesso personale che aveva operato su piazza, senza la necessaria coordinazione, la mancata predisposizione di un servizio di vigilanza e di personale sufficiente per far fronte in tempi rapidi alla enorme mole di lavoro necessario per la redazione degli atti, l’immatricolazione e la traduzione di un gran numero di arrestati, con tempi eccessivi di permanenza all’interno della struttura – hanno creato un contesto idoneo ad incrementare il rischio e ad agevolare la commissione di fatti illeciti.
    Ne consegue che il Ministero della Giustizia, in solido con gli imputati Amadei, Amenta, Incoronato, Patrizi e Toccafondi e Gugliotta e il Ministero degli Interni, in solido con gli imputati Perugini, Poggi, Maida, Arecco, Turco, Parisi e Ubaldi, devono essere condannati al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili indicate in dispositivo, che hanno svolto domanda risarcitoria anche nei confronti dei responsabili civili tempestivamente chiamati in giudizio.
    All’accoglimento della domanda civile consegue, in virtù del principio di soccombenza, la condanna dei medesimi imputati, in solido tra loro per le ipotesi di concorso nel reato ed in solido con i rispettivi responsabili civili, al pagamento in favore delle parti civili vittoriose delle spese di costituzione e difesa liquidate in dispositivo (con applicazione dei criteri di cui all’art. 3 comma 1 d.m. n° 127/04 per i difensori che hanno assistito e difeso più parti aventi la stessa posizione), di cui deve essere disposto il pagamento in favore dello Stato per le parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato e la distrazione in favore dei difensori che se ne sono dichiarati antistatari (con esclusione dei difensori delle parti civili ammesse al gratuito patrocinio).