RASSEGNA STAMPA
IL SECOLO XIX - Al G8 violenze e saccheggi non ebbero giustificazioni
Genova, 15 marzo 2008
«Al G8 violenze e sacchegginon ebbero giustificazioni»
le motivazioni delle condanne ai no global
I giudici: furono legittime le cariche della polizia contro il Blocco nero
Le cariche della polizia non furono «arbitrarie», e comunque non c'è nesso fra l'azione delle forze dell'ordine e i danneggiamenti dei negozi e delle auto. I manifestanti del Blocco nero agirono senza dubbio con più violenza delle Tute Bianche (gli addebiti vengono distinti in modo netto) e però anche il messaggio di queste ultime alla vigilia degli scontri fu «contraddittorio». Sono questi i contenuti salienti nella
motivazione della sentenza sui 25 noglobal accusati di devastazione e
saccheggio durante il G8 del 2001 a Genova. Ventiquattro erano stati
condannati il 14 dicembre scorso dalla seconda sezione del tribunale a
oltre cent'anni di carcere. Una sola imputata, Nadia Sanna, era stata
assolta per non aver commesso il fatto.
L'estensore della motivazione, il giudice a latere Emilio Gatti, ha quindi
fortemente separato le responsabilità degli aderenti al cosiddetto Blocco
nero da quelli delle Tute Bianche. Le pene erano state più che dimezzate
rispetto alle richieste dei pubblici ministeri Anna Canepa e Andrea
Canciani (225 anni) poiché il tribunale stesso, presieduto da Marco
Devoto, aveva riconosciuto il reato di devastazione e saccheggio solo per
dieci imputati, i black-bloc appunto. Le Tute Bianche, secondo le difese,
avevano reagito alla carica dei carabinieri in via Tolemaide contro il corteo autorizzato del 20 luglio, a cui parteciparono tra gli altri Luca
Casarini e Vittorio Agnoletto, allora portavoce del Genoa Social Forum.
«La condotta del Blocco Nero - rilevano ancora i magistrati - non può
essere ritenuta reazione giustificata ad un atto di polizia principalmente
perché questo non può ritenersi arbitrario e poi perché non è ravvisabile
alcun nesso causale tra l'azione della polizia e i danneggiamenti dei
negozi e delle auto». «In questa situazione - insistono - la decisione di
lanciare i lacrimogeni non appare costituire un atto illegittimo né
tantomeno arbitrario, rispondendo per contro alle concrete necessità del
momento». Il giudice sottolinea: «Quando gli incendi avevano minacciato la
sicurezza dei palazzi e degli abitanti della zona, era stato necessario
compiere la carica per ripristinare la sicurezza e l'ordine pubblico.
Questo è stato turbato non dalle manovre della polizia, ma dalle condotte
dei manifestanti violenti». «La difesa - riconosce il relatore - ha
prodotto immagini e testimonianze da cui possono emergere eccessi nei
comportamenti di singoli agenti nei confronti di manifestanti pacifici.
Trattasi però di episodi successivi alle condotte dei violenti, che
pertanto non li possono invocare a propria giustificazione».
Molto lungo il capitolo sulle Tute Bianche. «Leggere a distanza di tempo e
con il dovuto distacco le dichiarazioni e i "patti" che proclamavano
pubblicamente, fa sorgere alcune perplessità per il tono, volutamente
sopra le righe e per la violenza verbale in essi contenuta». C'è una
precisazione, fondamentale. «Sotto un altro aspetto appare, ancora
volutamente, contraddittorio il messaggio di chi dichiara una "guerra",
intende abbattere un muro, sostiene di voler "assediare" gli otto grandi e
tentare di invadere la Zona Rossa, ma poi spiega che tutto questo ha un
valore altamente ma puramente simbolico, che nessuno ha mai pensato
seriamente di penetrare in massa oltre gli sbarramenti. Ciò avrebbe
costituito un obiettivo "militare" che avrebbe comportato all'evidenza una
risposta armata da parte delle forze che difendevano l'incolumità fisica
dei capi di stato. Invece i manifestanti perseguivano un obiettivo "politico", ruotante intorno al fatto simbolico di mettere anche una sola
persona con il piede oltre lo sbarramento». «La perplessità e lo sconcerto
legittimi in chi legge - osservano infine i giudici, certificando una
distinzione importante - devono però lasciar spazio all'esame dei
comportamenti delle persone, indispensabile per giungere ad un giudizio
sulle imputazioni e sugli imputati. E, come si vedrà, alla violenza
verbale non fece seguito, almeno in una prima fase degli eventi, un
comportamento altrettanto violento di quei manifestanti».
M. IND.